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SUPERBONUS: esclusa possibilità di interventi nella Legge di Bilancio, si attende il “Milleproroghe”
Sembrano escluse le possibilità di un inserimento in extremis nella legge di bilancio di norme modificative della gestione temporale del Superbonus. Nel corso dell’esame della legge di Bilancio alla V Commissione (Programmazione economica, bilancio) c’è stato nei giorni scorsi un tentativo di inserire un emendamento sulla disciplina del superbonus che, anche in risposta alle sollecitazioni delle Organizzazioni Imprenditoriali e degli operatori del settore, potesse consentire una più agevole conclusione dei lavori condominiali.
In particolare, l’emendamento presentato prevede l’introduzione di un Sal straordinario tra il 60 e il 100% attestando i lavori realizzati entro il 31 dicembre 2023. Su questi lavori si applicherebbe il 110% con sconto in fattura, mentre sul resto si applicherebbero le percentuali di detrazione in vigore per il 2024.
Lo Stato di avanzamento lavori straordinario tende, in sostanza, a garantire la copertura per tutte le lavorazioni effettuate nel 2023 con la possibilità di presentare la documentazione all’Agenzia delle Entrate entro il 12 Gennaio 2024.
Anche nelle ultime ore, tuttavia, è emersa la contrarietà del Ministero Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio a questa possibile apertura; resterebbe aperta la possibilità di inserire tale previsione nell’imminente decreto Milleproroghe che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro la fine dell’anno. Tra le ipotesi delle quali si sta discutendo all’interno della stessa maggioranza di Governo, oltre alla citata proposta avanzata nella legge di Bilancio, si segnala il possibile inserimento di una proroga di tre mesi per i lavori che abbiano raggiunto una percentuale pari al 70%.
CONFAPI ANIEM rinnova la richiesta di approvare urgentemente una proroga del superbonus che garantisca una corretta conclusione dei lavori condominiali senza vincolarla ad alcun stato di percentuale realizzata.
Si tratta di un intervento anche motivato dall’esigenza di compensare le dinamiche che hanno fortemente rallentato la gestione applicativa della misura: frammentazione legislativa, modifica del quadro di riferimento iniziale sia normativo che economico, incertezze interpretative, blocco della cessione dei crediti, ecc.
In questo contesto la mancata proroga metterebbe a rischio migliaia di cantieri, determinerebbe effetti devastanti sia sul fronte economico che occupazionale, coinvolgendo non solo le imprese, ma anche tutta la filiera e le figure professionali coinvolte nei lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Lo stop immediato avrebbe conseguenze facilmente prevedibili: lavori non ultimati, proliferazione di conteziosi, fino alla possibilità di sequestri preventivi delle proprietà immobiliari, rischio di incolumità e sicurezza nei cantieri a causa della rincorsa esasperata a finire i lavori entro il residuo tempo rimasto.
Il sistema imprenditoriale di Confapi Aniem ritiene quindi fondamentale consentire una gestione ordinata dei lavori che permetta di concludere in modo adeguato il regime applicativo del 110% per poi ridefinire una politica sostenibile di incentivi fiscali in edilizia.
Ora è il momento di scongiurare il rischio di lasciare sui territori opere incompiute, controversie giudiziali e conseguenti crisi produttive e occupazionali.
Legge di Bilancio: emendamento del Governo per rilanciare edilizia residenziale pubblica
Tra gli emendamenti del Governo alla legge di bilancio presentati in Senato il 13 dicembre u.s., se ne segnala uno relativo all’edilizia residenziale pubblica finalizzato al recupero e alla riconversione di edifici pubblici, alla destinazione ad alloggi pubblici di immobili privati rimasti invenduti.
Entro 4 mesi dall’approvazione della legge di Bilancio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quelli dell’Economia e Finanze, Affari regionali, e d’intesa con la Conferenza Unificata, dovrà rendere note le linee guida.
Nell’ambito di tali linee sarà ricompresa anche la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica mediante operazioni di partenariato pubblico-privato finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente o alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell’ambito dei Piani Regolatori Generali.
L’emendamento prevede l’istituzione di un Fondo da 100 milioni di euro per il biennio 2027-2028: 50 milioni per il 2027 e 50 milioni per il 2028.
Tasso Interesse Legale per il 2024 scende al 2,5%
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto ministeriale 29.11.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.288 dell’11 dicembre, ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2024, sarà pari al 2,5%.
Dal 5% previsto fino al 31 dicembre 2023 il tasso di interesse scenderà quindi al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024.
Il saggio di interessi legali previsto dall'art. 1284 c.c. può essere modificato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno”.
Al saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Dal 1°Gennaio 2024 al via gli appalti in digitale: cosa cambia e il ruolo dell’ANAC
Come noto il nuovo Codice Appalti ha dato un forte impulso alla digitalizzazione delle procedure di appalto e, in particolare, ha previsto dal prossimo 1° gennaio 2024 la gestione delle gare pubbliche attraverso l’utilizzo obbligatorio di piattaforme digitali “certificate”.
L’Anac ha fornito un quadro riepilogativo sulla gestione degli appalti con il sistema digitale precisando, anzitutto, che le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, sia per la fase di affidamento che per la gestione dell’intero contratto, dovranno utilizzare piattaforme “certificate” messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..).
Tali piattaforme devono essere utilizzate anche per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l’accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Grazie alla interoperabilità di tutte le componenti del sistema, inoltre, sarà pienamente operativo il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l’assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l’operatore economico può inserire attraverso apposite funzionalità, verranno aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc..) e potranno essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento.
ANAC garantirà la pubblicità degli atti di gara con la sua Banca Dati, mediante la trasmissione delle informazioni all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La documentazione di gara sarà resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali e i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e rimarrà costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
L’Autorità ricorda, infine, che la Banca Dati, nata nel 2008 censisce quasi 65 milioni di affidamenti per un valore di oltre 3.200 miliardi di euro e si articola in diverse sezioni: Anagrafe delle stazioni appaltanti, piattaforma dei contratti pubblici, piattaforma per la pubblicità legale degli atti, Fascicolo Virtuale dell’operatore economico, casellario informatico e anagrafe degli operatori economici (censisce le imprese coinvolte nei contratti pubblici).
300 Milioni per edilizia sociale, priorità a alloggi studenti
Un accordo sottoscritto tra la Fei (Fondo Europeo per gli Investimenti) e CDP Real Asset SGR (Società controllata da Cassa Depositi e Prestiti) prevede l’attuazione di un programma di edilizia sociale da 300 milioni di euro con priorità alla realizzazione di 10.000 posti letto per studenti.
Oltre agli interventi a beneficio degli studenti fuori sede, il programma si pone l’obiettivo di dare soluzioni abitative agli anziani autosufficienti.
L’intesa rappresenta il primo programma nazionale dedicato all’edilizia sociale promosso dal Fei in Europa e prevede, nello specifico, un percorso di co-investimento tra il FEI stesso e il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (FNAS), fondo di fondi gestito da CDP REAL ASSET.
Il Fondo europeo avrà un ruolo di consulente per l’identificazione e valutazione delle opportunità di investimento e di co-investitore nei fondi individuati, per un impegno complessivo in favore dell’abitare sociale italiano fino a 300 milioni.
TAR Lazio su Superbonus: legittimo bloccare i lavori, in caso di difformità non basta la CILAS
Il TAR Lazio (Sent.n.18386/2023) ha ritenuto legittima la decisione di un Comune di bloccare i lavori del Superbonus di un condominio che aveva presentato una CILAS e contestualmente una Scia per “sanare alcune non conformità rilevate con riferimento ai prospetti del fabbricato”.
Il Comune aveva dichiarato “l’inammissibilità e l’improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante” provocando il ricorso del condominio.
Secondo il Tar “la decisione di vietare la prosecuzione dei lavori sino alla definizione della SCIA in sanatoria debba ritenersi coerente con il principio secondo cui gli interventi edilizi per essere lecitamente realizzati devono afferire a immobili non abusivi, verificandosi altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale. Tale principio generale, che comporta il divieto di prosecuzione di lavori su opere abusive, non potendo gli stessi essere legittimamente realizzati in pendenza di una sanatoria, non può che valere, ad avviso del Collegio, anche per la speciale ipotesi di CILA disciplinata nell’ambito della normativa relativa al c.d. “superbonus 110%”.
“L’esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico del privato perseguita dalla norma non può infatti risolversi, pena un’inammissibile incoerenza del sistema, in una limitazione o addirittura in un’esclusione del potere-dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi.”
Appalti PNRR e impegno assunzione donne e giovani: requisito essenziale dell’offerta
Il TAR Puglia (Sent. n.1244/2023) si è pronunciato sull’obbligo di dichiarazione all’assunzione di donne e giovani per gli appalti finanziati dal PNRR (art.47 D.L. n.77/2021 convertito con Legge n.108/2021) precisando che tale vincolo si configura come requisito essenziale dell’offerta.
Va pertanto escluso il concorrente che non abbia dichiarato nella propria offerta l’impegno ad assumere la quota di percentuale minima di giovani e di donne, e in caso di avvenuta aggiudicazione, questa va annullata dalla stazione appaltante.
La richiamata normativa stabilisce che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti”.
Pur riferendosi la sentenza agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, è evidente che i principi in essa contenuti influenzeranno tutti i contratti pubblici nell’interpretazione dell’analoga disciplina contenuta anche nel nuovo Codice dei Contratti (D.LGS 36/2023).