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Ministero del Lavoro: costo medio orario del lavoro per il personale dipendente delle imprese dell’industria metalmeccanica
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 73 del 22 novembre 2024, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2024.
Il costo del lavoro sarà suscettibile di oscillazioni in relazione a:
· benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
· specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
· oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
· oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione aziendale;
· oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
· oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni contrattuali sulla reperibilità;
· oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.
Consulta il Decreto n. 73 del 22 novembre 2024 del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus/decreto-direttoriale-n-73-del-22-novembre-2024
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 227/2024: tassazione degli incentivi corrisposti per attività lavorative svolte in periodi antecedenti a quello di erogazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 227/E del 25 novembre 2024, fornisce i chiarimenti in merito al regime di tassazione degli incentivi corrisposti per attività lavorative svolte nei periodi di imposta antecedenti a quello di erogazione.
Consulta la risposta a interpello n. 227/2024 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6521401/Risposta+n.+227_2024.pdf/278943ba-f138-aaec-cf2b-744181c3997b
Agenzia delle Entrate: Codice tributo per l’utilizzo in compensazione del “Bonus Natale”
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024, ha predisposto i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (c.d. Decreto Omnibus).
Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Il codice tributo da utilizzare per il modello F24 è “1703” ovvero “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”.
Consulta la risoluzione n. 54/E del 13 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6521405/RIS_n_54_del_13_11_2024.pdf/343b8989-158b-ae95-933e-99ff2c2c92c4
Bonus Natale: facciamo il punto
Con la circolare n. 22 del 19 novembre 2024, l’Agenzia fornisce indicazioni sulle novità introdotte dall’articolo 2 del Dl n. 167/2024, che, modificando in parte l’articolo 2-bis del decreto Omnibus, ha ampliato la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità erogata una tantum per l’anno in corso, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro.
In particolare, con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha eliminato i riferimenti al coniuge fiscalmente a carico e al nucleo familiare monogenitoriale, prevedendo che, ai fini della spettanza del bonus, fermi restando gli altri requisiti e salvo le precisazioni di cui diremo, è sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Sulla base di queste modifiche il bonus verrà erogato ai lavoratori dipendenti in presenza delle seguenti condizioni, che devono sussistere congiuntamente:
· avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a € 28mila
· avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986)
· avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), dello stesso articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate precisa comunque che il requisito del figlio fiscalmente a carico può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del TUIR), anche se non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
Riassumendo: il bonus è riconosciuto al lavoratore dipendente con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, senza che assuma rilievo la circostanza che il lavoratore dipendente sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale.
ATTENZIONE! L’indennità non spetta nel caso che il lavoratore dipendente, avente i requisiti per accedere al bonus, sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi della legge n. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente, ove quest’ultimo sia beneficiario del bonus (articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto Omnibus).
Per ottenere l’indennità, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000), la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del contributo in esame, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente (ai sensi della citata legge n. 76/2016) e dei figli fiscalmente a carico.
Ai fini del rispetto delle disposizioni dettate dal nuovo comma 2-bis, il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
Su questo argomento l’Agenzia precisa che per i lavoratori dipendenti, i quali abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.
Restano ferme, le indicazioni illustrate dalla Circolare n. 19/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, consultabili a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6458352/circolare_bonus_100_euro_+del+10+ottobre+2024.pdf/9961bc67-a986-d44f-61de-7bdaf528bd68
Consigliamo comunque la lettura della circolare n. 22 del 19 novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate, consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6519685/Circolare_n_22_del_19_11_2024.pdf/42486d00-ca07-c52c-ea23-b8a511de22e0