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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 4 Aprile 2025.
Questi gli argomenti trattati:
Accordo Quadro: ANAC indica i criteri per i Certificati di esecuzione (CEL)
Con un Comunicato del 19 marzo u.s. l’ANAC ha fornito indicazioni in merito alla modalità di compilazione dei Certificati di esecuzione (CEL) per gli interventi realizzati nell’ambito di un accordo quadro.
Nel Comunicato si evidenzia che “la questione è stata in passato affrontata ritenendo che ciascun singolo contratto attuativo dovesse dar luogo al rilascio di un CEL …. Il principio resta fermo nel caso in cui gli accordi quadro sono conclusi con più operatori economici. Può, invece, ammettersi una diversa applicazione nel caso in cui una stazione appaltante sottoscriva più contratti attuativi in forza di un accordo quadro concluso con un unico operatore economico, e i contratti attuativi in questione risultino afferenti ad un medesimo sito nonché eseguiti in continuità spazio-temporale”.
In questo contesto ANAC ha precisato che qualora in esecuzione di più contratti attuativi, la realizzazione dei relativi lavori avvenga in un unico sito e con continuità temporale, è ammesso il rilascio di un CEL cumulativo, nel quale vengono sommate le lavorazioni già certificate con i singoli Certificati, precedentemente emessi per ogni contratto attuativo; l’Autorità sottolinea “che la condizione necessaria per poter rilasciare il CEL cumulativo è che le prestazioni relative ai contratti attuativi siano state a tutti gli effetti rese in continuità spazio-temporale o nel medesimo sito”. Resta esclusa, comunque, la possibilità di rilasciare un unico Certificato per il valore dell’intero accordo quadro.
Pareri ANAC su vincolo all’unicità dell’offerta e CAM
Con un parere di precontenzioso (n.90 dell’11 marzo u.s.) l’Anac ha ribadito il principio dell’unicità dell’offerta precisando che la possibilità di presentare più proposte contrattuali deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara.
Nel parere si sottolinea che “il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco è posto a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico e a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti rispettosi della lex di gara che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione”.
L’ANAC, nel caso specifico oggetto del parere, ha ritenuto che la presentazione di due offerte economiche si ponesse “in contrasto con le previsioni della lex specialis di gara, che, nel comminare l’esclusione in caso di offerte “plurime”, prevedevano la presentazione di un’unica offerta ovvero di un unico ribasso percentuale”. Conseguentemente, ha confermato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante.
In un altro parere (n.103 del 19 marzo u.s.) l’Autorità ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM). Anac ha precisato che i criteri premiali devono essere assegnati solo in presenza di prodotti rispondenti alle specifiche tecniche stabilite dalla normativa; sebbene le amministrazioni abbiano margine di discrezionalità nella valutazione delle offerte, questa deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e della logica della gara, senza errori manifesti o macroscopici. Inoltre, ha precisato Anac, dichiarazioni false o fuorvianti possono determinare l’esclusione dell’operatore economico: l'art. 98, comma 3, lett. b), del Codice Appalti, dispone, infatti, che un operatore può essere escluso da una gara qualora abbia tentato di ottenere un vantaggio indebito fornendo informazioni non veritiere o fuorvianti.
ANAC aggiorna coefficiente “R” per tariffa SOA, imprese attestate + 30% dal 2022 al 2024
Con un Comunicato dello scorso 11 marzo ANAC ha fornito fornisce il nuovo valore ufficiale del coefficiente “R” per l’anno in corso ai fini della determinazione della tariffa Soa.
Nel Comunicato del Presidente ANAC del 11 marzo 2025, viene comunicato che per l’anno 2025, il valore del coefficiente “R” è pari a 1,529 (nel 2024 era 1,516).
La formula è contenuta nell’Allegato II.12, Tabella A – Parte I del D.LGS. n. 36/2023 (Codice Appalti) con quale sono definiti i “Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione” e “R” è il Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale.
Il nuovo coefficiente va applicato a tutte le istanze di attestazione presentate nel 2025, sia per nuove qualificazioni che per rinnovi o revisioni.
Intanto, si registra un sensibile aumento delle nuove attestazioni SOA nell’ultimo triennio.
Dalle 30.718 del 2022 si è passati alle 37.455 del 2024 (+22%), ma le nuove imprese attestate complessive, al netto delle uscite, evidenziano un incremento del 30% dal 2022. Nel primo trimestre del 2025 si sono aggiunte altre 722 prime attestazioni.
Da evidenziare, tuttavia, che il numero complessivo delle imprese attestate a oggi è diminuito a 36.301.
Conferenza Stato-Regioni aggiorna modulistica edilizia
La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni ha aggiornato i moduli (già approvati nel 2017) relativi a Scia, permesso di costruire, segnalazione inizio attività e Cila, dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge “Salva casa” (Dl 69/2024) al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).
“l’accordo – si legge nel comunicato del Ministro per la Pubblica Amministrazione– è stato raggiunto al termine delle attività istruttorie coordinate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del tavolo tecnico dell’Agenda per la semplificazione, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e l’ANCI, tenendo conto delle linee di indirizzo pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 gennaio scorso.”
Per quanto riguarda in particolare la CILA, l’accordo prevede due modifiche:
l’inserimento del nuovo quadro “Dichiarazione di tolleranze”, dopo il quadro “Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere”;
l’aggiornamento del quadro riepilogativo della documentazione, con l’inserimento dell’“autorizzazione sismica” da allegare nei casi di immobili in zona sismica media o alta.
Le Regioni dovranno adeguare la CILA regionale sulla base di tali indicazioni.
Consiglio di Stato: legittima l’esclusione automatica per grave violazione contributiva
Con la sentenza n.2464 del 25 marzo u.s. il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità dell’esclusione automatica dalla gara in caso di grave violazione contributiva.
L’impresa aveva impugnato il provvedimento di esclusione sostenendo, in particolare, che l’omissione contributiva era di entità esigua e ancora non definitivamente accertata.
Il TAR aveva respinto il ricorso precisando che “una violazione può dirsi definitivamente accertata solo quando, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara, siano trascorsi i tempi per contestare l'infrazione o siano stati respinti i mezzi di gravame contro la stessa.” Lo stesso Tar aveva aggiunto che il pagamento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte non può avere effetto sanante, in quanto “la regolarizzazione o l’impegno alla regolarizzazione ha effetto solo se anteriore al termine per la presentazione delle offerte, circostanza non ricorrente nel caso di specie.”
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione evidenziando che l’ordinamento prevede strumenti di regolarizzazione, ma una volta emesso un DURC negativo e superata la soglia di gravità l’esclusione scatta automaticamente.
La violazione contributiva grave, infatti, comporta l’esclusione automatica dalla gara, senza che vi sia residuo margine per una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante che è vincolata alle certificazioni degli enti previdenziali.
Consiglio di Stato: esclusione per mancata indicazione del CCNL applicato al personale
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 2605/2025), ha confermato l’esclusione di un’impresa che non aveva indicato il CCNL applicato al proprio personale.
Secondo i Giudici, che hanno ribadito quanto già sancito in primo grado, la mancata indicazione del contratto collettivo configura la fattispecie del “vizio di offerta incompleta” e, come già affermato in passato, “nelle procedure di gara, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis rende legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò possa comportare alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione”.
L’indicazione del CCNL è un elemento essenziale dell’offerta e ciò – precisa il Consiglio di Stato – si evince chiaramente dalle norme del nuovo Codice Appalti e, in particolare, dagli articoli 11 (e relativo allegato), 41, 57, 108 e 110
In particolare, “non può fondatamente credersi che le previsioni dei richiamati artt. 11 e 41 non abbiano natura di norme imperative inderogabili, già solo in ragione della loro inequivoca formulazione testuale (oltre che degli obiettivi perseguiti, di garantire ai lavoratori più adeguate tutele sotto il profilo giuridico ed economico). A ciò aggiungasi – come evincibile dal combinato disposto degli artt. 110, comma primo e 108, comma 9 d.lgs. n. 36 del 2023 – che le disposizioni del CCNL concretamente applicato (così come individuato nell’offerta) rilevano anche sull’eventuale anomalia delle offerte che rechino il riferimento ad un CCNL – ed al conseguente costo della manodopera – diverso da quello posto a base della legge di gara”.