Licenziamento per falsa timbratura

Licenziamento per falsa timbratura

Con l’ordinanza del 4 novembre 2024, n. 28248, la Corte di Cassazione si è occupata di un licenziamento intimato a una lavoratrice, in ragione della sua rilevata presenza fisica in azienda alle ore 09.27, ma con timbratura del badge elettronico effettuata, da altro collega, alle ore 08.33.

In particolare, confermando la legittimità del recesso stabilita in tutte le precedenti fasi del merito, il Collegio di legittimità ha rigettato i motivi di ricorso, evidenziando come la Corte territoriale, senza incorrere in violazioni di legge, si fosse limitata ad analizzare il comportamento addebitato e descritto, sia nella nota di contestazione disciplinare, che nella lettera di licenziamento (utilizzo fraudolento del badge aziendale in ordine alla rilevazione delle presenze), in relazione al quale, a prescindere dalla errata indicazione, da parte del datore di lavoro, della norma contrattuale collettiva violata, la lavoratrice aveva, comunque, potuto difendersi in sede disciplinare e di articolare, successivamente, le prove in giudizio a sua discolpa.

  • 02 dicembre 2024
  • Blog-news
  • 12 Visite