CCNL UNITAL CONFAPI: rinnovo parte economica del CCNL

CCNL UNITAL CONFAPI: rinnovo parte economica del CCNL

UNITAL CONFAPI E FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno sottoscritto in data 15 novembre 2023 l’ipotesi di accordo per la definizione della parte economica a valere per l’anno 2023.

La suddetta ipotesi prevede a copertura dell’anno 2023 l’erogazione dei seguenti importi:

 

UNA TANTUM

L’erogazione di un importo una tantum pari a € 900,00 lordi, a copertura del periodo 01.03.2023 - 30.11.2023 che andrà erogato per il 50 % (€ 450) con la retribuzione del mese di novembre 2023 e per il restante 50% con la retribuzione del mese di aprile 2024.

L’ipotesi ha quindi previsto che la corresponsione dell’una tantum:

1.     è dovuta ai lavoratori in forza alle date di erogazione ed è uguale per tutti e quindi non riparametrata;

2.     è omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR e tiene conto anche degli incrementi di produttività avvenuti nel settore.

L’importo una tantum di euro 450 (mese di novembre 2023) andrà assoggettato alle normali ritenute previdenziali e fiscali del mese di erogazione. Per la restante parte dell’una tantum da corrispondersi nel mese di aprile 2024 si fa riserva di ulteriore comunicazione.  

Per i lavoratori assunti dal 1° marzo al 30 novembre 2023, gli importi saranno riparametrati sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (rateo mese pari € 50). È stato precisato che il rateo pieno è dovuto se assunto entro il giorno 15 del mese, mentre non è dovuto se assunto dopo il 16 del mese.

Si precisa che l’una tantum va corrisposta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale di assunzione (Contratto a tempo indeterminato, determinato o apprendistato).

L’importo una tantum va riproporzionato, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo.

Ai lavoratori assenti per qualsiasi causa (congedo obbligatorio per maternità/ paternità, congedo parentale, aspettativa, anche se non retribuita) ma in forza alla data di erogazione l’una tantum andrà corrisposta.

È facoltà dell’azienda assorbire l’una tantum nei superminimi individuali o in eventuali importi corrisposti a titolo “anticipo futuri aumenti contrattuali”.  

Adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° dicembre 2023

In relazione a quanto previsto dall’art. 30 del CCNL, le parti hanno proceduto all’adeguamento dei minimi retributivi a valere dal 1° dicembre 2023 come di seguito riportato:

Categoria

parametro

aumento dal 1° dicembre 2023

Minimi dal 1° dicembre 2023

AD3

210

199,50 €

     2.907,29 €

AD2

195

185,25 €

          2.739,09 €

AD1

180

171,00 €

          2.574,20 €

AC4

165

156,75 €

          2.409,33 €

AC3

155

147,25 €

          2.243,54 €

AC2

155

147,25 €

          2.243,54 €

AC1

142

134,90 €

          2.100,66 €

AS3

155

147,25 €

          2.243,58 €

AS2

140

133,00 €

          2.078,67 €

AS1

134

127,30 €

          2.008,49 €

AE3

126,5

120,18 €

          1.926,06 €

AE2

119

113,05 €

          1.840,57 €

AE1

100

95,00 €

          1.629,20 €

 

Si precisa che in sede di accordo si è anche proceduto ad una ridefinizione dei parametri per le categorie comprese tra la AD3 e la AC4 apportando una riduzione del valore in precedenza previsto.

 

Definizione della procedura per gli adeguamenti retributivi per gli anni 2024 e 2025

In continuità con gli impegni assunti nella vigenza del CCNL scaduto il 28 febbraio, le parti hanno convenuto di incontrarsi entro il mese di marzo 2024 per definire gli incrementi dei minimi contrattuali a valere per l’anno 2024 sulla base del dato IPCA generale dell’anno precedente come pubblicato dall’ISTAT, con decorrenza 1° marzo 2024. Con le stesse modalità per l’anno 2025, le parti si incontreranno entro il mese di gennaio per definire gli incrementi a valere sull’anno 2024 con decorrenza da gennaio 2025.

La base di calcolo sarà così composta: parametro 100: paga base, contingenza, edr e tre aumenti periodici di anzianità.

La cifra ricavata verrà riparametrata per le varie categorie sulla base della scala parametrale prevista dal presente CCNL.

Per l'anno 2026 le parti procederanno alla definizione degli incrementi dei minimi 2025 nell'ambito del rinnovo del presente CCNL

 

4) Quota di servizio sindacale FENEAL FILCA FILLEA

Su richiesta delle OO.SS. è stata riportata, come prassi, la procedura per la riscossione delle quote di servizio sindacale in occasione del rinnovo del CCNL.

“Le aziende comunicheranno, mediante affissione nell’ultima settimana di gennaio 2024 ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, che i sindacati medesimi richiedono una quota per il servizio sindacale contrattuale pari ad EURO 35,00 da trattenere sulla retribuzione del mese di aprile 2024.

I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell’azienda entro il 28 febbraio 2024.

La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc..) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al primo comma e il 30 aprile 2024.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali FENEAL FILCA FILLEA e, tramite le Associazioni Imprenditoriali, alle OO.SS. FENEAL FILCA FILLEA territoriali, del numero delle trattenute effettuate.

Le quote per il servizio sindacale contrattuale verranno versate dalle aziende sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN: IT83F0569603200000012811X17) intestato a Federazione Lavoratori Costruzioni causale: CCNL Legno Arredo Industria, entro il 31 maggio 2024 specificando nel bonifico bancario la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.

  • 22 novembre 2023
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