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Corte di Cassazione: reintegro al lavoro con applicazione della sentenza della Consulta 128/2024
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 6221/2025, ha affermato che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, in caso di licenziamento di una lavoratrice per asserita ma non dimostrata “riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione” occorre reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e non corrispondere una indennità risarcitoria come previsto dalla decisione dei giudici di merito, in quanto è necessario applicare l’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2015, come risultante dalla pronuncia di incostituzionalità, nella parte in cui non prevedeva che la tutela reintegratoria si applicasse anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui fosse direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.
Ministero del Lavoro: in vigore il Bonus Giovani per le assunzioni dal 1° Settembre 2024
Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, rispondendo, in data 26 marzo 2025, ad una interrogazione a risposta immediata presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, ha chiarito che l’esonero contributivo previsto dall’articolo 22, del Decreto Legge n. 60/2024 (Bonus Giovani Under 35), non avendo carattere selettivo non costituisce aiuto di stato e pertanto la sua applicazione non necessita della preventiva autorizzazione della Commissione UE dal momento che si colloca al di fuori del perimetro di applicazione della disciplina europea.
Il Sottosegretario, quindi, rassicura che i benefici menzionati nella normativa spettano per le assunzioni fatte con decorrenza dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in quanto non subordinati alla menzionata disciplina europea.
Considerata l’importanza del tema e del forte impatto dell’agevolazione, il sottosegretario conclude affermando che sono in corso le opportune valutazioni di adeguamento del decreto interministeriale all’art. 22 del decreto Coesione, e a quelle che sono le finalità dell’intervento legislativo, in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.
Garante Privacy, no al controllo a distanza dell’attività lavorativa
Il Garante Privacy, con Provvedimento del 16 gennaio 2025, ha sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema GPS installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda.
Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.
Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.
Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di € 50.000,00 euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.
Consulta il Provvedimento del 16 gennaio 2025 del Garante Privacy a questo link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10112287
Corte di Cassazione: illegittimità del licenziamento per comunicazioni WhatsApp su Gruppo Colleghi di Lavoro
la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 marzo 2025, n. 5936, conferma l'illegittimità, dichiarata nelle fasi del merito, di un licenziamento intimato a un lavoratore, al quale era stato contestato di aver registrato su una chat di WhatsApp denominata "Amici di lavoro", che annoverava fra i partecipanti altri 13 colleghi, alcuni messaggi vocali riferiti al superiore gerarchico team leader, con contenuti offensivi, denigratori, minatori e razzisti.
In particolare, confermando i principi espressi dalla Corte d'Appello, la Corte evidenziava come la condotta contestata in via disciplinare rientrasse, indubbiamente, nel raggio di protezione dell'art. 15 Costituzione, atteso che il messaggio era stato inviato a persone determinate, facenti parte della chat ristretta di taluni colleghi di lavoro e le caratteristiche tecniche del mezzo di comunicazione adoperato, WATHSAPP, riflettevano, in modo inequivoco, la volontà della mittente di escludere terzi dalla conoscenza del messaggio oltre a soddisfare il requisito di segretezza della corrispondenza.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, la garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza privata e il diritto alla riservatezza nel rapporto di lavoro, presidi della dignità del lavoratore, impedivano di elevare a giusta causa di licenziamento il contenuto in sé di tali comunicazioni private, trasmesse col telefono personale a persone determinate e con modalità significative dell'intento di mantenere segrete le stesse, a prescindere dal mezzo e dai modi con cui il datore di lavoro né era venuto a conoscenza.