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Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovo regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate
Il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientale, con la deliberazione n.2 del 6 marzo 2025, ha aggiornato le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
I controlli previsti dal regolamento dell’Albo, come espressi nella delibera, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento di benefici di qualunque specie.
La deliberazione entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2025 e sostituirà la precedente deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.
Sono escluse dal campo di applicazione del regolamento:
le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del DM 120/2014, sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell’iscrizione.
Le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa, il quale sia cittadino extra UE, non regolarmente soggiornante in Italia: i legali rappresentanti di imprese, nel caso siano cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 solo se inerenti a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Le Sezioni regionali dell’Albo effettueranno controlli a campione, con estrazione casuale elaborata in via informatica sulle dichiarazioni con cadenza almeno trimestrale.
In caso di irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, rilevate dal responsabile del procedimento, i soggetti interessati verranno invitati ad integrare o correggere le dichiarazioni entro un termine di 10 giorni.
Nel caso che l’interessato non provveda a integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la Sezione regionale o provinciale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale o provinciale, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 120/2014, procede all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Consulta la deliberazione n.2 del 6 marzo 2025 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientale a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/135-Del2_06.03.2025.pdf
Albo Nazionale Gestori Rifiuti: quali novità sui vincoli per il legale rappresentante che vuole svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico Rifiuti
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la deliberazione n.1 del 6 marzo 2025, con la quale vengono introdotte importante novità in merito alla figura del legale rappresentante dell’impresa che voglia svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico dei Rifiuti e destinata probabilmente a sollevare qualche polemica.
Con la delibera si modifica quanto previsto dalle precedenti delibere 7/2022 e 4/2023: la nuova delibera “dispensa dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto)”. La Sezione regionale/provinciale dell’Albo – sottolinea la deliberazione – verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.”
La delibera inoltre stabilisce che il Legale Rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato E; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato F, ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato G.
Con questa deliberazione viene superato il precedente vincolo previsto dalla deliberazione 7/2022 in base al quale il legale rappresentante dell’impresa poteva svolgere il ruolo di RT solo se, al momento della domanda, aveva contemporaneamente mantenuto nella stessa azienda e negli ultimi 5 anni entrambi gli incarichi (Responsabile Tecnico e Legale Rappresentante) nonché nei 20 anni precedenti aveva continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.
Consulta la deliberazione n.1 del 6 marzo 2025 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali a questo link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/134-Del1_06.03.2025.pdf
Conformità macchine ante direttiva 89/392/CEE: i chiarimenti di INL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno emanato la nota prot. 2668 del 18 marzo 2025, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea e alcuni aspetti sulle macchine ricadenti nel regime ante direttiva 89/392/CEE.
La nota è stata emanata al fine di fornire riscontro alle numerose questioni di carattere operativo e interpretativo concernenti le tematiche in oggetto pervenute alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, quali:
· corretta
applicazione dell’articolo 68, comma 2 del D. Lgs. n. 81/08;
conformità
di macchine e attrezzature all’allegato V del D. Lgs. n. 81/08;
libretti
di uso e manutenzione per macchine e attrezzature ante DPR n. 459/1996.
Consulta la nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 di INL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/2025/03/19/salute-e-sicurezza-sul-lavoro-modalita-di-applicazione-delle-sanzioni-ai-precetti-riconducibili-alla-stessa-categoria-omogenea/
CONAI: Bando per l'ecodesign degli imballaggi
CONAI ha pubblicato il “Bando per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”, volto a premiare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2023-2024.
Potranno partecipare al Bando le aziende che, nel biennio 2023-2024, hanno investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi, agendo su almeno una delle seguenti leve: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo,
· utilizzo di materie provenienti da riciclo,
· risparmio di materia prima,
· risparmio di materia prima vergine,
· ottimizzazione della logistica,
· semplificazione del sistema di imballo,
· ottimizzazione dei processi produttivi e ricarica.
I progetti dovranno essere presentati entro il 30 aprile 2025 compilando il form online disponibile sul sito www.ecotoolconai.org – Area Bando, e saranno valutati tramite lo strumento ECO TOOL CONAI che permette di calcolare, attraverso un’analisi LCA semplificata, gli effetti delle azioni di prevenzione attuate dalle aziende sui propri imballaggi attraverso il calcolo dei benefici ambientali in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2.
Sono considerate ammissibili le proposte che presentino sia le evoluzioni di progetti di packaging, sia imballaggi nuovi per l’azienda che risultino avere, sulla base dei risultati dell’ECO TOOL, un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano.
Lo strumento ECO TOOL e l’analisi dei casi saranno sottoposti alla validazione da parte di un Ente Terzo di certificazione.
Per l’edizione 2025 del Bando CONAI mette a disposizione un montepremi pari a € 600.000,00, così suddivisi:
€ 550.000,00 proporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi;
€ 50.000,00 a giudizio del Comitato Tecnico Allargato per i casi che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell’ambito dell’attivazione di una o più delle seguenti leve di ecodesign, ovvero:
· Riutilizzo/Ricarica;
· Facilitazione attività di riciclo;
· Utilizzo di materia prima seconda;
· e per i due casi virtuosi di imballaggi che promuovono nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell’innovazione.
Consulta il Regolamento del bando CONAI per l’ecodesign a questo link: https://www.conai.org/wp-content/uploads/2025/03/20250220-Regolamento-Bando-CONAI-ecodesign-2025.pdf
Direttiva 2025/149/UE di recepimento ADR 2025
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025 il Decreto del 13 febbraio 2025, che recepisce a livello nazionale l’aggiornamento delle Edizioni 2025 di ADR, RID e ADN.
L’aggiornamento è stato disposto dalla Direttiva 2025/149/UE sul trasporto di merci pericolose, pubblicata sulla Gazzetta Europea del 24 gennaio 2025.
Le disposizioni dell’ADR 2025 già applicabili a partire dal 1° gennaio 2025, diventeranno obbligatorie dal 1° luglio 2025.
Consulta il Decreto del 13 febbraio 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/19/25A01649/SG
Consulta la Direttiva 2025/149/UE sul trasporto di merci pericolose, pubblicata sulla Gazzetta Europea del 24 gennaio 2025 a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500149&qid=1742520620584