Regolamento EUDR: le Linee Guida e le FAQ aggiornate

Regolamento EUDR: le Linee Guida e le FAQ aggiornate

Come riportato nella newsletter del 10 Ottobre u.s. pubblicata sul sito di CONFAPINDUSTRIA Firenze (per consultarlo vai a questo link: https://www.confapindustriafirenze.it/it/news_view.php?id=1172) , ricordiamo ai nostri Referenti che la Commissione Europea ha proposto ufficialmente il rinvio di un anno dell’applicazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, che coinvolge i settori del legno, alimentare e moda, allo scopo di permettere agli operatori di aderire al Regolamento evitando errori e problemi di adeguamento alle prescrizioni.

Nel caso in cui la proposta di rinvio venga approvata dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, le disposizioni previste dal Regolamento EUDR verranno applicate con queste tempistiche:

dal 30 giugno 2026, per le Micro, Piccole e Medie Imprese;

dal 30 dicembre 2025 per le Grandi Aziende.

Inoltre la Commissione ha pubblicato la seguente documentazione, allo scopo di venire incontro alle difficoltà nell'adempiere agli obblighi normativi per le piccole e medie imprese, per le microimprese e le persone fisiche:

le Linee Guida (attualmente disponibili solo in inglese) suddivise in 11 capitoli che spaziano dalle definizioni di diligenza, operatore, requisiti di legalità, periodo di applicazione, ruolo della certificazione, ecc. consultabili a questo link: https://green-business.ec.europa.eu/document/download/162138c8-7c22-4bb5-98ce-fd31c81d6936_en?filename=C_2024_7027_1_EN_Guidance%20on%20EU%20Deforestation%20Regulation%20.pdf

le FAQ (attualmente disponibili solo in inglese) aggiornate con più di 40 nuove risposte per affrontare domande e dubbi raccolti da un vasto insieme di stakeholder in tutto il mondo, consultabili a questo link: https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/e126f816-844b-41a9-89ef-cb2a33b6aa56/details?download=true

Le Micro, Piccole e Medie Imprese potranno beneficiare di un regime semplificato, i cui dettagli sono disponibili in un’apposita pagina web, consultabile a questo link:

https://green-business.ec.europa.eu/deforestation-regulation-implementation/factsheet-smes_en

Queste in sintesi le principali semplificazioni previste per le MPMI:

Non è necessario esercitare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence, quando ciò è già stato prodotto dall'operatore a monte, ovvero dall'operatore che per primo ha immesso sul mercato la merce o il prodotto derivato;

Le MPMI non sono tenute ad attuare politiche e procedure per mitigare i rischi di non conformità dei prodotti interessati;

Gli operatori delle MPMI non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione annuale previsti dal loro sistema di due diligence;

Gli operatori che sono microimprese o persone fisiche possono incaricare l'operatore o il commerciante successivo più in basso nella catena di fornitura come rappresentante autorizzato in grado di presentare una dichiarazione di due diligence per conto del micro operatore, a condizione che tale rappresentante autorizzato non sia a sua volta una persona fisica o una microimpresa. In ogni caso, l'operatore che ha dato mandato mantiene la responsabilità della conformità del prodotto;

I commercianti MPMI sono tenuti solo a raccogliere informazioni rilevanti sui loro fornitori, quindi non c'è più bisogno di esercitare la due diligence o presentare una dichiarazione di due diligence, a differenza dei commercianti NON PMI che dovranno accertare che la due diligence sia stata eseguita. I commercianti MPMI saranno inoltre soggetti a controlli più leggeri da parte delle Autorità Competenti e non sono inclusi nelle quote obbligatorie per i controlli che le Autorità Competenti dovranno eseguire.

  • 18 ottobre 2024
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