Newsletter Edilizia, aggiornamento al 18 Ottobre 2024

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 18 Ottobre 2024

Gentili Referenti,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 18 Ottobre 2024

Questi gli argomenti trattati:

Manovra economica 2025: proroga Bonus 50% su abitazione principale

Nella manovra economica approvata in settimana dal Consiglio dei Ministri, il Governo dispone la proroga al 2025 del Bonus ristrutturazione 50% sulla prima casa, con tetto di spesa a 96.000 euro, da spalmarsi in dieci anni.

Si tratta della detrazione IRPEF del 50% dei lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale che viene limitato alle prime case (per le seconde case scende al 36%).

La misura coinvolge le opere sull’abitazione principale, definita come quella nella quale il soggetto ha la residenza e la dimora abituale (il concetto dovrebbe essere analogo a quello sulla tassazione IMU).

In sintesi, si avranno due aliquote:

  • 50% per gli interventi edilizi sulle abitazioni principali del contribuente con limite di spesa ammessa di € 96.000,00;
  • 36% per gli interventi su tutte le altre abitazioni del contribuente con limite di spesa ammessa di € 48.000,00.

Viene confermata l’eliminazione della cessione del credito e sconto in fattura.

MIT: parere sullo svincolo della garanzia definitiva

Il Supporto Giuridico del MIT, con il Parere n.2780 del 26 Settembre u.s., ha fornito un parere relativo allo svincolo della garanzia definitiva all’ultimazione dei lavori.

In particolare, il Ministero ha precisato che, in base all’art. 117, co. 3, secondo cpv, d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8”. Il successivo comma 8 stabilisce, poi, che “la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”.

Inoltre, aggiunge il MIT, l’art. 27 dell’ALL. II°.14 al Codice recita che “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo”. L’art. 38, co. 3, dell’All. II.14 al Codice, inoltre, prevede che “a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27…”.

Non occorre, pertanto, attendere il decorso dei 12 mesi per svincolare l’ammontare residuo della garanzia definitiva.

Secondo il MIT è altresì possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un’unica soluzione successivamente all’ultimazione delle prestazioni nei casi di appalti nei quali risulta previsto il pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione.

Così come è possibile lo svincolo in unica soluzione qualora l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori o di analogo documento non risulti preceduta dall’emissione degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento.

Consiglio di Stato: valorizzare principi di risultato e di fiducia rispetto alle prescrizioni formali

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.7875 del 1° Ottobre u.s.) non può essere escluso un concorrente che in sede di gara non abbia ancora acquisito certificazioni richieste nel bando, dichiarando di essere “in attesa” del loro rilascio; ciò anche in coerenza con i principi di risultato e di fiducia introdotti nel nuovo Codice Appalti.

Nella procedura oggetto del contenzioso, un’impresa aveva denunciato la mancata esclusione della società aggiudicataria, in quanto la stessa aveva prodotto una certificazione (UNI EN ISO 14001: 2015) rilasciata soltanto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Il modello di autocertificazione predisposto dall’Amministrazione appaltante imponeva, a pena di esclusione, di dichiarare che l’impresa era in possesso delle certificazioni del sistema di garanzia della qualità e di gestione ambientale con la dicitura “in corso di validità” o “in attesa di rilascio”.

Per il Consiglio di Stato “la legge di gara ha previsto espressamente che le predette certificazioni UNI EN ISO potevano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, essere ‘in attesa di rilascio, senza, altresì, prevedere che le stesse dovessero essere in corso di rilascio, ossia che al momento della presentazione della domanda di partecipazione fosse stato avviato l’iter di conseguimento della certificazione. Come precisato dal Collegio di prima istanza, il possesso delle suddette certificazioni va qualificato come requisito di ‘esecuzione’, ossia una condizione che doveva essere presente al momento dell’esecuzione del servizio”.

In sostanza, trattandosi di un requisito di ‘esecuzione’, ben poteva la società aggiudicataria “conseguire i requisiti nella fase della concreta esecuzione delle prestazioni”.

Non solo. La questione deve essere disciplinata anche sulla base dei principi espressamente indicati nel nuovo Codice Appalti. Secondo i Giudici, infatti, “un altro argomento appare decisivo. L’esame delle criticità sollevate con il ricorso non può non tenere conto dei principi declinati dal codice dei contratti pubblici (D.LGS. n. 36 del 2023), e tra questi va considerato il ‘principio della fiducia’ e ‘il principio del risultato’. Il ‘principio del risultato’ ‘costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto (art. 1, comma 4), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare. Il ‘principio della fiducia’, introdotto dall’art. 2 D.LGS. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell’amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.”

Consiglio di Stato: l’annullamento del Bando riferito a un lotto, coinvolge tutti i lotti oggetto della procedura

Il Consiglio di Stato (Sent. n.8171 dell’11 ottobre u.s.) ha precisato che l’annullamento del bando di gara in relazione a uno dei lotti produce effetti per tutti i lotti presenti nella procedura.

Il bando oggetto della sentenza era stato annullato per la mancanza dei CAM, da cui scaturisce, secondo i Giudici, un effetto automaticamente caducante con riguardo a tutti i lotti in gara, perché tutti dipendenti dal bando “unico” nel senso precisato.

La circostanza che la legge di gara “imponesse la compilazione dei documenti dell’offerta secondo la specificità di ogni singolo lotto non esclude infatti che proprio l’offerta fosse comunque condizionata, a monte, e per ciascun lotto in pari misura e con medesimi effetti, dal recepimento o meno dei criteri ambientali in sede di lex specialis”.

La suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della procedura di gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro concorrenziale, estranea con l’interesse al risultato, fondamentale interesse che la stazione appaltante deve perseguire.

 

  • 18 ottobre 2024
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