Newsletter Edilizia: aggiornamento al 5 Luglio 2024

Newsletter Edilizia: aggiornamento al 5 Luglio 2024

Il Ministro Salvini avvia il confronto con le Associazioni sui correttivi al Codice Appalti

Si è svolta lo scorso 1° luglio presso il Ministero Infrastrutture la riunione convocata dal Ministro Salvini per valutare gli effetti applicativi del Codice Appalti ad un anno dalla sua entrata in vigore e avviare il confronto sul prossimo decreto correttivo.

Il Ministro ha fornito una valutazione sostanzialmente positiva su questa prima fase di vita del Decreto n. 36/2023, sottolineando, in particolare, i risultati acquisiti nella riduzione delle stazioni appaltanti (dalle 20.000 precedenti si è passati alle circa 5.000 attuali, delle quali 3.173 per il settore lavori) e nel processo di digitalizzazione degli appalti.

CONFAPI ANIEM, rappresentata dal Presidente Giorgio Delpiano, ha evidenziato l’esigenza di riassegnare al mercato e alla piena concorrenza una parte degli affidamenti che oggi sono riservati alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, richiesta peraltro condivisa anche dal Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, nel corso del suo intervento.

Sollevata anche l’esigenza di intervenire sul principio di equivalenza dei CCNL: da più Organizzazioni è stata condivisa la criticità determinata dall’applicazione dell’art.11 che spesso comporta l’indicazione nei bandi di gara del solo CCNL Industria, imponendo alle imprese che applicano Contratti diversi di dover presentare una dichiarazione nella quale garantiscono le medesime tutele previste dal CCNL da loro applicato. La proposta prevalente è quella di riconoscere pari dignità ai Contratti sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative.

L’ANAC ha richiamato l’attenzione sull’esigenza di rafforzare alcuni strumenti di digitalizzazione a cominciare dal Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, che deve essere tempestivamente aggiornato e coordinato con le norme vigenti (es. patente a crediti), potenziare la qualificazione delle stazioni appaltanti su tutto il ciclo di gestione dell’appalto, favorire dimensionamenti e affidamenti degli appalti in grado di favorire l’accesso alle PMI.

Altre Organizzazioni hanno proposto di intervenire sul sistema della revisione prezzi, avvicinando il meccanismo a quello già vigente in altri Paesi europei (abbassando l’attuale limite dal 5% al 2% o 3%), attenuare la discrezionalità delle stazioni appaltanti nell’individuazione delle fattispecie rientranti nell’illecito professionale, incrementare il numero di operatori da invitare nelle procedure negoziate, garantire il c.d. equo compenso rendendolo proporzionato alla quantità, alla qualità e alle caratteristiche delle prestazioni professionali svolte nell’ambito dell’edilizia.

Il Ministero ha preannunciato nei prossimi giorni l’avvio di una consultazione digitale nella quale sarà possibile indicare le disposizioni che necessitano di chiarimenti applicativi, le eventuali divergenze tra norme e allegati, nonché le modifiche sostanziali da apportare all’articolato.  

Firmato il nuovo Decreto sul riutilizzo rifiuti

Nei giorni scorsi è finalmente arrivata la firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sul Decreto che disciplina il riutilizzo dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione, al fine di reimmetterli sul mercato, rimuovendo le rigidità emerse con il precedente Decreto End of Waste (D.M. n.152/2022).

Il nuovo provvedimento definisce, in sostanza, i criteri per cui i rifiuti inerti da costruzione, demolizione e origine minerale cessano di essere considerati rifiuti; in tale contesto sono indicati i criteri da rispettare, gli ambiti operativi di utilizzo dell’aggregato recuperato e le responsabilità del produttore, la dichiarazione di conformità, le modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato.

L'Allegato 1 segnala che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punti 1 e 2. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Per l'uso degli aggregati recuperati, l'unico parametro rilevante rimasto è l'amianto, mentre gli altri parametri sono stati inseriti come parametri prestazionali nell'Allegato 2.

Parere MIT su pagamento diretto subappaltatori

Lo scorso 21 giugno, il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture ha fornito un nuovo Parere sulla corretta applicazione della norma (art. 119, comma 11, del D.LGS. n.36/2023) che consente il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell’ente appaltante.

La norma prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi in alcuni casi specifici. Qualora l’impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto, secondo il Ministero la responsabilità del RUP è esclusa qualora tale facoltà sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

Il Ministero precisa, in particolare, che come evidenziato già dall’Anac (Comunicato del 25 novembre 2020), la norma del Codice “fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle microimprese e piccole imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.

Pertanto nel caso in cui la ditta subappaltatrice che rivesta la qualifica di micro e piccola impresa abbia esercitato la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, come sembra evidenziarsi nel caso prospettato, in caso di mancato pagamento dalla ditta appaltatrice della quota parte del lavoro svolto in subappalto e di richiesta di pagamento al Comune, la responsabilità del RUP sarà esclusa qualora la facoltà di rinunciare al pagamento diretto sia stata manifestata per iscritto e sia stata subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante”.

ANAC: le Stazioni Appaltanti devono verificare la validità delle polizze

L’ANAC (Nota del 24 giugno u.s.) ha precisato che le stazioni appaltanti devono verificare sempre la validità delle polizze fideiussorie prima di erogare ogni anticipo così da evitare l’acquisizione di polizze rilasciate da soggetti abusivi, o contraffatte.

Questo va fatto non solo attraverso la consultazione del sito dell’IVASS, ma anche mediante la richiesta diretta alle singole società assicurative che hanno rilasciato la polizza fideiussoria.

“La mancata adozione di tutte le opportune cautele nella valutazione delle polizze fideiussorie offerte a garanzia della anticipazione, attraverso il controllo preventivo, anteriore al pagamento dell’anticipazione, rientra tra i doveri di diligenza, prudenza, perizia, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, nel caso di specie rimasti inosservati”.

Presentata la piattaforma per il rinnovo del CCNL Edili

Con una comunicazione da parte dei rispettivi Segretari Nazionali, lo scorso 2 luglio le Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL hanno trasmesso la piattaforma per il rinnovo del CCNL edilizia. Tra le principali richieste si segnalano, in particolare:

  • la revisione della normativa contrattuale per garantire il diritto di Assemblea dei lavoratori;
  • una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro per fronteggiare le emergenze climatiche;
  • il potenziamento delle misure a tutela della salute e sicurezza con l’ulteriore rafforzamento delle figure RLST- RLS;
  • la creazione di una convenzione quadro nazionale e l’elaborazione di un protocollo di sorveglianza sanitaria standard da adottare nei singoli sistemi territoriali;
  • l’applicazione uniforme su tutto il territorio delle disposizioni previste dagli accordi e dalla contrattazione in materia di bilateralità;
  • l’attivazione della Carta di identità professionale edile (CIPE) con indicazione delle competenze certificate dei lavoratori, attraverso qualifiche e corsi effettuati;
  • l’aumento retributivo, a parametro 100, pari a € 275,00.

Slitta al 20 Settembre la presentazione del Rapporto Pari Opportunità  

Il Ministero del Lavoro ha comunicato sul proprio sito che il termine di presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, fissato per il 15 luglio p.v., è differito al 20 settembre 2024.

Il differimento è stato previsto con l’emanazione di un decreto interministeriale del 2 luglio u.s. al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024.

Consiglio di Stato: no al soccorso istruttorio per omessa dichiarazione possesso requisiti speciali

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5712 del 28 giugno u.s.) ha dichiarato che non può essere oggetto di soccorso istruttorio la mancata dichiarazione di requisiti speciali.

Il punto nodale della vicenda sottoposta all’esame del Collegio risiede nella mancata “dichiarazione” da parte di un’impresa nella domanda di partecipazione, di essere in possesso un requisito di ordine speciale (qualificazione per le lavorazioni di cui alla categoria OS4).

L’impresa ricorrente aveva sostenuto di essere in possesso del requisito ma di aver dimenticato di indicarlo. In particolare l’azienda ha dichiarato che “effettivamente la scrivente, per mera distrazione nella formazione della busta amministrativa, ha omesso di allegare la dichiarazione ex art. 90 del DPR n. 207/2010 ed il relativo Certificato di Esecuzione Lavori utile a dimostrare il possesso in proprio del requisito di qualificazione richiesto dal bando di gara che vengono allegati alla presente affinché vengano acquisiti agli atti della gara in sede di soccorso istruttorio”.

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione che risiede nella mancata dichiarazione del possesso di un requisito di ordine speciale, non suscettibile di soccorso istruttorio. In tal caso “non può ravvisarsi, quindi, alcuna violazione dei principi generali della buona fede e del legittimo affidamento, della fiducia, dell’accesso al mercato e del risultato, atteso che la corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ciascun operatore avveduto del settore, come è certamente l’appellante, né possono considerarsi violati in alcun modo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto è di certo logico e ragionevole e per nulla eccessivo richiedere che l’operatore che aspiri a vedersi aggiudicare un appalto di servizi debba comprovare la sua esperienza professionale”. 

  • 05 luglio 2024
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