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Come anticipato nella “Newsletter Edilizia” del 18 Aprile u.s., informiamo i nostri Referenti che la Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili (CNCE) ha emanato la lettera circolare n. 11 del 10 aprile 2025, consultabile a questo link: https://www.cnce.it/wp-content/uploads/2025/04/FAQ-XIII.pdf
La la lettera circolare n. 11 del 10 aprile 2025 contiene nuove FAQ in materia di Congruità della manodopera nei cantieri edili.
Queste le ultime due FAQ pubblicate:
Domanda 12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?
Risposta Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).
Domanda 21.2 È considerata edile l’attività di montaggio linee vita? e l’attività di moviere?
Risposta Si, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.