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Le imprese in temporanea difficoltà finanziaria possono chiedere alle banche l’applicazione di misure che possano favorire il rimborso della propria esposizione tra le quali, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti.
Già dal 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni Imprenditoriali, tra le quali CONFAPI, hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo per il credito 2019, che consentiva alle PMI operanti in Italia di richiedere la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei conti correnti ipotecari con piani di rimborso rateali, dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare e l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.
Dal 7 marzo 2025 sono state elaborate delle nuove Linee Guida che illustrano i presupposti, le procedure, nonché il quadro normativo e regolamentare in base ai quali è possibile ottenere dalle banche la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti in essere per un periodo circoscritto di tempo.
La sospensione del pagamento delle rate può essere realizzata secondo diverse modalità (intera rata o solo quota capitale). La soluzione comunemente più utilizzata è quella di prevedere il pagamento della sola quota interessi delle rate sospese e lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di tempo analogo a quello della sospensione.
La sospensione del rimborso del finanziamento e la conseguente estensione del piano di ammortamento comportano la necessità che le eventuali garanzie che assistono il credito possano essere conseguentemente prolungate. La richiesta di prolungamento della garanzia Fondo PMI (se presente) a seguito della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento deve essere deliberata dal Fondo PMI previa valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano consentito il rilascio della garanzia originaria.
Per i finanziamenti garantiti dai Fondi di Garanzia a prima richiesta (tramite fideiussione, cogaranzia e controgaranzia) e di garanzia sussidiaria gestiti da ISMEA la banca può richiedere il prolungamento della durata della garanzia applicando una commissione integrativa.
Nei casi in cui una PMI intenda richiedere “nuova finanza” al sistema bancario, accedere alla sospensione del pagamento delle rate di un finanziamento non è strategico in quanto la fruizione di tale misura sarebbe visualizzata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria
Consulta le Linee Guida a questo link https://www.abi.it/le-nuove-linee-guida-delle-associazioni-imprenditoriali/.