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Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 31 gennaio 2025:
Questi gli argomenti trattati:
Gli emendamenti al Decreto Milleproroghe d’interesse per il settore edile
Nell’ambito dell’iter parlamentare per la conversione in legge del c.d. decreto Milleproroghe (Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202) sono stati presentati diversi emendamenti che potrebbero modificare ulteriormente la disciplina di diversi istituti che impattano sul settore delle costruzioni. Si segnalano, in particolare, i seguenti aspetti:
Consorzi stabili: alcune proposte emendative mirano a neutralizzare gli effetti della norma introdotta con il recente decreto correttivo (Decreto legislativo n.209/2024) che impedisce il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate ai fini della qualificazione del consorzio stabile. La proposta prevede che l’entrata in vigore della nuova disposizione differita al 31 dicembre 2025.
Revisione prezzi: diversi emendamenti chiedono di equiparare ai settori servizi e forniture la disciplina introdotta con il recente “decreto correttivo al Codice” per i lavori nella quale si prevede che le clausole revisionali si applichino per variazioni superiori al 3% e operino nella misura del 90% eccedente la variazione del 3%.
Subappalto e qualificazione: si richiede di posticipare al 31 dicembre 2025 il divieto di utilizzare i lavori svolti in subappalto per dimostrare il possesso dei requisiti ai fini della qualificazione SOA.
Bonus fiscali: si propone per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio che per l’anno 2025 si applichi “la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021”.
Polizze catastrofali: Tra i vari rinvii contenuti nel “decreto Milleproroghe” c’è, come noto, anche quello che ha spostato la scadenza per l’obbligo di assicurare le strutture delle imprese contro le catastrofi dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Emendamenti propongono ulteriori rinvii che vanno da due mesi ad altre proposte più estreme fino al 2026.
ANAC: obbligo di indicare costi manodopera anche in caso di carenza piattaforma telematica
L’ANAC, in un recente parere (n.15 del 14 gennaio 2025) ha dichiarato che “la mancata indicazione nell’ambito dell’offerta economica dei costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale determina l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023. Tale sanzione si deve ritenere automaticamente applicabile anche qualora la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda la possibilità di indicarli all’interno del modulo relativo all’offerta economica e ciò perché il concorrente, stante l’inderogabile obbligo di legge, ha comunque l’onere di informarsi presso la Stazione appaltante riguardo alle modalità attraverso le quali la stessa ammetta l’indicazione di tali costi al di fuori del suddetto modulo telematico”.
Nonostante i problemi emersi nell’utilizzo della piattaforma telematica, secondo l’Autorità, al fine di scongiurare il rischio dell’espulsione dalla gara, l’impresa avrebbe potuto attivarsi chiedendo chiarimenti alla Stazione appaltante
La circostanza addotta in ultimo dalla società istante a sostegno delle argomentazioni prospettate, ovvero quella per cui l’esclusione di altri due operatori economici per la stessa motivazione della mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, dimostrerebbe l’oggettiva sussistenza di un vizio della procedura imputabile alla errata predisposizione della documentazione di gara da parte della Stazione appaltante e non ad una negligenza dei concorrenti esclusi, non è ragionevolmente sostenibile, atteso che più volte la richiamata “materiale impossibilità” per essere considerata tale non può che riguardare tutti gli operatori economici partecipanti, mentre nel caso di specie ben 3 concorrenti su 6 hanno trovato il modo di superare l’asserito impasse formale legittimante – a giudizio dell’istante – una riammissione in gara attraverso il soccorso istruttorio.
Rapporto ANAC 2° quadrimestre 2024: in diminuzione i lavori pubblici, aumentano le procedure negoziate
ANAC ha reso noto il rapporto congiunturale quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici relativo al 2° quadrimestre 2024.
Nel periodo maggio-agosto 2024, dal punto di vista della numerosità, crescono gli appalti di servizi che rappresentano il 41,6% delle procedure di affidamento di importo superiore o uguale a 40.000 euro; le forniture rappresentano il 34,7% e i lavori il 23,7%. Dal punto di vista degli importi, degli oltre 112,9 miliardi complessivi, le forniture rappresentano il 41,7%, i servizi il 40,7%, i lavori il 17,6%.
Rispetto al quadrimestre precedente, a livello di importo, le forniture aumentano del 94,8%, i lavori di quasi il 52,2%, mentre i servizi sono quelli che aumentano maggiormente rispetto al quadrimestre precedente incrementandosi di ben il 141,9%. Anche in termini di numerosità degli appalti, nel secondo quadrimestre 2024, rispetto al quadrimestre precedente, si presenta un aumento in tutti settori: lavori +48,6%; forniture +32,5%; servizi +13,2%.
“Tali importanti aumenti, in generale, si possono essenzialmente spiegare – specifica il rapporto – per il fatto che nel primo quadrimestre 2024 si era avuta una forte contrazione degli appalti dovuta, probabilmente, all’entrata in vigore del nuovo codice che ha frenato le stazioni appaltanti nell’espletare appalti anche per il cambiamento di modalità di approvvigionamento dovuto alle nuove Pad (piattaforme di approvvigionamento digitali)”. Superata questa fase iniziale, la situazione si è stabilizzata tornando, sostanzialmente, ai valori riscontrati nel 2023”.
Nella comparazione tra secondo quadrimestre 2024 e secondo quadrimestre 2023, relativamente al numero di procedure si registra una decrescita nel settore dei lavori e delle forniture, che diminuiscono rispettivamente del 22% e del 6,4%, mentre si ha un aumento nel settore dei servizi, che crescono del 6,5%.
In termini di importo si registra una flessione ancora più importante nel settore dei lavori, il cui importo diminuisce di circa il 50%. Tale importante decremento per i lavori, spiega il rapporto, “è dovuto in parte alla decrescita degli appalti in termini di numerosità (lavori: -22,0%), ma anche da una contrazione abbastanza fisiologica del settore”, poiché negli ultimi anni “i lavori erano cresciuti in maniera davvero significativa, mentre in questo quadrimestre tornano ai livelli dell’anno 2021 o inizio anno 2022”. Simile tendenza si era già osservata nel primo quadrimestre del 2024: rispetto al primo quadrimestre del 2023, la tipologia di contratto con la maggiore flessione è proprio quello dei lavori, che si decrementano di circa il 52,7% (-20% in relazione al numero di procedure). Diminuiti, anche se in misura minore, pure i settori delle forniture (-18,6%, e in termini numerici -9,2%) dei servizi (-19,6%, in termini numerici -0,8%).
Rispetto al secondo quadrimestre 2023, nel secondo quadrimestre 2024 si ha un aumento (+8,5%) nella fascia di importo superiore ai 25 milioni di euro, mentre si ha una flessione soprattutto nelle fasce di importo tra uno e cinque milioni (-25%) e tra 150mila euro e un milione (-16,3%).
In relazione alle procedure di aggiudicazione, nel secondo quadrimestre 2024 aumentano a livello di importo le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, che si incrementano del 19,4%; a livello di numerosità l’aumento delle procedure negoziate con pubblicazione del bando raggiunge il +209,7%.
Nell’analisi comparata relativa al settore lavori tra il 2° quadrimestre 2023 e il 2° quadrimestre 2024 si evidenzia un forte calo delle procedure aperte (- 55,3%) e un sensibile aumento delle procedure negoziate con pubblicazione del bando (+ 29,4%).
Ministero del Lavoro: pubblicate le tabelle provinciali sul costo manodopera edili 2025
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025 recante le nuove tabelle provinciali del costo del lavoro in edilizia.
Le tabelle, che prendono atto della comunicazione congiunta del 3 dicembre 2024 inviata da tutte le Associazioni e Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Direttoriale (29 gennaio 2025).
Il costo del lavoro determinato – precisa il decreto - è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce e di oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le tabelle relative alle singole province riportano gli elementi retributivi mensili, gli oneri aggiuntivi, gli oneri previdenziali e assistenziali, le indennità sostitutive di mensa, TFR e ulteriori indennità diverse.
Consulta il Decreto Direttoriale n.5 del 29 Gennaio 2025 a questo link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Pagine/Settore-delle-imprese-edili-e-affini
Incontro con il Commissario per la ricostruzione
Nel corso di un incontro svoltosi con le Associazioni Nazionali lo scorso 24 Gennaio, il Commissario Straordinario per la ricostruzione, Guido castelli ha fornito un aggiornamento su alcuni aspetti che coinvolgono la ricostruzione privata: costo convenzionale, incrementi parametrici, nuove maggiorazioni per la ricostruzione privata SISMA 2016.
Con il cessare del superbonus e la saturazione del plafond di 330 milioni dedicato al Sisma, recepite le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, la Struttura commissariale, ha campionato centinaia di RCR estrapolando le diverse casistiche ed analizzando le caratteristiche specifiche delle situazioni che tendono a generare accolli in capo al terremotato.
Il prossimo 29 gennaio verrà approvata l’ordinanza con gli incrementi parametrici e le nuove maggiorazioni per la ricostruzione privata. Gli aumenti, anticipati nel corso della riunione, sono stati validati dal MEF nelle seguenti misure:
Aumento del 5% per gli interventi su edifici con livello operativo L4, del 3% per gli interventi su edifici con livello operativo L1, L2, L3.
A titolo esemplificativo per immobili fino a 130 mq si passa da € 1020 ad € 1050 per L1, da € 1320 ad € 1360 per L2, da € 1500 ad € 1545 per L e da € 1740 ad € 1825 per L4.
È previsto inoltre l’aggiornamento del PUC (Prezzario Unico del Cratere).
Sulle pratiche superbonus abbinate al contributo sisma e sul superbonus rafforzato con scadenza 31.12.2025, il Commissario ha attivato un’interlocuzione positiva con l’Agenzia delle Entrate anche per condividere una circolare congiunta.
Si è altresì registrata un’apertura sull’allineamento delle scadenze superbonus (31.12.2025) con le scadenze prevista nella ricostruzione privata dalle ordinanze commissariali.
Dopo i passaggi con l’AE, Il Commissario convocherà un nuovo incontro sarà convocato dopo gli ulteriori passaggi con l’Agenzia delle Entrate.
MASE: la gestione di sfalci e potature da verde pubblico
Rispondendo ad un interpello sul quadro normativo applicabile alla pratica dell’abbruciamento in agricoltura e nella selvicoltura nella gestione del verde pubblico, il Ministero dell’Ambiente ha individuato il quadro normativo di riferimento applicabile.
Richiamando quanto previsto dalla legislazione vigente (artt. 182, comma 6-bis; 185, comma 1, lettera f); 256 e 256-bis del D.lgs. 152/2006) il Ministero ha confermato che gli sfalci e le potature da verde pubblico possono essere legittimamente gestiti al di fuori della normativa sui rifiuti laddove ricorrano determinate condizioni.
In particolare l’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede l’esclusione dal campo di applicazione delle “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati qualora gli stessi vengano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche in luogo diverso da quello di produzione ovvero con cessione a terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
“Tale pratica, dunque, non dovrebbe essere considerata attività di gestione dei rifiuti allorquando ricorrono tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, che riguardano in particolare la tipologia di attività (raggruppamento e abbruciamento), la quantità di materiale (piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro), la tipologia di materiali (materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006), il luogo in cui l’attività descritta deve svolgersi (luogo di produzione di tali materiali vegetali) e lo scopo della stessa attività (per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti)”.
REMIND! Dal 13 Febbraio in vigore il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
A partire dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore il RENTRI - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, che impone l’utilizzo dei nuovi modelli di FIR (Formulario Identificazione Rifiuti.
Il nuovo sistema prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti, come previsto dall'articolo 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006.
Sarà inoltre possibile, per tutti gli operatori che producono rifiuti pericolosi anche il download del nuovo modello di registro di carico e scarico che dovrà poi essere adeguatamente vidimato presso la CCIAA di competenza.
Per le imprese edili che non producono rifiuti pericolosi non è richiesta la compilazione del registro di carico e di scarico, ma solo del FIR adeguatamente vidimato.
Dal 13 febbraio p.v., pertanto, non sarà più possibile utilizzare i formulari attualmente in vigore.
Agenzia delle Entrate e SUPERBONUS: Applicabilità sconto in fattura dopo variazione CILAS e mutamento impresa
Con la risposta n. 15 del 28 Gennaio u.s., l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’ambito operativo relativo alla nuova disciplina (art.1, co.5, del DL 39/2024 – legge 67/2024) che ha introdotto ulteriori restrizioni sulla possibilità di accedere alle opzioni per cessione del credito/sconto in fattura per i lavori agevolati con il Superbonus in caso di varianti alla CILAS.
Nel caso preso in esame, in data 17 novembre 2022, il condominio aveva presentato sia la Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila) che la Comunicazione inizio lavori asseverata Superbonus (CILAS), avviando ufficialmente il processo di riqualificazione.
Un’impresa era stata incaricata di eseguire i lavori, ma successivamente comunicava la propria impossibilità a continuare; successivamente un'altra società prendeva in carico il progetto, sottoscrivendo un contratto di appalto e continuando gli interventi.
Il 26 marzo 2024, la nuova ditta emetteva fattura applicando lo "sconto in fattura" del 70% e l'amministratore del condominio effettuava un bonifico "parlante" per il pagamento del restante 30% della fattura.
Tuttavia, a causa di impedimenti, anche la seconda ditta ha comunicava l'intenzione di recedere dal contratto. In questo contesto, il condominio ha chiesto se fosse possibile avvalersi del subentro di un'altra ditta esecutrice e se potesse continuare a beneficiare dell'opzione dello "sconto in fattura" anche per i lavori eseguiti dopo il 30 marzo 2024.
L'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche se l’impresa di costruzioni cambia, il condominio, che ha presentato la CILAS a novembre 2022 e pagato parte delle spese il 29 marzo 2024, può continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello sconto in fattura anche per gli interventi che verranno eseguiti dopo il 30 marzo 2024.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il condominio possa continuare a fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello “sconto in fattura” anche per gli interventi che verranno eseguiti successivamente al 30 marzo 2024, in base all'aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70% per l'anno 2024 e il 65% per il 2025.
Consiglio di Stato: nella valutazione dell’anomalia necessaria verifica complessiva anche sull’utile d’impresa
In una sentenza del 23 gennaio u.s. il Consiglio di Stato (Sez. V n.500), nel respingere l’appello riguardante la presunta anomalia su singole voci dell’offerta economica relative alle opere elettromeccaniche e al calcestruzzo, ha confermato come occorra procedere alla valutazione dell’attendibilità e dell’affidabilità dell’offerta nel suo complesso.
La formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia, in particolare, devono fondarsi su stime previsionali, apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto.
Il Consiglio di Stato ha affermato, in sostanza, che:
Avendo la stazione appaltante ritenuto congrua l’offerta a seguito della valutazione dei giustificativi e di ulteriore documentazione pervenuta per le vie brevi, i Giudici hanno condiviso tale comportamento, ritenendo che la valutazione debba essere complessiva e tener conto di tutto quanto contenuto nei giustificativi, delle spese generali e dell’utile d’impresa.