News fiscali in pillole, aggiornamento al 16 Ottobre 2024

News fiscali in pillole, aggiornamento al 16 Ottobre 2024

L’Agenzia delle Entrate risponde a un quesito in tema di acconti imposta sostitutiva TFR

Con un’apposita FAQ L’Agenzia fornisce indicazioni ai sostituti di imposta che abbiano versato in eccedenza l’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

DOMANDA

Quali sono le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (codici tributo 1712 e 119E)? È necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello 770 da cui emerge il credito?

RISPOSTA

Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155 E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166 E per il modello F24 EP).

In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.

In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il Servizio Telematico CIVIS.

Consulta la FAQ a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazioni-dei-sostituti-di-imposta-imprese

Agenzia delle Entrate: chiarimenti sul Bonus Natale

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, fornisce le istruzioni operative in merito all’una tantum di € 100,00 che verrà erogato ai lavoratori dipendenti nella busta paga di dicembre, unitamente alla tredicesima mensilità, così come previsto dall’articolo 2-bis, della Legge n. 143/2024, di conversione del decreto-legge n. 113/2024 “Decreto Omnibus”.

Questi i requisiti che devono essere in possesso dei lavoratori affinché possano percepire il beneficio:

Reddito complessivo (o reddito di riferimento): il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a € 28.000,00 annui.

Carico familiare: il lavoratore deve avere fiscalmente a carico il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato), che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Il bonus spetta, altresì, anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio (anche adottivo, affidato o affiliato), fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cd. monogenitoriale, e cioè se l’altro genitore è deceduto o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio.

Capienza fiscale: il lavoratore deve avere capienza fiscale. In particolare, l’imposta lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante.

Consulta la Circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6458352/circolare_bonus_100_euro_+del+10+ottobre+2024.pdf/9961bc67-a986-d44f-61de-7bdaf528bd68

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate le FAQ aggiornate sul Concordato Preventivo Biennale

Sono tredici le FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate in materia di Concordato Preventivo Biennale, che rispondono a interrogativi generici o mirati proposti da contribuenti e professionisti in merito all’applicazione del nuovo istituto di compliance. Le FAQ forniscono altresì indicazioni su modalità di calcolo, contribuenti forfetari, ipotesi di esclusione e casi specifici di applicazione del nuovo istituto.

Consulta le FAQ a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/risposte-domande-frequenti-cpb-isa

Ulteriori risposte ai quesiti sono disponibili nella circolare dell’Agenzia n. 18/E del 17 settembre 2024 consultabile a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6390995/Circolare+CPB_17092024.pdf/79992204-e5b6-6977-e9bc-fb5f7c5894e9

Agenzia delle Entrate: il contratto di ''Rent To Buy'' escluso dal Bonus Investimenti

Premessa

L’Agenzia delle Entrate precisa che nel caso di Contratto di Rent To Buy i beni sono già stati utilizzati dalla società al momento dell’acquisto e quindi sono privi del necessario requisito della novità

Questa in sintesi la risposta n. 198/2024 dell’Agenzia delle Entrate:

Una società che intende ampliare la dotazione dei beni strumentali della propria azienda tramite un contratto di “Rent To Buy”, non può fruire del bonus investimenti in beni strumentali nuovi riconosciuto, dalla normativa che lo disciplina, alla sola acquisizione in proprietà dei beni stessi. La fattispecie utilizzata dall’istante, invece, prevede l’immediato godimento del bene tramite il pagamento di un canone e successivamente l’obbligo di acquistarlo imputando al prezzo di vendita una parte del canone di affitto.

Consulta la risposta n.198/2024 dell’Agenzia delle Entrate a questo link:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6458344/Risposta+n.+198_2024.pdf/55a7316e-b5b2-8b3f-9811-cb2b7426b60d

 

  • 16 ottobre 2024
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