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Le spese di vitto, alloggio, viaggio, e trasporto con taxi ed NCC per trasferte devono essere sostenute con modalità tracciabili, pena la concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore: lo prevede la Legge Finanziaria 2025 (Legge 207/2024), pubblicata in GU serie generale 305 il 31/12/2024, che all’art. 1 comma 81 introduce importanti novità dal 1° Gennaio 2025 sulla gestione dei rimborsi ai dipendenti in caso di trasferta.
L’Art.1 comma 81 prevede infatti che nei casi di trasferta, i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati a mezzo taxi o NCC (con esclusione quindi dei mezzi pubblici di linea), sono esenti da un punto di vista contributivo e fiscale in capo al lavoratore, solo se il pagamento delle suddette spese viene effettuato con mezzi di pagamento tracciabili quali carta di credito, carta di debito, carta prepagata, bancomat, bonifico o tramite app di pagamento elettronico.
Questo riguarda non solo il dipendente ma anche la deducibilità di tali spese anche dal reddito d’impresa, in quanto è previsto che dal 1° gennaio 2025 le spese per rimborsi di trasferta ai dipendenti, non saranno più deducibili, nemmeno ai fini IRAP, se non sostenute dal dipendente, o anticipate dall’azienda, con i suddetti mezzi tracciabili di pagamento.
Infine preme segnalare che il DLGS 192/2024 di “Revisione del sistema impositivo IRPEF /IRES”, ha introdotto, dal 1° gennaio 2025, una novità relativa alle sole trasferte in ambito comunale, per cui le indennità o rimborsi di spese per trasferta sono tutti soggetti sia a contributi che a IRPEF, fatti salvi i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.
Si attendono i chiarimenti in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, necessaria vista l’importanza delle novità normative.