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Agenzia delle Entrate: tabelle dei costi chilometrici di esercizio autovetture 2025
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024, le Tabelle Nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
Consulta le Tabelle Nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/12/30/24A07021/sg
Prestiti e distacchi di personale: dal 1° Gennaio 2025 sono rilevanti ai fini IVA
Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale. La legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) con l’articolo 16-ter ha di fatto abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988).
A partire dal nuovo anno, quindi, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a IVA.
L’abrogazione della disposizione vale per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 mentre non ha rilevanza per i periodi anteriori per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi, come specificato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 marzo 2020 (causa C-94/2019), o dal citato articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988.
La disciplina attuale, valida comunque fino al 31 dicembre 2024, prevede l’irrilevanza ai fini IVA delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che siano commisurate al solo rimborso del relativo costo. Se invece è previsto un corrispettivo superiore a tale costo è prevista l’applicazione dell’imposta.
Consulta la legge di conversione del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024) a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-11-14&atto.codiceRedazionale=24A06077&elenco30giorni=true
La fatturazione elettronica obbligatoria è stata prorogata per un altro triennio
L’Italia potrà continuare ad applicare l’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2027. La proroga è ufficialmente arrivata con la pubblicazione nella Gazzetta Ue (Serie L del 19 dicembre 2024) della Decisione di esecuzione (Ue) 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024.
La misura, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, è stata riconosciuta inizialmente fino al 31 dicembre 2021 per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, fatta eccezione per quelli che beneficiano della franchigia per le Piccole Imprese di cui all’articolo 282 della citata direttiva (decisione di esecuzione Ue 2018/593 del Consiglio). Successivamente è stata estesa fino al 31 dicembre 2024, includendo anche i soggetti passivi che beneficiano di tale franchigia (decisione di esecuzione Ue 2021/2251 del Consiglio).
L’Italia, nel 2024, aveva chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, considerato che la misura speciale, con il sistema di interscambio gestito dall’Agenzia in cui confluiscono tutte le fatture, aveva raggiunto sia gli obiettivi di contrasto alla frode e all’evasione sia quelli della semplificazione dell’obbligo tributario e dell’efficienza della riscossione.
La Decisione del Consiglio Ue oltre a confermare la proroga della misura sulla fatturazione per un altro triennio, precisa che l’eventuale estensione dell’autorizzazione deve essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2027 insieme alla necessaria relazione che consente all’Ue di effettuare le valutazioni sull’efficacia della misura nazionale sul piano fiscale.
La stessa decisione chiarisce, infine, che un eventuale sistema generale sulla fatturazione elettronica stabilito dal Consiglio nell’ambito delle sue funzioni fa cessare gli effetti di tale proroga. In particolare “nel caso in cui il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o a norma di qualsiasi altra disposizione pertinente di tale trattato, adotti un sistema generale relativo alla fatturazione elettronica, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore di tale sistema generale”.
Consulta la Decisione di esecuzione (Ue) 2024/3150 del Consiglio Europeo del 10 dicembre 2024 a questo link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202403150
Consulta il Comunicato stampa del MEF a questo link: https://www.mef.gov.it/export/sites/MEF/ufficio-stampa/comunicati/2024/documenti/comunicato_0143.pdf
Richieste di rateizzazione dei debiti: le nuove regole in vigore dal 1° Gennaio 2025
A partire dal nuovo anno e fino a tutto il 2026, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo entro i 120mila euro può arrivare fino a 84 rate mensili per i contribuenti che dichiarano, con una semplice richiesta, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, a completamento della disciplina, definisce i parametri per la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e le relative modalità di documentazione, necessarie per beneficiare di piani di rateazione più favorevoli.
Ricordiamo che la nuova disciplina sulla dilazione dei pagamenti, prevista dalla riforma sulla riscossione (DLGS N. 110/2024), ha modificato le condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e previsto un maggior numero di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti devono presentare richiesta di rateizzazione in base alla soglia di debito e alla situazione economica dichiarata o documentata. Le rate sono ampliate fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.
Se invece, per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che non superino i 120mila euro, il contribuente documenta la situazione di difficoltà economica può accedere a un piano più favorevole. In pratica l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo aver valutato le richieste in base ai criteri definiti dal decreto del 27 dicembre 2024, può concedere:
· da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
· da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
· da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Per le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Per valutare l’effettiva esistenza della difficoltà economica e assegnare il numero massimo di rate concedibili l’Agenzia delle Entrate-Riscossione tiene conto di alcuni indici definiti e allegati al citato decreto del 27 dicembre 2024 (ISEE per le persone fisiche, indice ALFA per le persone giuridiche e indice BETA per i condomini).
Le Pubbliche Amministrazioni dovranno corredare la richiesta di rateazione di una dichiarazione del legale rappresentante che attesti la carenza della liquidità necessaria a effettuare il pagamento in unica soluzione.
Il decreto del 27 dicembre 2024 inoltre ha previsto che in caso di calamità naturali o altri eventi che abbiano reso inagibile l’abitazione di residenza o la sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, a patto che sia presentata la certificazione di inagibilità totale dell’immobile.
Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono disponibili i modelli per richiedere la dilazione del debito affidato all’agente della riscossione e l’applicativo che consente di simulare, nelle situazioni di effettiva difficoltà economica, il numero massimo di rate concedibili.
Consulta il Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-31&atto.codiceRedazionale=24A07023&elenco30giorni=false
Corte di Cassazione: la deduzione delle spese di rappresentanza sono ammesse solo se c’è inerenza e congruità
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28724 del 7 novembre 2024 ha deliberato che le spese di rappresentanza possono essere dedotte dal reddito d’impresa solo se il contribuente fornisce la prova relativa all’inerenza ed alla congruità della spesa rispetto all’attività svolta dalla propria azienda. E’ quindi legittimo l’accertamento se non risulta alcuna correlazione tra il costo e lo svolgimento di attività promozionali dell’impresa, oppure con ricorrenze relative alla vita aziendale
Consulta l’Ordinanza n. 28724 del 7 novembre 2024 a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7BCD336583-9727-4B06-BB0A-5BABAB59944A%7D&primoPiano=true
ENASARCO: aliquota contributiva 17% anche per il 2025
La Fondazione ENASARCO ha comunicato che l’aliquota contributiva Enasarco 2025 resta invariata rispetto all’anno scorso. L’aliquota è quindi pari al 17%, di cui 8.5% a carico della preponente e 8.5% a carico dell’agente di commercio.
Maggiori dettagli sul sito istituzionale ENASARCO, https://www.enasarco.it/
INPS: principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025
L’INPS, con la circolare n. 3 del 15 gennaio 2025, fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2025.
In particolare, la circolare si concentra sulle seguenti disposizioni:
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dal Collegato Lavoro 2024
Sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori previsti dalla legge n. 199/2024
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie previsti dalla legge di Bilancio 2025
Congedo parentale
Indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS)
Consulta la circolare INPS n. 3 del 15 gennaio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.circolare-numero-3-del-15-01-2025_14776.htmlc