Piano Transizione 5.0: pubblicato in G.U. il Decreto PNRR

Piano Transizione 5.0: pubblicato in G.U. il Decreto PNRR

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, “Decreto PNRR” che nell’ambito del Piano Transizione 5.0, introduce un credito di imposta, per le imprese che effettuano negli anni 2024 e 2025 nuovi investimenti in strutture produttive sul territorio nazionale nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.  

Il Decreto PNRR è entrato in vigore il 2 marzo 2024 e dovrà essere convertito in legge entro il 1° maggio 2024 (ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore). Con un apposito Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) verranno chiariti i singoli aspetti della nuova disciplina agevolativa; tale Decreto dovrà essere pubblicato entro il 1° aprile 2024

L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 38 del Decreto Legge.  

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Sono comunque escluse le aziende in stato di liquidazione volontaria.

Il bonus è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva di almeno il 3%, che sale al 5% se calcolata sul processo programmato per l’investimento. In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e strumentali nuovi indicati nell’allegato A e nell’allegato B alla legge n. 232/2016. Il decreto illustra nel dettaglio le caratteristiche di ulteriori investimenti che permettono di accedere al contributo. 

Rientrano nel credito d’imposta, tra l’altro, entro il limite de 10% e fino ad € 300,000,00, le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per l’attuazione della transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. La formazione deve essere effettuata da soggetti esterni all’impresa, individuati con apposito Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.  

Il decreto specifica inoltre che il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente.  

Il bonus è pari al:  

35% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni 

15% della spesa per gli investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni

5% della spesa, per gli investimenti superiori a € 10 milioni e fino al limite massimo di € 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.  

Il tax credit può arrivare fino al 40%/45  nel caso che la riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all’esercizio precedente, per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario Ipotetico riferito al settore d’appartenenza.  

Per accedere al credito d’imposta l’impresa interessata deve inviare richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo disposizione dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e la documentazione prescritta al comma 11 dell’articolo 38, insieme a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.  

Il GSE, dopo il controllo della documentazione, invia al MIMIT l’elenco delle imprese che ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo da queste prenotato.  

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24, in un’unica rata, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle EntrateL'eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in cinque rate annuali di pari importo.  

Le modalità attuative del credito d’imposta verranno stabilite con un Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  

Per saperne di più:  

Consulta l’Art.38 del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=10&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=24G00035&art.idArticolo=38&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-02&art.progressivo=0#art

 Consulta l’Allegato A contenuto nella Legge n. 232/2016 a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7d&codiceOrdinamento=0020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 Consulta l’Allegato B contenuto nella Legge n. 232/2016 a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b69EB8B9F-0FA9-47CD-B934-5004D8C356E4%7d&codiceOrdinamento=0030000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  • 18 marzo 2024
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