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In assenza di proroga c’è il pericolo di sanzioni per la comunicazione del Titolare Effettivo in CCIAA
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del provvedimento del MIMIT emesso in pari data il Legislatore ha attestato l’operatività dei sistemi di comunicazione del titolare effettivo, come stabilito dal D.I. 55/2022.
Entro 60 giorni a partire dalla richiamata data di pubblicazione del provvedimento (11 dicembre 2023), i soggetti interessati – imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari – avrebbero quindi dovuto inviare la comunicazione al Registro Imprese della CCIAA competente per territorio.
Senonché, con ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 il TAR Lazio, IV sezione, ha disposto la sospensione cautelare dell’efficacia del citato D.M. “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva“. In conseguenza di detto provvedimento l’obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023 è per molti rimasto sospeso in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio. Giudizio giunto con le sentenze n. 6837/2024, n. 6839/2024, n. 6840/2024, n. 6841/2024, n. 6844/2024, n. 6845/2024 del 9 aprile 2024, con le quali la sezione IV del TAR Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle diverse associazioni fiduciarie, tesi a richiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto relativo al Registro dei titolari effettivi.
Se è vero che durante i mesi di sospensione l’operatività del sistema di comunicazione non si è comunque bloccata in quanto Infocamere, società che gestisce l’infrastruttura tecnologica delle CCIAA, ha continuato ad accettare le istanze presentate dai professionisti, l’incertezza del contesto normativo, ha tuttavia fatto propendere molti operatori ad attendere l’esito del ricorso prima di procedere con nuove trasmissioni.
Con un comunicato stampa datato 11 aprile 2024, protocollo 0007648, il MIMIT ha stabilito “alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell’11 aprile p.v. compreso”.
Sono stati pertanto concessi solamente 2 giorni di tempo per presentare tutte le istanze di prima comunicazione del titolare effettivo e, in base all’attuale normativa di riferimento, tutte le istanze presentate dal 12 aprile 2024 in poi sono soggette alle sanzioni di cui all’articolo 2630, cod. civ.: sanzione che può variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, importo che si riduce a 1/3 se la comunicazione viene poi effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.
È peraltro lo stesso MIMIT che nella nota richiamata precisa che “Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento”.
Incertezze alimentate anche dalla notizia dell’avvenuto deposito del ricorso presso il Consiglio di Stato da parte di ASSOFIDUCIARIA con l’obiettivo di ottenere l’annullamento e/o la riforma delle richiamate decisioni assunte dal TAR Lazio con le sentenze dello scorso 9 aprile.
In virtù della descritta
situazione, come anche richiesto da molte organizzazioni (tra cui il CNDCEC che
ha rivolto uno specifico appello a Unioncamere), è auspicabile un intervento di
riapertura dei termini al fine di consentire di effettuare senza sanzioni la
prima comunicazione del titolare effettivo per i molti operatori che hanno
sospeso le proprie valutazioni in attesa dell’esito dei richiamati
provvedimenti di sospensione