Nuovo Regolamento rifiuti inerti , al via dal 26/11/2024

Nuovo Regolamento rifiuti inerti , al via dal 26/11/2024

Ricordiamo ai nostri Referenti che il nuovo “Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 28 giugno 2024, n. 127, entrerà in vigore il 26 settembre 2024.

Come illustrato nelle precedenti newsletter (consultabile a questo link: https://www.confapindustriafirenze.it/it/rifiuti-da-demolizione-e-costruzione-le-nuove-regole.html)  il provvedimento, che sostituisce il precedente D.M. n.152/2006, entra in vigore il 26 settembre p.v. e i produttori avranno 180 giorni di tempo per l’aggiornamento delle autorizzazioni concesse; in attesa di tale aggiornamento, i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli precedentemente posseduti. Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Nel decreto si stabiliscono i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero: l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero dovrà essere conforme ai criteri indicati nell’Allegato 1 del decreto.

I parametri e i valori limite nell’aggregato recuperato sono differenziati in base alla destinazione finale.

L’ALLEGATO 1 riporta i rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato (cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscele bituminose, terre e rocce da scavo, pietrisco per massicciate ferroviarie, rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione, ecc.).

L’ALLEGATO 2 precisa le possibilità di utilizzo dell’aggregato recuperato: a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile; c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali; e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante; f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); g) confezionamento di calcestruzzi; h) produzione di clinker per cement; i) produzione di cemento.

L’ALLEGATO 3 contiene la dichiarazione di conformità (DDC)

Consulta il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006” a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/09/11/213/sg/html

  • 24 settembre 2024
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