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Garante per la protezione dei dati personali: certificati per l’assenza dal lavoro, no ai dati che individuano la struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 530 del 23 dicembre 2024, chiarisce che le certificazioni che attestano la presenza in Ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o informazioni che possano far risalire allo stato di salute.
È quanto ha ribadito il Garante, con il Provvedimento del 26 settembre 2024, sanzionando per 17mila euro un’Azienda Sanitaria Territoriale.
L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di una paziente che aveva chiesto alla struttura sanitaria un certificato per assenza dal lavoro: il certificato rilasciato riportava l’indicazione del reparto che aveva erogato la prestazione sanitaria, violando gli obblighi in materia di sicurezza e il principio di minimizzazione dei dati personali.
I dati trattati, infatti, devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
Inoltre l’Autorità ha accertato la violazione del principio di privacy by design in quanto l’Azienda, titolare del trattamento, ha omesso di mettere in atto, fin dalla progettazione, misure tecniche ed organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati.
Consulta il Provvedimento del 26 settembre 2024 a questo link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10079346
Corte di Cassazione: committente privato e responsabilità penali
Con la Sentenza n. 40689 del 6 novembre 2024, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di infortunio mortale in lavori affidati in appalto, risponde di omicidio colposo il Committente Privato che abbia omesso il controllo sulle qualità tecniche dell’impresa affidataria prescelta per la regolare esecuzione dei lavori affidatigli.
INPS: conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali e assistenziali
L’INPS, con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, fornisce chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2024 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UNIEMENS nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UNIEMENS LISTAPOSPA.
Nella Circolare vengono illustrate le seguenti modalità di rendicontazione:
· elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, D.M. 7.10.1993);
· massimale contributivo e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
· contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’articolo 3–ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;
· conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
· fringe benefits esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, anche TUIR);
· mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
· auto aziendali a uso promiscuo;
· prestiti ai dipendenti;
· conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
· rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
· gestione delle operazioni societarie.
Consulta la Circolare INPS n.108 del 23 dicembre 2024 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.12.circolare-numero-108-del-23-12-2024_14743.html
INAIL, autoliquidazione 2024/2025: le istruzioni operative e le scadenze
L’INAIL ha pubblicato l’Istruzione operativa del 24 dicembre 2024, con la quale fornisce le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2024/2025 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Consulta l’Istruzione operativa del 24 dicembre 2024 a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/istruzioni-operative/2024/12/Autoliquidazione%202024-2025%20Istruzioni.pdf
INPS: Certificazione Parità di Genere 2024: domanda di esonero contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, comunica di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, entro il 31 dicembre 2024.
In particolare, l’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della suddetta certificazione.
L’INPS ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine del 31 dicembre 2024, possono presentare le richieste di riconoscimento dell’agevolazione all’INPS, fino al 30 aprile 2025, utilizzando l’apposito modulo di istanza online “SGRAVIO PAR GEN.
Per quanto riguarda l’elaborazione delle istanze, l’INPS ricorda che le domande per il riconoscimento dell’esonero contributivo rimarranno nello stato “TRASMESSA” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata successivamente alla scadenza del periodo previsto per l’acquisizione delle istanze, ovvero il 30 aprile 2025.
Infine l’Istituto chiarisce che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.
INPS: cessione del quinto dello stipendio; aggiornamento tassi Primo Trimestre 2025
L’INPS, con il messaggio n. 4495 del 31 dicembre 2024, comunica l’aggiornamento tassi per il primo trimestre 2025, relativamente alla cessione del quinto dello stipendio.
Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo 1° gennaio 2025 – 31 marzo 2025 è il seguente:
Classe d’importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
Fino a 15.000 euro
13,19
20,4875
Oltre 15.000 euro
9,20
15,5000
Consulta il Messaggio INPS n. 4495 del 31 dicembre 2024 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.12.messaggio-numero-4495-del-31-12-2024_14760.html
INPS: determinazione del saggio degli interessi legali dal 1° Gennaio 2025
L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2025, comunica che, in base al Decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è variato al 2% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. In considerazione di ciò, l’Istituto evidenzia i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Inoltre, il decreto di variazione del saggio di interesse legale produce effetti anche con riferimento agli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Consulta la circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.01.circolare-numero-1-del-03-01-2025_14766.html
Consulta il al Decreto 10 dicembre 2024 del MEF a questo link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/it/scorporati/circolari-e-messaggi/2025/01/Circolare_14766/Allegati/15770_Circolare-numero-1-del-03-01-2025_Allegato-n-1.pdf
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto Milleproroghe 2024, le proroghe di termini in materia di lavoro
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", di seguito, le principali novità sui termini in materia di lavoro:
prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di utilizzo nei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato della causale basata sulle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”, qualora non vi siano causali individuate dalla contrattazione collettiva, come previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
sono limitate a 3 anni a decorrere dal 2025 le facoltà assunzionali previste nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni;
prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà per le ONLUS di accreditarsi per l’accesso alla ripartizione del cinque per mille anche se non iscritte al RUNTS;
si assegna al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard fino al 31 dicembre 2025, a decorrere dal 5 dicembre 2024.
Consulta il comunicato del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/decreto-milleproroghe-2024-le-proroghe-di-termini-materia-di-lavoro
Consulta il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 a questo link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-12-27&atto.codiceRedazionale=24G00227&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=58ec7936-0fa5-4c3b-be62-cecf3b080a14&tabID=0.5120679121841285&title=lbl.dettaglioAtto&generaTabId=true