Newsletter Edilizia: aggiornamento al 8 Novembre 2024

Newsletter Edilizia: aggiornamento al 8 Novembre 2024

Gentili Referenti,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 8 Novembre 2024:

Questi gli argomenti trattati: 

Patente a crediti: il modulo per la rettifica dell’istanza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha predisposto un apposito modulo che consente di rettificare le informazioni inserite nel portale per richiedere la patente a crediti.

Tale modulo viene inviato esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato a INL errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato e deve essere trasmesso dalla PEC aziendale a una apposita casella di posta certificata (rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it ).

In particolare, viene consentito di modificare le informazioni generali relative al codice fiscale del soggetto richiedente, dell’impresa/lavoratore autonomo, i dati concernenti ragione sociale, PEC e codice fiscale del legale rappresentante, i requisiti base per il rilascio della patente.

L’Ispettorato ha comunicato inoltre che al 4 novembre u.s., le imprese che hanno chiesto e ottenuto la patente attraverso sono 352.409.

ANAC: no al minor prezzo sopra soglia

L’ANAC (Delibera n. 454 del 9 ottobre u.s.) ha dichiarato non legittima l’aggiudicazione dl minor prezzo in un appalto sopra soglia indetta dall’Università di Catania, richiamando la corretta applicazione dell’art. 108 del Codice Appalti in tema di criteri di aggiudicazione e, più in generale, dei principi di risultato, buon andamento efficienza, efficacia ed economicità di cui allo stesso Codice.

L’Autorità ha affermato che, per i lavori, il minor prezzo è un’opzione esercitabile unicamente negli appalti di importo inferiore alla soglia UE. L’art. 108 comma 3 del codice, per gli appalti sopra soglia, consente il ricorso al minor prezzo solo per servizi e forniture standardizzate o con condizioni definite dal mercato, con eccezione dei servizi ad alta intensità di manodopera.

L’appalto indetto dall’Università (Centro ospedaliero a polo didattico universitario per un valore di circa 19 milioni) avrebbe dovuto essere aggiudicato con l’OEPV, individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Codice. Tale criterio, secondo Anac, avrebbe consentito di valorizzare, oltre agli aspetti qualitativi, anche quelli ambientali e sociali connessi all’oggetto dell’appalto, in linea con le previsioni e le finalità del Codice.

MIT: verifica DURC in caso di pluralità di soggetti

Con il Parere n. 3021 del 29.10.2024, il Servizio di Supporto Giuridico del MIT è intervenuto sulla verifica del DURC in caso di contratti stipulati con pluralità di soggetti (RTI, subappaltatori).

Il Ministero ha chiarito che, ove l’atto del RTI stabilisca la fatturazione da parte del soggetto esecutore delle prestazioni con liquidazione su conto corrente dello stesso, è necessario verificare il DURC del solo soggetto esecutore e non di tutti i componenti del RTI che non hanno eseguito le prestazioni; ed ancora, in caso di pagamento diretto ad un subappaltatore esecutore con fatturazione della mandataria o del mandante subappaltante, è necessario verificare il DURC del solo subappaltatore e del componente il RTI subappaltante e non anche di tutti i componenti il RTI che non hanno eseguito alcuna prestazione.

Pertanto, atteso il principio di continuità nel possesso dei requisiti, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata nei confronti del beneficiario esecutore del pagamento dei corrispettivi.

MIT, Invito alle procedure negoziate da elenchi MEPA: le condizioni per il loro utilizzo

Secondo il MIT (Parere n.2952 del 26.09.2024) una stazione appaltante può decidere di utilizzare gli elenchi degli operatori economici presenti sul MEPA per selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate, ma l’intera procedura di affidamento dovrà essere effettuata sulla stessa piattaforma e a condizione che siano stati specificati con apposito regolamento i criteri di scelta degli operatori economici secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il Codice Appalti (art. 1, comma 3 dell’Allegato II.1) prevede la possibilità per la stazione appaltante di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati, tra l’altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle seguenti ipotesi:

1) a seguito di indagine di mercato effettuata dalla stessa stazione appaltante;

2) attingendo dall’elenco degli operatori economici della stessa stazione appaltante;

3) attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Precisa in sostanza il Ministero che “la stazione appaltante in un apposito regolamento può definire i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dagli elenchi MEPA, criteri che saranno utilizzati per svolgere l’intera procedura sul MEPA”. 

Consiglio di Stato e continuità SOA: legittimo contratto oltre 90 giorni prima della scadenza

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.8534 del 25 ottobre u.s.), ai fini della verifica della continuità del possesso dei requisiti relativi all’attestazione SOA, risulta sufficiente che l’impresa abbia stipulato con il relativo contratto con l’Organismo di Attestazione o abbia presentato un’istanza di rinnovo.

Il TAR Calabria aveva rilevato che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l'attestazione sarebbe scaduta in pendenza della procedura di gara con rinnovo richiesto successivamente e soltanto 50 giorni prima della scadenza del titolo e non già entro il termine di 90 giorni, come prescritto dall’art. 16, comma 5, All.II.12 D.lgs. n. 36/2023.

I giudici Del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso proposto dall’aggiudicataria, rilevando che, per costante giurisprudenza, l’attestazione di qualificazione, requisito di ammissione alle gare pubbliche, si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, non essendo possibile configurare alcuna soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Detto principio, peraltro, risulta confermato anche dall’art. 96 per i requisiti generali e dall’art. 100 per i requisiti di ordine speciale del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Ne consegue che, in caso di rinnovo dell’attestazione SOA, va valorizzata l’affermazione giurisprudenziale che collega l’effetto di continuità del possesso del requisito non solo al dato formale della stipulazione del nuovo contratto con il medesimo organismo di attestazione, bensì anche all’iniziativa dell’operatore economico concretamente finalizzata alla richiesta ed all’avvio del procedimento di rinnovo da parte di quest’ultimo organismo, in quanto la ratio dell’art. 16, comma 5, dell’allegato II.12 va rinvenuta nell’esigenza di evitare che vada a discapito dell’impresa concorrente il corrispondente termine di novanta giorni assegnato all’organismo di attestazione per eseguire l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica (della permanenza) dei requisiti di qualificazione.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato, facendo applicazione dei principi sopra esposti, ha ritenuto legittimo l’operato dell’aggiudicataria che, pur avendo stipulato il contratto con l’organismo di attestazione oltre i novanta giorni prima della scadenza della SOA, si è inequivocabilmente attivato allo scopo ben prima della scadenza di tale termine.

TAR Basilicata: risarcimento per perdita di chance dopo aggiudicazione illegittima

Il TAR Basilicata (Sent. n.562/2024) ha affermato il diritto dell’operatore economico al risarcimento del danno in caso di aggiudicazione illegittima ad altro soggetto non avente titolo.

Secondo i Giudici emerge “l’ingiustizia del danno” e “sussiste il nesso di causalità materiale tra l’illegittimo agere pubblicistico” e il pregiudizio cagionato dalla illegittima privazione alla parte ricorrente di poter conseguire l’affidamento.

Il TAR rileva la perdita di chance “a causa di un comportamento illegittimo della stazione appaltante» dovuto all’esercizio scorretto la propria funzione. La partecipazione ad una gara consente al concorrente di acquisire una posizione di vantaggio, fondato sulla possibilità di di ottenere l’aggiudicazione, la cui lesione «si atteggia ...quale autonomo danno potenzialmente risarcibile”.

La sentenza indica anche i criteri per la quantificazione del risarcimento: “la stazione appaltante dovrà:

a) attenersi all'offerta economica presentata dalle deducenti in gara;

b) individuare il relativo margine di utile che residui dall'applicazione del ribasso ivi indicato, tenendo conto del corrispettivo che sarebbe stato pagato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso offerto, con decurtazione di tutte le spese necessarie per l’esecuzione del servizio; nel caso in cui l’ammontare delle spese non sia ricavabile dall’offerta presentata in gara, l’amministrazione potrà valutare l’opportunità di acquisire da parte ricorrente i necessari dati, informazioni e chiarimenti, con conseguente sospensione del termine che sarà assegnato dal momento della richiesta fino a quello in cui tali elementi saranno resi disponibili;

c) la somma così definita deve essere decurtata dell’eventuale aliunde perceptum conseguito per lo svolgimento di altri servizi durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa; a tal fine parte ricorrente è tenuta a fornire alla stazione appaltante i dati relativi ai servizi assunti nel periodo di durata del contratto non eseguito;

d) la somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat”.

  • 08 novembre 2024
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