Newsletter Edilizia: aggiornamento al 31/05/2024

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Ricostruzione post Sisma: l’incontro tra CONFAPI ANIEM ed il Commissario Castelli

Come preannunciato, lo scorso 29 maggio CONFAPI ANIEM ha incontrato il Commissario per la ricostruzione post sisma, Sen. Guido Castelli.

Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato anche l’Ing. Antonio D’Onofrio di CONFAPI ANIEM Lazio, il Commissario ha preannunciato l’intenzione di introdurre il badge e il settimanale di cantiere nelle aree del sisma. L’intento è quello di favorire la digitalizzazione dei cantieri, valorizzando interoperabilità dei dati tra sistema delle casse edili e piattaforma GEDESI. Fin dai prossimi giorni sarà avviato un confronto tecnico con la CNCE per verificare le modalità informatiche più idonee a supportare il progetto e renderlo facilmente gestibile per gli stessi enti bilaterali e per le imprese.

Per l’entrata in vigore è stato ipotizzato un decalage temporale: dall’ordinanza che stabilirà le modalità scatterà il vincolo del badge e del settimanale per gli appalti di importo superiore a 500.000 euro; dopo 12 mesi il sistema sarà applicato ai cantieri di valore superiore ai 258.000 euro e, dopo 24 mesi, a quelli sopra i 150.000 euro.

Il sistema delle imprese ha evidenziato l’esigenza che tale iniziativa favorisca un processo evolutivo nella gestione del cantiere e non si trasformi unicamente nell’ennesimo onere burocratico.

A margine dell’incontro, su richiesta di Confapi Aniem, il Commissario ha fornito alcune precisazioni sull’impatto delle recenti norme sulla cessione dei crediti da superbonus nei lavori della ricostruzione.

Gli effetti del decreto e, in particolare, il plafond di 330 milioni si applicheranno esclusivamente alle pratiche depositate dopo il 30 marzo 2024; il termine di rimborso del credito d’imposta, per quanto riguarda le case terremotate, resta di quattro anni e non si estende a dieci. Inoltre, il Commissario ha precisato che non potrà più trovare applicazione il c.d. superbonus rafforzato (dopo l’entrata in vigore della legge di conversione) e che si sta lavorando per definire costi parametrici più idonei e coerenti con i prezzi di mercato.

Sulle novità introdotte in tema di divieto di compensazioni, cessione crediti e sugli effetti che tali norme generano nei comportamenti delle banche, il Commissario ritiene che non dovrebbero essere intaccati i contratti e gli impegni già assunti, ma che altri vincoli non possono essere previsti in considerazione della natura privatistica dei soggetti coinvolti.

Patente a Crediti: riunione al Ministero del Lavoro per le norme attuative

Lo scorso 27 maggio si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro sulle disposizioni attuative che dovranno disciplinare la patente a crediti, come prevista dall’art. 29, comma 19, del decreto legge 2 marzo 2024 (convertito con L.n.56/2024) per “imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”, come definiti all’art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008.

Il Ministero ha presentato una prima ipotesi di decreto composto da 7 articoli:

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda attraverso l'apposito portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro all'interno del quale è oggetto di autocertificazione il possesso dei requisiti indicati dal citato art. 29: iscrizione camera commercio, adempimento obblighi formativi, possesso DVR, possesso documento regolarità fiscale, avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera e solo dopo 12 mesi potrà essere richiesto il rilascio di una nuova patente.v

Art. 2 Contenuti informativi della patente: dati anagrafici del soggetto richiedente, data del rilascio e punteggio attribuito, punteggio attuale, provvedimenti di sospensione, provvedimenti dai quali consegue la decurtazione dei crediti.

Art. 3 Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione. Per procedere alla sospensione devono essere presenti congiuntamente le seguenti condizioni, in un arco temporale di 12 mesi dall’ultimo evento infortunistico, ovvero:

infortunio a carico del datore di lavoro, almeno per colpa grave, da cui sia derivata la morte del lavoratore o due infortuni dai quali sia scaturita inabilità permanente;

provvedimenti sanzionatori, anche non definitivi, a carico dell’impresa per violazioni rientranti tra quelle indicate nell’allegato 1 bis del decreto legislativo n.81/2008.

La durata della sospensione, non superiore a 12 mesi, dipenderà dalla gravità degli infortuni e violazioni, dal grado di responsabilità del datore di lavoro e da eventuali recidive.

Art. 4 Criteri di attribuzione crediti ulteriori: ai 30 crediti iniziali sono assegnati crediti aggiuntivi fino a 100, nei casi e nella misura indicati da una tabella che sarà allegata al decreto nel rispetto dei seguenti criteri:

  • storicità dell’azienda;
  • possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di sicurezza;
  • dimensione dell’organico aziendale;
  • adozione del sistema di gestione della sicurezza nei casi non prescritti dalla normativa;
  • asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
  • investimenti nella formazione dei lavoratori ulteriori rispetto a quelli obbligatori;
  • riconoscimento della riduzione del tasso Inail OT 23;
  • possesso SOA di I° e II° classifica.

Art. 5 Incremento dei crediti: la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo alla costituzione dell’impresa fino a un massimo di 30 crediti (incremento sospeso in caso di provvedimenti sanzionatori).

Art. 6 Modalità di recupero dei crediti decurtati: è possibile attraverso la partecipazione a uno o più corsi di formazione. Ciascun corso consente di riacquistare un massimo di un credito fino a un massimo di 5 crediti.

Art. 7 Trasformazione o fusione imprese: alla persona giuridica risultante dalla trasformazione o fusione, anche per incorporazione, è accreditato il punteggio in possesso della società trasformata. Nel caso di fusione in senso stretto è acquisito il punteggio della società con più crediti.

Sul testo sono in corso consultazioni con le altre Associazioni Datoriali per pervenire a un miglioramento funzionale che precisi alcuni passaggi ed elimini aspetti vincolanti e penalizzanti, come quelli sulla revoca della patente per errori nella dichiarazione dei requisiti e sui limiti di recupero dei crediti dai corsi di formazione.

In Gazzetta la Legge di Conversione Superbonus e il D.L. Casa

Dopo l’approvazione della Camera, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la legge n.67 del 23 maggio 2024 che converte il Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39 sulla cessione crediti e superbonus, recante, in particolare, “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Sulla Gazzetta del 29 maggio u.s., inoltre è stato pubblicato il c.d. Decreto Legge Casa (D.L. n.69/2024) approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 maggio u.s.

Il provvedimento prevede una sanatoria degli interventi edilizi realizzati in parziale difformità, rimuovendo la criticità rappresentata dalla doppia conformità edilizia riferita sia alle norme urbanistiche vigenti al momento delle modifiche non denunciate che a quelle vigenti al momento della richiesta.

Il decreto consente di richiedere una sanatoria allo sportello unico edilizia prevedendo che, qualora non sia possibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento, possa esserci un’attestazione rilasciata da un tecnico professionista che “attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità”. Resta vigente il vincolo alla doppia conformità per gli interventi realizzati in “assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”.

Le “tolleranze costruttive” sono aumentate dal 2 al 5 per cento della superficie abitativa.

La norma prevede, in particolare che “per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

  • del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
  • del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
  • del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
  • del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati”.

“Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive … il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere”.

“Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro”.

L’art. 1, che contiene modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), interviene anche sui cambi di destinazione disponendo che “il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”.

Sono ammessi mutamenti di destinazione senza opere di unità immobiliari nelle categorie residenziale, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in immobili collocati in centri storici e nelle zone di trasformazione ed espansione edilizia.

Viene liberalizzata l’installazione di qualsiasi tipo di tenda “addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera” purché non venga creato uno “spazio stabilmente chiuso”.

Dal 30 maggio è possibile inviare le domande di sanatoria, ma solo gli interventi realizzati entro il 24 maggio potranno rientrare nelle nuove tolleranze costruttive ed esecutive.

Consiglio di Stato: i CAM devono essere indicati in modo dettagliato e coerente con i bandi

Il Consiglio di Stato (Sent. n.4701 del 27 maggio 2024) ha dichiarato che i Criteri Ambientali Minimi richiesti per l’affidamento devono essere indicati in modo dettagliato e coerente con le indicazioni del bando di gara. Ciò in quanto i CAM attengono al profilo sostanziale e pertanto devono riferirsi al concreto oggetto dell’appalto.

Tale valutazione vale tanto più per gli affidamenti relativi al verde pubblico; in questo contesto vengono richiamate precedenti pronunce dalle quali emerge che  “la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è pacifica nel rinvenire la ratio dell'obbligatorietà dei criteri ambientali minimi nell'esigenza di garantire "che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, "circolari" e nel diffondere l'occupazione "verde" (così, da ultimo, la sentenza n. 6934/2022). La previsione in parola, e l'istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l'evoluzione del contratto d'appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un "segmento dell'economia circolare”.

Per i Giudici, infine, si pone in contrasto con il principio del risultato una legge di gara che genericamente richiami una disciplina non declinata nelle specifiche tecniche, in vista di una successiva integrazione tale da incrementare il tasso di complicazione e di incertezza del contenuto degli obblighi negoziali.

  • 31 maggio 2024
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