Newsletter Edilizia, aggiornamento al 29 Luglio 2024

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Patente a Crediti: Ministero del Lavoro, terminato il confronto con le Parti Sociali: pronto il Decreto Attuativo

Si è svolta martedì 23 luglio presso il Ministero del Lavoro la riunione conclusiva con le parti sociali per illustrare le disposizioni del DM sulla patente a crediti istituita con il D.L. n.19/2024 (convertito con Legge n.56/2024) e la cui entrata in vigore è fissata al prossimo 1° ottobre.

Come illustrato nelle precedenti newsletter, il Ministero nelle scorse settimane aveva già formulato una versione di decreto sul quale le organizzazioni imprenditoriali e sindacali avevano espresso ulteriori osservazioni.  

Nell’ultimo incontro, pertanto, il Ministero ha fornito il nuovo testo (che dovrebbe essere quello definitivo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale) nel quale ha preso atto delle osservazioni pervenute, cercando di fare una sintesi tra le diverse istanze.

Rispetto alla precedente versione, si segnalano le seguenti modifiche:

  • viene riformulato l’ambito di applicazione in modo più coerente con quanto previsto dalla norma primaria: la patente si applica a tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri con la sola esclusione dei fornitori e delle prestazioni intellettuali. Si prevede che vanno informati della presentazione della domanda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza entro 5 giorni dal deposito.
  • Cambia la disciplina del provvedimento cautelare di sospensione; le due ipotesi previste (morte e inabilità del lavoratore) vengono regolamentate in due commi differenti e si dispone la sospensione obbligatoria nell’ipotesi di morte imputabile al datore di lavoro per colpa grave.
  • Viene premiata la storicità dell’impresa sia al momento iniziale dell’attribuzione dei crediti (fino a 30 crediti) che nella fase successiva (un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente, fino a 20 crediti).
  • Per quanto riguarda il recupero dei crediti, ovvero per ripristinare i 15 crediti necessari per l’operatività delle imprese, questo è subordinato alla valutazione di una Commissione Territoriale composta da INL e INAIL; alle sedute possono essere invitati le ASL e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Questa disposizione è stata contestata da tutte le Organizzazioni Datoriali, che verrebbero così escluse dalla partecipazione alla Commissione Territoriale.  

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta del Decreto, attesa entro la fine del mese e la predisposizione della piattaforma telematica che dovrà gestire i contenuti e il rilascio della patente digitale.

Ricordiamo che in merito al Provvedimento CONFAPI ANIEM, in un comunicato stampa, ha espresso le proprie valutazioni evidenziando che, pur dando atto al Ministero “del complesso lavoro di sintesi e di mediazione tra posizioni difficilmente conciliabili, restano le perplessità sull’efficacia dello strumento e della sua capacità di incidere sulla tutela della sicurezza. Continua a mancare un sistema di qualificazione che regolamenti l’accesso al settore e la patente a crediti, in questo contesto, viene percepita come un ulteriore adempimento e appesantimento burocratico.  

Sul testo permangono alcune criticità, in particolare, sul provvedimento cautelare di sospensione che appare fortemente penalizzante per le imprese e sull’esclusione delle rappresentanze imprenditoriali dalla commissione per la valutazione del recupero crediti, nella quale risultano invitati i soli rappresentanti dei lavoratori. Confapi Aniem ritiene invece positiva l’attribuzione di un massimo di 100 crediti, invece dei soli 30 proposti inizialmente, la valorizzazione della storicità dell’impresa e l’ampliamento delle fattispecie che consentono il riconoscimento di crediti ulteriori”.

Le proposte dell’ANAC sul Codice Appalti

Anche l’ANAC ha provveduto a inviare al Ministero delle Infrastrutture le proposte di correttivo al Codice Appalti.

Tra le richieste di modifica sostanziale segnaliamo in particolare:

  • l’estensione della rotazione anche ai soggetti già precedentemente invitati seppure non aggiudicatari per tutte le tipologie di contratti sottosoglia;
  • la riduzione delle soglie per l’affidamento diretto per ripristinare concorrenza e garantire maggiore trasparenza;
  • la possibilità di consentire in ogni caso alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure ordinarie anche sottosoglia, in luogo delle procedure negoziate;
  • la definizione e la delimitazione all’utilizzo degli Accordi Quadro, prevedendo che, in via generale, debbano avere per oggetto prestazioni opere standardizzabili e ripetibili di durata non superiore a quattro anni. Nel caso di accordo quadro con più operatori economici, scelti sulla base di un elenco prezzi di singole prestazioni, l’operatore economico dovrà essere individuato comparando le diverse offerte e scegliendo la più conveniente dal punto di vista economico;
  • Consorzi Stabili: chiarire l’obbligo di partecipazione a non più di un Consorzio e prevedere, ai fini dell’avvalimento, che l’attestazione SOA del consorzio stabile riporti l’indicazione della quota parte di requisiti maturati in proprio dal consorzio;
  • l’individuazione del FVOE come unico strumento di verifica dei requisiti;
  • la precisazione sull’ambito di applicazione della revisione prezzi (art.60) e, in particolare, se debbano ritenersi applicabili ai soli contratti di durata pluriennale;
  • l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell’esercizio dell’attività di attestazione SOA;
  • l’applicabilità del soccorso istruttorio al pagamento del contributo in favore dell’Autorità.

Parere del MIT sull’applicazione del principio di equivalenza dei CCNL

Nel Parere n.2518/2024 del 21 Giugno 2024, il Supporto Giuridico del MIT si è espresso sull’art. 11 del Codice Appalti e, in particolare, sull’ipotesi in cui il concorrente, in sede di dichiarazione di equivalenza, anziché fornire l’equivalenza delle tutele in rapporto al CCNL precedentemente dichiarato, dichiari di voler applicare il CCNL indicato dall’Ente Appaltante, così modificando la propria dichiarazione iniziale.

In questo caso, occorrerebbe valutare tale modifica in rapporto alle dichiarazioni precedentemente rese sul costo della manodopera.

Il Ministero, richiamando, anzitutto, la Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 dell’ANAC, ha ritenuto infatti che “occorre, in primo luogo, valutare tale modifica in rapporto alle dichiarazioni precedentemente rese dall’operatore economico sull’offerta tecnica ed economica presentata sul costo della manodopera e quindi sull’offerta economica”.

Viene altresì evidenziato che il nuovo assetto normativo prevede espressamente all’art. 101 comma 3 che “i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.

Potrà essere quindi ammesso l’Operatore Economico “solo nel caso in cui le dichiarazioni già rese …. non abbiamo carattere strettamente circostanziato e l’offerta tecnica ed economica non subisca variazioni. In ogni caso si rileva che occorrerà procedere alle verifiche ai sensi degli artt. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 102 (Impegni dell’operatore economico) e 110 (Offerte anormalmente basse) co. 4. Saranno altresì necessarie verifiche in corso di esecuzione dell’appalto in rapporto al rispetto del CCNL dichiarato”.

Spetta al RUP decidere la forma di stipulazione del Contratto d’Appalto

In un altro Parere, il n.2516 del 18 luglio 2024, il MIT si è espresso sulla forma dei contratti d’appalto così come disciplinata dall’art. 18 del nuovo Codice Appalti (disciplina del contratto e della sua stipulazione).

La norma prevede che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, in forma scritta (ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice), in modalità elettronica; è infatti stato chiesto al Ministero “se resta comunque in capo alla stazione appaltante la decisione in ordine alla forma di stipula o se l'art. 18 impone in via perentoria lo scambio di lettere nel caso delle procedure negoziate senza che residui alcun margine di autonomia di scelta da parte dell'Ente. Nel caso si ritenga che tale autonomia resta sempre in capo all'Ente, si chiede se occorre adottare un regolamento che prevede le diverse forme contrattuali con predeterminazione di criteri ……. oppure con scrittura privata autenticata oppure con atto pubblico a cura del Segretario Comunale, ... oppure se invece tale scelta possa ritenersi rimessa al Dirigente competente per la procedura di appalto e che avrà cura di valutare il caso concreto e di indicare la modalità di stipula già all'interno della determina a contrarre”.

Nella sua risposta il Supporto Giuridico del Ministero precisa, anzitutto, che le differenti caratteristiche di complessità e di valore che possono assumere i contratti sotto soglia, inducono a propendere per una lettura che tuteli comunque i principi del risultato, l’espressione del principio del buon andamento dell’attività amministrativa, e della fiducia.

In questo contesto permane nella competenza del dirigente/responsabile del servizio interessato dall’appalto “individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare”.

Si conferma così la possibilità di adottare uno specifico regolamento rientra nella facoltà discrezionalità della stazione appaltante.

Approvato il Decreto “Salva Casa”

Dopo l’approvazione della Camera, il Senato ha definitivamente concluso l’iter di conversione in legge del D.L. “SALVA CASA” (D.L. n.69/2024): si attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il passaggio parlamentare ha introdotto ulteriori modifiche al testo che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri.

Tra le novità più significative del provvedimento si segnalano: l’estensione della sanatoria agli aumenti di cubatura, la regolarizzazione delle opere in variante realizzate prima del 1977 (entrata in vigore della “legge Bucalossi”) e l’introduzione della tolleranza costruttiva al 6% per le unità inferiori ai 60 metri quadrati.

La possibilità di sanatoria si estende alle “variazioni essenziali”, quali gli aumenti di cubatura. Il nuovo Articolo 36 Bis amplia l’applicazione della sanatoria che, nelle prime stesure del decreto, era limitata alle piccole difformità. Sarà comunque necessario garantire la doppia conformità semplificata consistente nel rispetto sia delle norme edilizie vigenti al tempo di realizzazione dell’opera che delle di quelle urbanistiche al tempo di presentazione della domanda.

Le sanzioni saranno pari al doppio del contributo di costruzione o al doppio dell’incremento di valore dell’immobile fino a un massimo di € 10.000,00

Diventa possibile anche regolarizzare le varianti realizzate in cantiere prima del 1977. Con il nuovo provvedimento sarà sufficiente dimostrare la data dell’intervento attraverso un professionista e pagare la sanzione, così come prevista per l’accertamento di conformità.

Rispetto alla prima versione del decreto, si prevede, inoltre, che per le unità immobiliari inferiori ai 60 metri quadrati la tolleranza sia portata al 6%.

Le altre tolleranze per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, giorno dell’entrata in vigore del decreto, sono state così fissate:

2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità oltre i 500 metri quadrati;

3% per le unità tra i 300 e i 500 metri quadrati;

4% per le unità tra i 100 e i 300 metri quadrati;

5% per le unità tra i 60 e i 100 metri quadrati

Cambiano i criteri di abitabilità per i miniappartamenti: l’altezza minima dell’immobile scende da 2,70 a 2,40 metri, la metratura del monolocale da 28 a 20 metri quadrati quella del bilocale da 38 a 28 metri quadrati.

Infine tra le tolleranze esecutive rientrano nella sanatoria la diversa ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

TAR Puglia: gli aggiornamenti retributivi sopravvenuti incidono sulla verifica dell’anomalia dell’offerta

Il TAR Puglia (Sent. n. 938/2024) ha precisato che la sopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve necessariamente incidere sull’attendibilità dell’offerta anche con riferimento a tali adeguamenti intervenuti, senza che al riguardo possa invocarsi il principio del tempus regit actum.

Nel caso specifico preso in esame dal TAR, l’aggiornamento delle tabelle retributive aveva avuto luogo (con l’adozione del relativo Decreto del Ministero del Lavoro in data 19 marzo 2024) successivamente alla richiesta di giustificativi in ordine alla affidabilità dell’offerta e quindi all’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Al riguardo i Giudici hanno condiviso il principio già affermato dalla giurisprudenza secondo cui la sopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta deve necessariamente condurre la Stazione appaltante ad una valutazione di attendibilità dell’offerta anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti, in ragione sia dell’inderogabile applicazione dei suddetti aggiornamenti ai rapporti di lavoro interessati dall’esecuzione della commessa che della ratio sottesa al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta consistente nel valutare se la stessa sia attendibile, e ciò a tutela dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto.

Non può essere condivisa la tesi difensiva della controinteressata secondo cui la variazione in aumento dei costi del lavoro, lungi dal costituire un fattore da valutare nell’ambito del giudizio di anomalia, darebbe direttamente luogo all’applicazione della revisione prezzi (art. 60 del d.lgs. n. 36/2023), in considerazione del fatto che la revisione del prezzo costituisce uno strumento manutentivo, con funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale.

La Stazione Appaltante, in ragione degli aggiornamenti retributivi sopravvenuti, in quanto necessariamente applicabili nella fase esecutiva ovvero ai rapporti di lavoro interessati alla esecuzione della commessa, avrebbe dovuto verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria fosse in grado di sostenere anche i nuovi costi.

TAR Campania: Soccorso Istruttorio anche su elementi dell’offerta tecnica

Il Tar Campania (Sent. n. 4365 del 24 luglio 2024) si è espresso sui limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio.

Pur constatando che nuova disciplina esclude dall’ambito applicativo del soccorso istruttorio, l’offerta tecnica, i Giudici ritengono che “occorra distinguere il contenuto negoziale ed essenziale dell’offerta, di per sé non modificabile né integrabile, dal contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o altra documentazione richieste a mera comprova degli elementi di contenuto negoziale dell’offerta tecnica, la cui mancanza non è idonea a determinare incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e sempre che non si tratti di elementi ritenuti essenziali e richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis…”.

Deve pertanto ritenersi che la procedura di soccorso istruttorio possa essere estesa a qualsiasi irregolarità che non sia in grado di incidere sul contenuto essenziale dell’offerta, compresa quella a corredo dell’offerta tecnica, “limitatamente, tuttavia, all’ipotesi in cui la stessa si limiti a comprovare e corroborare il possesso di elementi e requisiti richiesti dalla disciplina di gara in relazione alle caratteristiche dell’offerta medesima…”

  • 29 luglio 2024
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