Newsletter Edilizia: aggiornamento al 24/05/2024

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Ricostruzione post sisma: CONFAPI ANIEM convocata dal Commissario Guido Castelli

Il Commissario per la ricostruzione post sisma, Sen. Guido Castelli ha invitato CONFAPI ANIEM ad un incontro per mercoledì 29 maggio ore 17.00 presso la sede di Palazzo Wedekind a Roma.

Nelle scorse settimane, la nostra Organizzazione Nazionale, a seguito di una riunione tra le Associazioni territoriali dell’Italia centrale, aveva invitato il Commissario ad un confronto per valutare l’impatto dei più recenti provvedimenti legislativi e, più in generale, le persistenti criticità operative ed economiche che ostacolano l’attività di ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dal sisma. Farà parte della delegazione che presiederà all’incontro l’Ing. Antonio D’Onofrio di CONFAPI ANIEM Lazio.

Il nuovo D.L. Casa (misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) in Consiglio Dei Ministri

All’esame del Consiglio dei Ministri di oggi, 24 maggio è previsto il decreto legge sulla casa recante “misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Il Provvedimento, ancora suscettibile di modifiche, tende a sanare gli interventi edilizi realizzati in parziale difformità, rimuovendo la criticità rappresentata dalla doppia conformità edilizia riferita sia alle norme urbanistiche vigenti al momento delle modifiche non denunciate che a quelle vigenti al momento della richiesta.

Il Decreto consente di richiedere una sanatoria allo Sportello Unico Edilizia prevedendo che, qualora non sia possibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento, possa esserci un’attestazione rilasciata da un tecnico professionista che “attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità”. Resta vigente il vincolo alla doppia conformità per gli interventi realizzati in “assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”.

Le “tolleranze costruttive” sono aumentate dal 2 al 5 per cento della superficie abitativa.

La norma prevede, in particolare che “per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

A) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

B) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

C) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

D) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati”.

“Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive … il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere”.

“Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro”.

L’Art. 1, che contiene modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), interviene anche sui cambi di destinazione d’uso disponendo che “il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni”.

Sono ammessi mutamenti di destinazione senza opere di unità immobiliari nelle categorie residenziale, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in immobili collocati in centri storici e nelle zone di trasformazione ed espansione edilizia.

Viene liberalizzata, infine, l’installazione di qualsiasi tipo di tenda “addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera” purché non venga creato uno “spazio stabilmente chiuso”.

Superbonus: per lo sconto in fattura integrale occorre far riferimento alla data della fattura

Con la Risposta n.103/2024 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i lavori superbonus che hanno fatto ricorso integralmente allo sconto in fattura, si deve far riferimento alla data indicata nella fattura per definire il momento di sostenimento delle spese. Tale principio vale anche in caso di trasmissione successiva, purché vengano rispettati i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione richiesti a norma di legge.

La fattura con sconto datata 31 dicembre 2023, scartata dal Sistema di interscambio e nuovamente inviata nei primi giorni del 2024, si considera pertanto emessa nel 2023 con possibilità di applicazione dell’aliquota vigente al 2023, nel caso di specie pari al 110%.

Consulta la Risposta n.103/2024 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6101204/Risposta+n.+103_2024.pdf/0ba65758-2c84-667e-f90e-c22b8508898d

L’impatto della Direttiva “Case Green” in Italia

Secondo i dati elaborati dalla Società di Consulenza Deloitte, le abitazioni italiane in classe F e G ammontano al 63%, rispetto al 45% della Germania, al 25% della Spagna e al 21% della Francia.

Tenuto conto che il patrimonio immobiliare nazionale è costituito da oltre 13 milioni di edifici, di cui circa l’89% ad uso residenziale (l’83% del quale con una vita di 35 anni e oltre la metà risale agli anni 70), è stato stimato che per raggiungere gli obiettivi della direttiva “case green” (diminuzione del 16% dei consumi entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035) il costo non potrà essere inferiore a 800 miliardi.

La Direttiva prevede che gli stati membri adottino piani di ristrutturazione in grado di coinvolgere almeno il 55% degli edifici con i consumi energetici peggiori.

Secondo lo stesso Istituto, per rendere il provvedimento un’opportunità è indispensabile “un piano programmatico che coinvolga developer e costruttori, investitori istituzionali e retail e il sistema bancario, con il contributo mirato dello Stato”.

TAR Palermo: sorteggio nelle procedure negoziate solo in casi eccezionali

Il TAR Palermo (Sent. n.1634/2024) interviene sulle modalità di scelta dei soggetti da invitare alle procedure negoziate.

I Giudici evidenziano anzitutto quanto previsto dall’Articolo 50 comma 2 del Codice Appalti (Decreto Legislativo n.36/2023) nel quale si dispone che “per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”.

Dopo aver pertanto rilevato che il sorteggio costituisce un metodo utilizzabile solo in via residuale, la sentenza ne giustifica l’utilizzo nelle ipotesi “in cui il ricorso ai criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura”.

Nel caso specifico, il ricorso al sorteggio è motivato dall’assenza di criteri specifici, “né, risulta che la stazione appaltante si sia dotata di un apposito regolamento”, come peraltro previsto dal comma 3 dell’art. 1 dell’allegato II.1 dal Codice Appalti (art.1, comma 3, allegato II.1).

Il criterio dell’estrazione risulta quindi ammissibile anche in relazione alla dichiarata necessità “di realizzare l’intervento di carattere emergenziale”.

TAR Campania: per non dichiarare deserta una Gara può bastare una sola offerta se previsto dal Bando

Una recente sentenza del TAR Campania (Sent. n.3258 del 20 maggio u.s.) chiarisce quando la stazione appaltante può dichiarare deserta una gara.

Il Tribunale ha confermato l’operatività della norma del 1924 (art.  69 del R.D. 827), contenuta nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nella quale si prevede che “l’'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta”.

Tale norma, che è stata dettata per consentire alle Stazioni Appaltanti la selezione del migliore contraente sul presupposto che un effettivo confronto concorrenziale delle offerte sia possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti alla gara (cfr. delibera ANAC n. 89/2022, TAR Campania n. 4371/2019), deve ritenersi tutt’ora in vigore e non abrogata, non mostrando un’incompatibilità diretta con le norme nemmeno del nuovo codice.

Anzi la disposizione in parola, Secondo il Tribunale, “risulta pienamente in linea con il nuovo contesto normativo, guardando alla pluralità di offerte come fattore strumentale alla massimizzazione dell’interesse pubblico mediante la selezione dell’offerta che garantisca il miglior rapporto tra qualità e prezzo, come prescritto dal nuovo codice con il principio del risultato…”

  • 24 maggio 2024
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