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Decreto Superbonus: CONFAPI ANIEM in audizione parlamentare
Lo scorso 11 Aprile, Confapi Aniem ha preso parte all’audizione parlamentare presso la Commissione VI – Finanze e Tesoro – del Senato sulla conversione in legge del D.L. n.39/2024, il decreto (anticipato nelle precedenti newsletter) che prevede limitazioni per l’accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura, mettendo anche a rischio, fra l’altro, i lavori sulla ricostruzione nelle aree del cratere.
Il Presidente Nazionale di CONFAPI ANIEM Giorgio Delpiano, intervenendo in audizione, dopo aver sottolineato le differenze tra il superbonus ordinario e quello utilizzato nella ricostruzione post sisma, ha evidenziato l’irrisolta criticità relativa alla cessione dei crediti; in particolare, nelle aree interessate alla ricostruzione i plafond, oltre ad essere esauriti, sono stati concessi dalle banche senza una logica, talvolta ad imprese che non avevano neanche sottoscritto un contratto.
In tale contesto è assolutamente necessario privilegiare le pratiche in corso o in fase di avvio lavori; è stato proposto che sia l’Ufficio Speciale per la ricostruzione ad indirizzare l’impresa verso un determinato istituto per la parte in accollo. Ove ciò non fosse possibile, deve essere rapidamente adeguato il costo parametrico a mq previsto per la ricostruzione.
Entrando nel merito del decreto legge n.39, Confapi Aniem ha criticato l’ennesimo provvedimento che genera destabilizzazione penalizzando anche iniziative economiche già avviate sulla base di condizioni che ora vengono modificate in modo sostanziale.
In particolare, assume rilevanza prioritaria:
garantire la realizzazione dei lavori di ricostruzione nelle aree sismiche per l’intero arco temporale 2024-2025, prevedendo risorse adeguate o precisando che quanto stanziato sia riferito unicamente alle nuove pratiche;
eliminare le limitazioni introdotte che consentono l’accesso solo ai lavori già effettuati e oggetto di fatturazione: si propone, al riguardo, di dare la possibilità di emettere fattura entro il 30 aprile 2024;
riaprire i termini per la “remissione in bonis” consentendo una deroga almeno fino al 15 giugno p.v. per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il Decreto n.39 ha, di fatto, azzerato la possibilità di correggere errori e mancanze e lo ha fatto non fornendo un adeguato preavviso a cittadini ed operatori;
estendere le deroghe alle altre regioni colpite dalle emergenze (sisma e/o alluvioni).
Il Presidente della Commissione, Sen. Massimo Garavaglia ha preso atto delle osservazioni e degli emendamenti presentati da Confapi Aniem, riservandosi una successiva valutazione e esprimendo comunque l’esigenza fondamentale che le modifiche abbiano la necessaria copertura economica.
ENEA: ancora numeri da record per le detrazioni superbonus
Nell’ultimo report di ENEA, aggiornato al 31 marzo u.s. emergono numeri sempre più imponenti sull’ammontare delle detrazioni relative al superbonus che hanno superato i 122 miliardi di euro sui lavori conclusi, il 66,6% dei quali rappresentato dai condomini.
Solo nel primo trimestre del 2024, il totale delle detrazioni ha oltrepassato i 22,5 miliardi di euro (7,8 miliardi a marzo): sul dato incidono le asseverazioni presentate a fine 2023 che concedevano 90 giorni per la comunicazione dei dati.
L’emendamento presentato dal Ministero del Lavoro sulla patente a crediti
Il Ministero del Lavoro ha presentato lo scorso 11 aprile un emendamento che prevede una riformulazione della norma sulla cd. patente a crediti contenuta nel DL PNRR.
Nella nuova versione dovrebbe essere previsto che negli appalti e nei subappalti venga corrisposto un “trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.
Confermata l’esenzione per le aziende attestate SOA; la patente, inoltre, sarà rilasciata in caso di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La proposta del Ministero prevede altresì l’estensione delle misure ad altri settori oltre a quelli originariamente previsti dalla norma, da individuare con decreto dello stesso Ministero del Lavoro, ad esito di un confronto con le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. È inoltre prevista l’emanazione di un ulteriore decreto ministeriale, volto a definire i criteri di assegnazione di crediti aggiuntivi e di recupero dei crediti decurtati.
Tra le altre modifiche introdotte, la riformulazione va a ritoccare anche le previsioni sui casi di violazione, prevedendo la possibilità di portare avanti i lavori, anche con meno di 15 punti, in caso di avanzamento superiore al 30%, nonché una sanzione del 10% del valore dei lavori (e comunque di almeno 6mila euro) e l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici, in caso di svolgimento dell’attività senza la patente, per la cui revoca è introdotta la casistica della dichiarazione non veritiera sulle condizioni di ottenimento.
Si segnala, infine, che presso il Ministero della Giustizia, il prossimo 26 aprile si insedierà una Commissione sulla sicurezza sul lavoro; in particolare, la Commissione – entro un anno – dovrà analizzare l’attuale quadro normativo e proporre soluzioni normative relative all’aggiornamento delle competenze, alla formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, alla vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro, nonché in ambito di collaborazione tra lavoro e ricerca.
MIT: no al sorteggio nelle procedure negoziate
Il Ministero delle Infrastrutture (Parere n.2294/20249) ha precisato che nelle procedure negoziate non è possibile ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale, salvo eccezioni adeguatamente motivate.
Ciò alla luce di quanto previsto dal Codice dei Contratti (art. 50, comma 2 e art. 4, comma 1) e dalla stessa Relazione Illustrativa nella quale viene specificato che “si è ritenuto di prevedere espressamente nel codice il divieto del sorteggio, costituente uno dei criteri della legge delega”.
Tuttavia, la Stazione Appaltante “potrà valutare e, quindi, motivare adeguatamente e in termini puntuali nella determina, la eventuale extrema ratio di ricorrere al sorteggio in presenza di un preciso dato oggettivo, che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio e che denoti l’impossibilità di utilizzare altri metodi”.
I requisiti di qualificazione, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, devono essere posseduti dall’aggiudicatario entro la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata, e non entro la data di manifestazione di interesse.
ANAC: procedure ordinaria anche nel sottosoglia, ma obbligo di valutare il risultato
Secondo un parere dell’ANAC (n.13 del 13 marzo 2024), negli appalti sottosoglia è possibile utilizzare le procedure ordinarie al posto delle procedure negoziate o dell’affidamento diretto, ma purché sia salvaguardato il principio del risultato.
Nel quesito specifico la questione riguardava la possibilità “di ricorrere ad una procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di importo inferiore a un milione di euro …. in considerazione della peculiarità dell’opera interessata dai lavori” che appare “maggiormente idonea a soddisfare l’esigenza della stazione appaltante di una più ampia concorrenza”.
L’Autorità, sulla base dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto che “debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.
Unico limite: il principio di risultato che impone al RUP di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. In sostanza, pur potendo il RUP scostarsi dalla disposizione, è comunque tenuto a chiarire, almeno a livello interno, le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro. Il RUP quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell’affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio e/o in modo più efficace.
Clausola territoriale: valorizzare prossimità impianti con criterio offerta economicamente più vantaggiosa
Nel parere n.146 del 20 marzo 2024, l’ANAC è intervenuta sull’applicazione del principio di prossimità territoriale, sostenendo, in particolare, che “nelle procedure di gara dirette all’affidamento dei servizi di recupero dei rifiuti urbani, in relazione alle quali il legislatore ha imposto che sia privilegiato il principio di prossimità degli impianti, l’ubicazione dello stabilimento del concorrente deve essere adeguatamente valorizzato in sede di offerta tecnica attraverso l’attribuzione di un punteggio proporzionato”.
L’Autorità si è pronunciata sulla legittimità di una procedura che prevedeva il criterio del prezzo più basso, ma con la valorizzazione anche di ulteriori costi correlati all’espletamento del servizio, condizionati dalla sede del concorrente o, meglio, dalla sua distanza dalla sede della stazione appaltante.
L’ANAC ha chiesto l’annullamento della procedura di gara e l’espletamento di una nuova procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che all’elemento dell’ubicazione dello stabilimento del concorrente sia destinato, in sede di offerta tecnica, un punteggio proporzionato.
Riprendendo anche i contenuti di una precedente delibera (n.1 del 10 gennaio 2024), il criterio di selezione è stato ritenuto non legittimo in quanto la valorizzazione della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo di fatto un criterio premiale non compatibile con il criterio del prezzo più basso.
Quando il criterio di aggiudicazione prescelto è il minor prezzo, la stazione appaltante non può effettuare alcun tipo di comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici dei prodotti o delle prestazioni proposte.
Sostituzione consorziata esecutrice non inficia offerta già presentata
Secondo l’ANAC (parere n.145 del 20 marzo u.s.), nell’ambito di un consorzio stabile è irrilevante l’inserimento di una nuova consorziata dopo l’aggiudicazione, configurandosi unicamente come “sostituzione interna” e tale da non comportare violazione dei principi posti a tutela della continuità nel possesso dei requisiti, elusione del divieto di modifiche soggettive e violazione della par condicio.
L’ANAC ha pertanto ritenuto che il Consorzio può “designare anche ditte consorziate successivamente alla presentazione dell’offerta purché ciò non sia finalizzato ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”.
In tale contesto, pertanto, le modifiche soggettive del consorzio stabile non rilevano all’esterno purché l’impresa originariamente designata, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, risulti in possesso dei requisiti di ordine generale, il Consorzio abbia sempre mantenuto la continuità del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale e la nuova impresa designata sia in possesso dei requisiti di ordine generale.