Newsletter Ambiente e Sicurezza aggiornamento al 4/10/2024

Newsletter Ambiente e Sicurezza aggiornamento al 4/10/2024

Modifiche al D.LGS. 81/08 in tema di recepimento della Direttiva UE per gli agenti cancerogeni/mutageni

È stato pubblicato Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi rivenienti da agenti cancerogeni e mutageni, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che dispone modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

ATTENZIONE! Il Decreto entrerà in vigore il giorno 11 Ottobre 2024.

Consulta la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 a questo link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022L0431

Consulta il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/26/24G00153/sg

RENTRI: rilasciata la nuova funzionalità in area DEMO dedicata ai Produttori di rifiuti non iscritti

Il 19 settembre 2024 è stata inserita sul sito del RENTRI, in ambiente DEMO, l’area “Produttori di rifiuti non iscritti” (https://www.rentri.gov.it/demo/area-produttori-di-rifiuti-non-iscritti ) che consente ai produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI, o che si iscriveranno in un momento successivo, di registrarsi per vidimare digitalmente ed emettere i FIR cartacei.

Inoltre, nell’area “Servizi per l’interoperabilità” (https://demoapi.rentri.gov.it/docs?page=home)  del portale RENTRI, dove sono disponibili tutte le informazioni tecniche a supporto di coloro che sviluppano software interoperabili con il RENTRI, sono stati rilasciati nuovi endpoint tra i quali, di particolare importanza, è il servizio di validazione strutturale dei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 "Specifiche tecniche" al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, utile nello specifico per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI.

Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori“ e "Soggetti Delegati".

Per maggiori informazioni sui nuovi rilasci della piattaforma telematica, consulta la pagina dedicata all’argomento sul sito web del RENTRI a questo link: https://www.rentri.gov.it/news/nuovi-rilasci-per-la-piattaforma-telematica-del-rentri

Pitagora SRL informa: Ministero Lavoro, la sicurezza degli addetti all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

Pitagora SRL, l'Agenzia Formativa e di Servizi di CONFAPINDUSTRIA Firenze informa che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024, con la quale richiama  l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

Viene quindi ribadita l’importanza e la necessità di conservazione della seguente documentazione:

  • comunicazione di messa in servizio
  • scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
  • istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
  • verbali di verifica periodica
  • registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
  • esito dell’indagine supplementare di cui al Decreto Interministeriale 11 Aprile 2011.

Pitagora SRL rimane a disposizione delle imprese interessate all’argomento ed attivare specifici percorsi formativi a questi riferimenti: Tel. 0578 707050 email pitagora@studiopitagora.net

Per saperne di più sulla normativa di riferimento:

Consulta la Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024 del Ministero del Lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/circolare-n-7-del-12092024

Consulta il Decreto Interministeriale 11 Aprile 2011 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/04/29/11A05462/sg

Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI: adozione su base volontaria del formulario digitale (FIR)

A partire dal 13 febbraio 2026, i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI saranno tenuti a utilizzare il FIR digitale. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale potrà essere emesso su base volontaria prima del 13 febbraio 2026 solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso (che potrà protrarsi anche nei primi mesi del 2025) e che tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto:

  • siano iscritti al RENTRI
  • siano concordi con tale modalità di gestione “digitale” del FIR
  • si avvalgano di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI per la gestione di un FIR, oppure utilizzino i servizi di supporto che il RENTRI metterà a disposizione degli operatori.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata all’argomento sul sito del RENTRI a questo link: https://www.rentri.gov.it/news/adozione-su-base-volontaria-del-fir-digitale-prima-del-13-febbraio-2026

In Gazzetta Ufficiale il D.LGS. 125/2024 di recepimento della Direttiva Europea sulla rendicontazione di sostenibilità

Il 10 settembre 2024 è stato pubblicato nella Serie Generale n. 212 della Gazzetta Ufficiale il D.LGS. 125/2024 che attua la Direttiva Europea 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità: l’entrata in vigore è stata fissata al 25/09/2024.

Il decreto interviene, a livello nazionale, sui doveri di informativa delle imprese sugli aspetti ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) e amplia la platea dei soggetti obbligati includendo:

società di capitali di grandi dimensioni, che superano almeno due dei seguenti limiti: 250 dipendenti (in media nell’esercizio), 25 milioni € di attivo di stato patrimoniale, 50 milioni € di ricavi netti da vendite e prestazioni;

piccole e medie imprese quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti: 10 dipendenti*, 450.000 € di attivo di stato patrimoniale, 900.000 € di ricavi netti da vendite e prestazioni;

qualsiasi ente creditizio e compagnia di assicurazione.

I soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità devono inserire in un'apposita sezione della relazione sulla gestione (da redigere in formato elettronico), le seguenti informazioni:

modello e strategia aziendale;

obiettivi dell’impresa inclusi, se del caso, quelli di riduzione delle emissioni di gas-serra e relativi progressi realizzati;

ruolo degli organi di amministrazione e controllo e rispettive competenze;

politiche dell'impresa;

sistemi di incentivi;

aspetti di dovuta diligenza;

principali rischi e modalità di gestione;

indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui a tutti i punti precedenti.

Il D.LGS. 125/2024 prevede che tra le informazioni di cui a questo elenco, ove applicabile, debbano essere incluse anche le informazioni sulla catena del valore dell’impresa, comprese quelle concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura.

Questo significa che, per quanto la stima al 2025 delle imprese interessate in maniera diretta dal nuovo decreto sia pari a circa 8.000, saranno molto più numerose le aziende – incluse le microimprese (fino a 10 dipendenti) – che verranno coinvolte indirettamente, per via delle loro connessioni con i soggetti obbligati.

Le imprese devono elaborare la rendicontazione di sostenibilità seguendo gli standard di rendicontazione europei elaborati da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) che al momento mette a disposizione le linee guida generali, e, successivamente, sottoporla ad attestazione di conformità tramite un revisore appositamente incaricato, che può essere anche lo stesso soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio.

La rendicontazione di sostenibilità e la relazione di attestazione della conformità seguono le modalità di pubblicità previste per il bilancio di esercizio e devono essere pubblicate sul sito internet dell’azienda.

I tempi di applicazione delle nuove disposizioni riguardano in particolare:

per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 (rendicontazione nel 2025) o in data successiva, le imprese con oltre 500 dipendenti (già soggette alla normativa pregressa) e le società-madri che superano il suddetto limite a livello di gruppo;

per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 (rendicontazione nel 2026) o in data successiva, le imprese con oltre 250 dipendenti e le società-madri che superano il suddetto limite a livello di gruppo;

per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 (rendicontazione nel 2027) o in data successiva, le PMI quotate con oltre 10 dipendenti.

Consulta il D.LGS. 125/2024 pubblicato in G.U. a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/10/24G00145/sg

Consulta la Direttiva Europea 2022/2464 a questo link:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj

Consulta le linee guida generali predisposte da EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) a questo link: https://www.ecocamere.it/dettaglio/approfondimento/200/regolamento-ue-20232772-sui-principi-di-rendicontazione-di-sostenibilita

  • 04 ottobre 2024
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