Newsletter Edilizia, aggiornamento al 19 Luglio 2024

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Codice Appalti: le proposte di CONFAPI ANIEM al Ministero delle Infrastrutture

Nei tempi e nell’ambito delle procedure indicate dal Ministero delle Infrastrutture, CONFAPI ANIEM Nazionale ha trasmesso, in settimana, le proposte di correttivo al Codice Appalti.

Il Ministero ha predisposto un’apposita piattaforma telematica nella quale le Associazioni dovevano indicare le criticità interpretative (necessità di riformulare norme potenzialmente ambigue), i disallineamenti testuali (errori di coordinamento all’interno del Codice e tra Codice e Allegati) e le modifiche sostanziali (proposte modificative nel merito delle norme).

Di seguito una sintesi delle principali indicazioni trasmesse al Ministero:

  • Criticità della progettazione: permangono carenze e/o errori progettuali che costringono le imprese a formulare proposte integrative e/o migliorative che si trasformano in nuovi prezzi, varianti o vere e proprie riserve; è necessario garantire una corretta e puntuale progettazione, condizione necessaria per assicurare alle imprese la sostenibilità dell’offerta e la garanzia di risultato inteso come qualità dell’opera, puntualità dei tempi contrattuali, correttezza e salvaguardia dei processi d’impresa.
  • Qualificazione stazioni appaltanti: ad oggi la qualificazione si è concentrata sulla fase di scelta del contraente e sull’affidamento (gara), lasciando scoperta la parte esecutiva nella quale continua a sussistere una sostanziale impreparazione da parte dei tecnici e dei Rup; occorre quindi prevedere una formazione su tutto il ciclo di gestione dell’appalto.
  • Procedure negoziate: limitare la possibilità di ricorrere a tale procedura agli affidamenti fino a 2 milioni, prevedendo il ricorso alle procedure aperte per gli affidamenti di importo superiore.
  • Requisiti speciali: non richiedere requisiti speciali ulteriori rispetto all’attestazione Soa, limitando la possibilità che vengano inseriti nei bandi requisiti “straordinari” che di fatto hanno come unico scopo la limitazione della concorrenza.
  • Subappalto: consentire il subappalto anche attraverso una dichiarazione da presentare in corso d’opera. Essendo il subappalto sottoposto alla necessaria approvazione da parte della stazione appaltante, si ritiene che le verifiche di garanzia possano essere ampiamente esercitate dall’amministrazione anche se in fase di gara il concorrente non abbia dichiarato la volontà di subappaltare. Proposto anche di rafforzare il pagamento diretto dei subappaltatori e dei fornitori.
  • Riserve: il nuovo Codice omette di indicare qualsivoglia riferimento al termine entro il quale esplicitare le riserve e ciò comprime i diritti dell’esecutore (all’iscrizione della riserva dovrebbe fare contestuale seguito l’esplicazione della stessa); si propone, pertanto, l’indicazione del termine di 15 gg.
  • Consorzi stabili: prevedere espressamente il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.
  • Principio di equivalenza CCNL: l’attuale formulazione dell’art. 11 ha consentito a diverse stazioni appaltanti di richiedere l’applicazione del CCL Industria, imponendo agli operatori che applicano altri Contratti di sottoscrivere un impegno che garantisca pari tutele economiche e lavorative. Occorre riconoscere pari dignità ai CCNL stipulati dalle varie Organizzazioni comparativamente più rappresentative (quale la CONFAPI), in vista anche della tutela del principio di autonomia contrattuale.

Si segnala, infine, che, nei giorni scorsi, Elena Griglio, capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture, ha precisato che il Decreto correttivo “dovrà entrare in vigore alla fine dell’anno ma siccome sono necessari alcuni passaggi istituzionali, fra cui il parere del Consiglio di Stato, al massimo a settembre il testo dovrà essere pronto”.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: rotazione anche se comporta maggiori costi

Secondo il Ministero Infrastrutture (Parere n.2624/2024) il principio di rotazione, come disposto dall’art. 49 del Codice Appalti, deve applicarsi anche se l’aggiudicazione dovesse comportare un costo maggiore.

La norma – evidenzia il Ministero - vieta “l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”, nei quali “il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Il Ministero sottolinea, infine, come la Relazione illustrativa del Codice abbia specificato che, per procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, sia necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma (parere in funzione consultiva di ANAC n.58/2023).

ANAC: limitazione subappalto contraria alle Norme UE

Nel fornire un parere (n.31/2024) su un appalto di servizi, l’ANAC ha ribadito che i limiti del ricorso al subappalto, in misura non superiore al 30%, previsti dal previgente Codice dei contratti pubblici, non possono più ritenersi conformi alle norme europee (direttiva 2004/18/CE e alla successiva direttiva 2014/24/CE) a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia (decisione del 27 novembre 2019, causa C- 402/18 e decisione 26 settembre 2019, causa C-63/18).

Richiamando in materia l’avviso espresso dal Giudice Amministrativo, che ha ritenuto disapplicabile detto limite legislativo al subappalto per contrasto con l'ordinamento comunitario, l’Autorità ha chiarito che l’amministrazione aggiudicatrice deve fare applicazione della relativa disciplina quale risultante all’esito del citato intervento del giudice comunitario.

Pertanto, intervenendo su un affidamento di servizi di Facility Management, manutenzione immobili e impianti nel territorio della Regione Veneto, disposto in vigenza del d.lgs. 50/2016, l’Autorità ha invitato la stazione appaltante a tener conto dell’avviso giurisprudenziale che ha ritenuto disapplicabile il limite legislativo al subappalto previsto dalla norma di riferimento.

ANAC: no al pagamento dell’appalto con beni materiali

In un parere approvato nelle scorse settimane (n.27/2024) in risposta ad un quesito del Comune di Verbania, l’ANAC ha chiarito che, in base al nuovo Codice Appalti, non è possibile procedere al pagamento dell’appaltatore (anche parzialmente) mediante il trasferimento di un bene immobile.

Nel caso specifico, quale corrispettivo per la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano era stato previsto il pagamento in parte in denaro e in parte in beni immobili (passaggio di proprietà di un immobile comunale).

Ciò non è ammesso dal nuovo Codice per i contratti d’appalto, ma solo all’interno del partenariato pubblico-privato. Infatti, “con previsione analoga a quella dell’art. 191 del d.lgs. 50/2016, pur con alcune novità, il d.lgs. 36/2023 disciplina lo schema negoziale in esame all’art. 202 (Cessione di immobili in cambio di opere), collocandolo (come il previgente Codice) nell’ambito della disciplina dettata per il Partenariato pubblico-privato, nel Libro IV, Parte”.

In sostanza, quindi, “la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto”.

Datori di lavoro Edili: confermata riduzione contributiva dell’11,50% per il 2024

Lo scorso 16 luglio è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro (sezione “Pubblicità legale”) il decreto direttoriale 16 maggio 2024 dello stesso Ministero, di concerto con il MEF, avente a oggetto la determinazione per l’anno 2024 della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile (introdotta dall’art. 29, comma 2, del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995).

Tale riduzione contributiva è stata confermata anche per l’anno 2024 nella misura dell’11,50%.

L’agevolazione si applica sull’ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Emergenza climatica: le nuove disposizioni sulla CIGO

Nella legge n. 101/2024 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”), in vigore dal 14 luglio u.s. è prevista l’equiparazione del settore edile agli altri settori in relazione ai criteri di computo della durata massima della CIGO, in analogia a quanto già disposto lo scorso anno.

L’art. 2 bis, al comma 2, prevede, in particolare, che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del  medesimo  d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo.

In sostanza, per le imprese dei settori edile e lapideo, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).

La norma precisa, inoltre, che non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n.  148/2015; si segnala, peraltro, che la normativa già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, D.LGS. n.  148/2015).

La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera dopo le modifiche del D.L. coesione

Dopo la conversione in legge (L. n. 95/2024) del decreto recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, è stato introdotto in capo al responsabile del progetto l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori pubblici tale obbligo è disposto per qualsiasi importo.

Per i lavori privati, la soglia è fissata a 70.000 euro; il controllo deve essere eseguito dal direttore dei lavori, qualora nominato e, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, l’onere della verifica ricade sul committente medesimo.

ATTENZIONE! La mancata verifica comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o, qualora questo non sia stato nominato, a carico del committente.

Consiglio di Stato: rifiuto alla sottoscrizione del contratto tra le ipotesi di iscrizione al casellario

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 13882 del 9 luglio u.s.) ha precisato che il rifiuto dell’Operatore Economico Aggiudicatario di sottoscrivere il contratto rientra tra le ipotesi di iscrizione al casellario ANAC.

Secondo i Giudici “…il rifiuto opposto dall’operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto, in assenza di valide e oggettive scriminanti, ricada senz’altro nell’alveo applicativo dell’art. 1337 c.c., integrando una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative, che ben può essere annoverata tra le “altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico” delle quali l’art. 8, co. 2, lett. a), del citato regolamento ammette l’iscrizione nel casellario. La condotta di un operatore economico nella fase che precede la stipula del contratto soggiace, infatti, all’obbligo di buona fede, la cui osservanza è chiaramente indicativa della sua affidabilità professionale…”.

Come noto, la categoria dei gravi illeciti professionali non è configurata in un elenco tassativo di ipotesi di illecito, ma è una categoria generica e indeterminata nel contenuto, così come delineata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “la stazione appaltante può ricavare le singole fattispecie di grave illecito da ogni condotta, anche non tipizzata, dell’attività professionale espletata dall’operatore economico ritenuto responsabile e accertata quale violazione di un dovere posto da una norma civile, penale ovvero amministrativa, idonea a porre in dubbio l’integrità morale e l’affidabilità professionale dello stesso soggetto offerente”.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, le ricorrenti, mandanti del costituendo R.T.I. hanno manifestato un atteggiamento ostativo alla prosecuzione del rapporto, formulando istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione.

Dalla ricostruzione fattuale come articolata nel provvedimento e dalla descrizione delle differenti posizioni di tutte le società componenti l’R.T.I. è emersa la concreta valutazione da parte dell’Anac della utilità dell’annotazione.

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