In G.U. il Decreto Aree Idonee del MASE

In G.U. il Decreto Aree Idonee del MASE

Gentili Referenti,

facendo seguito alla newsletter pubblicata sul sito di CONFAPI Firenze del 25 Giugno 2024, a cura di Pitagora SRL, l’Agenzia Formativa e di Servizi di CONFAPI Firenze e consultabile a questo link:

 https://www.confapindustriafirenze.it/it/decreto-aree-idonee-le-nuove-regole-per-il-fotovoltaico.html   

Vi informiamo che sulla G.U. n. 153 del 2 luglio 2024, è entrato in vigore il decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica sulla “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, o più brevementeDecreto Aree idonee”. 

Queste le novità introdotte dal Decreto:

Entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del Decreto del MASE, le Regioni devono individuare le aree idonee per la realizzazione degli impianti, se ciò non dovesse avvenire, o se le aree idonee individuate non saranno sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi, il MASE si sostituirà alle Regioni e potrà adottare atti e provvedimenti che consentano il raggiungimento della capacità installata prevista.

In merito alla tutela delle risorse agricole, il Decreto conferma quanto previsto dall’Articolo 5 del Decreto Legge del 15 Maggio 2024, N. 63 (Decreto Agricoltura) sul divieto di installazione di impianti fotovoltaici posti a terra in area agricola.

Quindi i nuovi progetti in aree agricole dovranno essere sviluppati esclusivamente con modalità di impianto agri-voltaico elevato o in connessione con le comunità energetiche, ad esempio, non esaustivo, in aree agricole situate entro 500 metri da stabilimenti o impianti industriali. Occorre comunque sottolineare che nel Decreto non è stata prevista una norma che fa salvi i procedimenti autorizzativi in corso.

In tema di tutela dei beni culturali e del paesaggio il Decreto prevede che vengano individuate come non idonee tutte le aree qualificate come bene culturale, o come bene di speciale interesse pubblico paesaggistico per la loro notevole bellezza o per il loro notevole valore culturale, ivi inclusi i casi di ville giardini e parchi di speciale bellezza.

Il Decreto ha inoltre identificato le aree da privilegiare che sono in sintesi:

  • strutture edificate come capannoni e parcheggi,
  • aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica
  • aree non utilizzabili per altri scopi, come le superfici agricole non utilizzabili.

Consulta il Decreto 21 giugno 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-07-02&atto.codiceRedazionale=24A03360&elenco30giorni=true

Pitagora SRL rimane a disposizione delle imprese interessate alla miglior gestione di queste tematiche, inviando una e mail a: pitagora@studiopitagora.net

  • 18 luglio 2024
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