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Gentili Referenti,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici, a cura di CONFAPI ANIEM, alla data del 12 Luglio 2024
Lavoro ad alte temperature: le condizioni per l’accesso alla CIGO
Si ricorda che, sulla base delle indicazioni già fornite dall’INPS (messaggio n.2729 del 20 luglio 2023) le condizioni e modalità per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) per temperature elevate, prevedono, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, il ricorso al trattamento di Cassa Integrazione con la causale “eventi meteo” laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.
Tuttavia, anche temperature inferiori possono determinare l’accoglimento della domanda di CIGO se la temperatura c.d. “percepita” è più elevata di quella reale.
Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità: in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata: ai fini di tale valutazione, potranno essere utili anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
Il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato tale sospensione o riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
L’INPS ha ricordato, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali operato dalla legge di bilancio 2022, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.LGS. n. 148/2015.
Patente a Crediti: il Ministero del Lavoro presenta alle Parti Sociali Il Decreto Attuativo
Lo scorso 10 luglio si è svolto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro per concludere il percorso di confronto sul decreto attuativo relativo alla patente a crediti.
Rispetto alle precedenti versioni del provvedimento si segnalano le seguenti novità:
ART. 1: Il possesso di alcuni requisiti (iscrizione camera commercio, DURC e regolarità fiscale) è attestato con autocertificazione, mentre gli altri dovranno essere attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La disciplina si applica solo alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi con esclusione dei fornitori e delle prestazioni intellettuali (limitazione contestata che sarà pertanto oggetto di ulteriore verifica). All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata la patente in formato digitale e, entro 10 giorni, ne sarà data notizia all’RLS. La patente viene revocata nelle ipotesi in cui sia accertata in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti.
ART. 2: possono accedere al portale che riporta i dati informativi sulla patente, oltre ai soggetti direttamente interessati, anche “i soggetti titolari di un interesse qualificato” (es. committenti privati) limitatamente a parte dei contenuti.
ART. 3: il provvedimento di sospensione, per un massimo di 12 mesi, è adottato per infortuni dai quali scaturisca la morte o l’inabilità permanente (anche parziale) del lavoratore per colpa grave del datore di lavoro; la durata della sospensione terrà conto della gravità della violazione, e delle recidive.
ART. 4: la patente potrà avere un punteggio massimo di 100 crediti (con punteggio base di 30) perseguibili attraverso la storicità dell’azienda e investimenti in formazione.
ART. 5: sono state notevolmente ampliate le ipotesi che comportano l’attribuzione di crediti ulteriori, accogliendo, tra l’altro, anche specifiche proposte di CONFAPI ANIEM come quella sui criteri reputazionali (che dovranno essere inserite anche nella Tabella allegata).
ART. 6: si è cercato di valorizzare l’elemento della storicità anche in chiave dinamica (successiva all’ottenimento della patente) riconoscendo “un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione, rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale). E’ stato evidenziato al Ministero come la norma, così formulata, sia di difficile e limitata applicabilità.
ART. 7: nell’attuale stesura la disciplina per il recupero crediti sarebbe limitata alle imprese scese sotto i 15 crediti (e quindi impossibilitate ad operare). La frequenza ai corsi di formazione sarebbe riservata al datore di lavoro, ai soggetti autori delle violazioni e, ove presenti, ai lavoratori occupati presso il cantiere nel quale c’è stata la violazione. Viene prevista la valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
ATTENZIONE! Il Decreto è ancora suscettibile di modifiche e, nelle intenzioni del Ministero, dovrebbe essere approvato comunque entro la prossima settimana.
Agenzia delle Entrate: le indicazioni per l’applicazione delle nuove norme sulla Compensazione Crediti dal 1° Luglio 2024
Con la Circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle disposizioni, in vigore dal 1° luglio 2024, introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto Tagli crediti (articolo 4, commi 2 e 3, del D.L n. 39/2024).
Dal 1° luglio, pertanto, hanno efficacia le misure che prevedono:
l’obbligo generalizzato di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.
A partire dallo stesso 1° luglio 2024 l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo.
In merito ai debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro per i quali scatta il divieto di compensazione, la circolare precisa che vengono coinvolte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento e le somme accessorie (sanzioni e interessi).
Non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail. In presenza di entrambe le tipologie di crediti, e qualora scatti il divieto, non è consentito, pertanto, esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail che i crediti erariali soggetti a preclusione. L’Agenzia delle Entrate specifica, altresì, che il divieto di compensazione è un divieto assoluto: anche se il contribuente ha crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto.
Consiglio di Stato: eccessive rigidità delle gare contrarie ai principi del nuovo Codice Appalti
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5789 del 1° luglio u.s.) ha contestato le eccessive rigidità del sistema telematico di gestione di una gara ritenendo che lo stesso sia in contrasto con i principi di risultato e di fiducia che caratterizzano il nuovo Codice Appalti.
In particolare, ha osserva il Collegio che l’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante ha gestito la gara, bloccata sul nascere, abbiano nella sostanza frustrato i suddetti principi che devono essere considerati immanenti dell’ordinamento.
Nello specifico, non è stata condivisa dai Giudici la tesi, avallata dal Tar, secondo cui generando il file WETRANSFER l’appellante avrebbe violato il principio di segretezza delle offerte.
Il principio della segretezza dell’offerta postula che l’offerta economica non debba essere conosciuta in alcun modo nella fase di valutazione dell’offerta tecnica e che l’eventuale commistione tra offerta tecnica e offerta economica va interpretata in modo non formalistico.
Nel caso di specie tale commistione non può ritenersi esserci soltanto sulla base della diversa modalità con cui è stata trasmessa parte dell’offerta tecnica stante l’impossibilità di caricarla sulla piattaforma telematica. Il principio di segretezza delle offerte sarebbe stato violato se la stazione appaltante avesse riscontrato, all’interno dell’offerta tecnica, elementi tali da consentire di risalire all’offerta economica: criticità questa che, da una parte, nel caso di specie non è stata in alcun modo rilevata e, dall’altra, si sarebbe potuta in astratto verificare anche se il progetto definitivo fosse stato caricato sulla piattaforma telematica.
Il provvedimento di esclusione si fonda, pertanto, su un presupposto, quello della violazione della segretezza delle offerte, indimostrato e giuridicamente insussistente, risultando così viziato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Le stazioni appaltanti devono perseguire il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il principio del risultato e il principio della fiducia sono strettamente legati e costituiscono attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità: la gara deve essere funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività.
TAR Lazio: Iscrizione nel casellario solo se incide su affidabilità dell’impresa
Il TAR Lazio (Sent. n.12966 del 27 giugno u.s.) ha evidenziato che la segnalazione delle imprese nel casellario da parte di ANAC deve essere motivata e limitata ai soli casi che incidono sull’affidabilità dello stesso operatore economico.
Il caso specifico ha riguardato un raggruppamento temporaneo che si è visto revocare l’aggiudicazione in quanto una delle imprese del consorzio mandatario non era risultata in regola con il pagamento di imposte e tasse; il consorzio ha contestato tale decisone affermando di aver operato con la dovuta diligenza, avendo avuto da ciascuna impresa consorziata esecutrice apposita dichiarazione in merito alla sussistenza di tutti i requisiti generali.
L’ANAC, tuttavia, aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per procedere all’iscrizione della revoca dell’aggiudicazione nel proprio casellario informatico, pur decidendo di non attivare alcun procedimento sanzionatorio nei confronti del consorzio al quale sostanzialmente non poteva essere contestata alcuna colpa in merito alla dichiarazione non veritiera resa dall’impresa consorziata.
Il TAR non ha condiviso tale impostazione considerando inidonea la motivazione a supporto dell’iscrizione nel casellario e sottolineando come la stessa ANAC avesse ritenuto di non poter addebitare alcuna colpa al Consorzio. Se il comportamento del Consorzio è stato ritenuto corretto, non sussisteva alcuna motivazione valida a giustificare l’annotazione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il provvedimento di annotazione disposto dall’Autorità anche in considerazione degli effetti pregiudizievoli che ne scaturiscono per l’operatore economico.