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Si avvia alla conclusione l’iter sul nuovo sistema di revisione prezzi
Lo scorso 26 Giugno si è svolta una nuova riunione al Ministero Infrastrutture per dare attuazione al nuovo sistema di revisione prezzi, previsto dal Codice Appalti (art. 60 del Decreto Legislativo n.36/2023) come modalità automatica e vincolante negli appalti pubblici.
La norma dispone, infatti che “nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi”.
Il meccanismo revisionale scatta in presenza di variazioni del costo dell’opera, in aumento o diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo dell’appalto originariamente previsto e opera nella misura dell’80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Per valutare le variazioni dei prezzi occorre far riferimento agli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT che, al momento della pubblicazione del Codice, erano solamente tre: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria. La Commissione tecnica istituita dal Ministero (con la partecipazione anche di Confapi Aniem) ha elaborate 20 diverse Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL):
Codice TOL: descrizione Tipologie Omogenee Lavorazioni (T.O.L.)
Per ciascuna tipologia (ognuna delle quali è accompagnata dalle relative declaratorie) sono stati individuati 6 elementi di costo:
Si sta ora procedendo alla definizione di una nota metodologica contenente le indicazioni operative, contenenti FAQ e esempi pratici, per agevolare e rendere il più possibile omogenea l’applicazione della nuova disciplina. Il prossimo 15 luglio dovrebbe tenersi la riunione conclusiva al Ministero Infrastrutture.
ANAC: nuovo intervento sui criteri di selezione nelle procedure negoziate
Con un Comunicato del 5 Giugno u.s., pubblicato solo in data 27 Giugno, l’ANAC ha fornito nuove indicazioni alle stazioni appaltanti sulle modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.
L’intervento dell’Autorità è motivato dalle “diverse anomalie e criticità applicative riscontrate a seguito di diversi procedimenti di vigilanza” e conferma anzitutto “il divieto di utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale” che può essere derogato solo in “presenza di situazioni particolari e specificamente motivate”.
I criteri che le stazioni appaltanti possono correttamente utilizzare devono essere pertinenti rispetto all’oggetto dell’appalto, rispettosi del principio di concorrenza, oggettivi e non discriminatori, proporzionati e trasparenti.
Viene esclusa l’ammissibilità di “condizioni di partecipazione alla procedura che valorizzino l’elemento della territorialità”, così come è da ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere all’ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni di interesse da “ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando l’utilizzo di criteri obiettivi è impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura”.
L’Autorità sottolinea che i criteri non devono avere finalità o effetti escludenti dei singoli candidati, ma devono essere utilizzati unicamente per la redazione di una graduatoria, dalla quale dovranno essere esclusi soltanto gli operatori privi dei requisiti di partecipazione nonché gli aggiudicatari uscenti, nel rispetto del vigente principio di rotazione. A tal fine è richiesto l’aggiornamento periodico degli elenchi quale essenziale misura di trasparenza.
L’ANAC suggerisce un criterio che possa favorire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese: non selezionare sempre e comunque i primi operatori economici posizionati in graduatoria in termini di organizzazione, e/o fatturato e/o esperienza, ma fare in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.
Viene segnalato in tal senso l’esempio rinvenibile nell’Allegato L (Criteri per l’attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta) del DPR 207/2010 (attualmente non più in vigore) e riferibile all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura; vengono presi in considerazione i valori del fatturato, dell’importo dei lavori svolti e del personale dipendente con il punteggio utile ai fini della graduatoria ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei suddetti elementi. Secondo l’Anac tale soluzione potrebbe essere estesa anche alle altre tipologie di affidamento. In particolare, per i lavori potrebbe eventualmente farsi riferimento a:
importo “complessivo” dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell’ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell’avviso e relativi alla Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi con i CEL;
numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.
Per i lavori di importo rilevante (ad es. superiore ad un 1.000.000 euro e fino alla soglia), potrebbe, altresì, valorizzarsi il possesso di determinate certificazioni (quali, ad es. il possesso dell’EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’articolo 45 del Regolamento CE 1221/2009 e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori).
Le stazioni appaltanti vengono quindi sollecitate a dotarsi di un proprio regolamento nel quale, oltre alle modalità di espletamento delle indagini di mercato e alle modalità di costituzione e revisione degli Elenchi, distinti per categoria e fascia di importo, siano fissati i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei principi e dei criteri sopra indicati.
MIT: criteri per invito alle procedure negoziate
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture torna a fornire chiarimenti sulla selezione delle imprese nelle procedure negoziate sottosoglia.
In un recente parere (n.2597 del 3 giugno u.s.) il Ministero risponde ad una stazione appaltante che chiedeva se fosse legittimo, in un avviso d'indagine di mercato per un affidamento sottosoglia, invitare alla procedura negoziata gli operatori economici che avevano l’interesse per primi tramite PEC.
La risposta del Ministero è stata negativa in quanto i criteri devono risultare oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento (art.2, ALL. II.1 del D.LGS. n.36/2023), mentre “il criterio prospettato nel quesito non soddisfa le predette condizioni e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale”.
MIT: “Quinto D’obbligo” solo se previsto nei documenti di gara
Il Ministero delle Infrastrutture ha precisato che nel Codice Appalti il c.d. “quinto d’obbligo” (obbligo di aumentare o diminuire le prestazioni fino a un quinto dell’importo contrattuale) può essere attivato solo se espressamente previsto nei documenti di gara iniziali e ricompreso nel valore complessivo dell’appalto.
Con due recenti Pareri (n. 2713 e n. 2714) del 21 giugno u.s., il Ministero ha analizzato l’evoluzione normativa del quinto d’obbligo soffermandosi, in particolare, sulla disciplina del vecchio e nuovo Codice e su quanto previsto dall’ANAC nel Bando tipo n. 1/2023.
La norma attualmente vigente del Decreto Legislativo n. 36, prevede, quale condizione per esercitare questa facoltà potestativa dell’amministrazione, di richiedere all’appaltatore prestazioni aggiuntive fino a un quinto dell’importo pattuito alle stesse condizioni contrattuali.
L’art. 120, comma 9, infatti, dispone che “nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
Il quinto d’obbligo si inserisce tra le possibilità di modifica del contratto d’appalto in corso di esecuzione e riguarda circostanze imprevedibili in corso di esecuzione, circostanze che una volta sopraggiunte richiedono necessariamente un aumento o una diminuzione delle prestazioni.
Obbligo assicurazione RCA anche per mezzi di cantiere non circolanti in aree pubbliche
Il D.LGS. n. 184/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2021/2118, ha modificato la disciplina sull’assicurazione dei veicoli prevedendo, fra l’altro, l’obbligo di assicurazione RCA per tutti i veicoli “a prescindere dalle caratteristiche e dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento”.
La novità più importante riguarda, pertanto, l'introduzione dell'obbligo assicurativo non più legato solo alla "circolazione" del veicolo, ma alla sua "funzione", eliminando quindi anche la distinzione tra aree pubbliche e private: con la vecchia normativa dovevano avere una RCA i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate.
Sembra, pertanto, che tutti i veicoli, compresi quelli che operano in aree private quali i cantieri, debbano essere assicurati. Tale obbligo, con la pubblicazione del Decreto Milleproroghe, è fissato a decorrere dal 30 giugno 2024.
Il vincolo prescinde dalle caratteristiche del veicolo e dal terreno su cui è utilizzato: tutti i veicoli utilizzati, conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, dovranno essere coperti da assicurazione RCA in quanto considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.
Il Bando “Sport E Periferie 2024” per i Comuni con oltre 100.000 abitanti
Con Decreto del 21 maggio 2024, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha definito la ripartizione delle risorse del “Fondo Sport e Periferie” edizione 2024, destinato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e il recupero di quelli esistenti.
Nel presentare il decreto, il Ministro Abodi ha evidenziato l’intenzione di “dare continuità al Fondo che lo scorso anno era dedicato ai Comuni sotto i 100mila abitanti, mentre l’edizione 2024, con uno stanziamento di 65 milioni di euro, si rivolge a quelli con più di 100.000 abitanti. Prevedendo l’incremento delle risorse finanziarie del Fondo da 75 a 102 milioni di euro, abbiamo anche destinato ulteriori 37 milioni di euro allo scorrimento della graduatoria dei progetti ritenuti idonei del 2023”.
Le domande di finanziamento da parte dei Comuni dovranno essere trasmesse attraverso l’apposita piattaforma aperta dal 15 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024. I Comuni potranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma già dal 15 luglio 2024.
TAR Liguria: avvalimento di garanzia possibile nel sopra soglia
Il TAR Liguria (Sent. n.462 del 25 Giugno 2024) si è pronunciato sull’ammissibilità del c.d. avvalimento di garanzia, possibilità, cioè, di acquisire da altri soggetti alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti dall’operatore economico.
Il TAR ha evidenziato che “l’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 contempla una definizione più ristretta dell’avvalimento che non comprende più la tipologia “di garanzia”. il primo comma, infatti, configura l’operazione negoziale dell’avvalimento come obbligo da parte dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le “dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali” precisando poi che deve essere prevista “l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione”.
L’espunzione dell’avvalimento di garanzia dall’art. 104 del nuovo Codice non ne comporta, tuttavia, secondo il Tar, l’inapplicabilità, atteso che la Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il D.lgs. n. 36/2023 è attuativo) prevede lo strumento equipollente del contratto di “affidamento”.
In particolare, all’art. 63 (“Affidamento sulle capacità di altri soggetti”) la Direttiva prevede che: “Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria …. e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali …. un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. […] Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. […] Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.”
Pertanto la possibilità di attivare un avvalimento di garanzia (affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire requisiti economico-finanziari) deve ritenersi tuttora ammessa in forza dell’applicazione diretta delle disposizioni auto esecutive della direttiva europea, quantomeno negli appalti sopra-soglia.
TAR Campania, procedure negoziate: per l’iscrizione ad Albi non necessario indicare categorie di qualificazione
Il TAR Campania (Sent. n. 3773 del 17 Giugno u.s.) ha precisato che per l’iscrizione agli Albi degli operatori economici non è necessaria la richiesta dei requisiti tecnici, in particolare del possesso delle attestazioni in specifiche categorie.
Nel caso specifico oggetto della sentenza, un Comune aveva attivato una procedura negoziata, per l’affidamento di lavori nelle categorie OG1 e OG 11. Venivano invitate le imprese iscritte nell’Albo dei fornitori dell’Ente e l’aggiudicazione veniva impugnata in quanto, a giudizio della ricorrente, l’aggiudicataria non poteva essere iscritta nell’Albo, in quanto non in possesso della Categoria OG1.
Il TAR ha respinto il ricorso, sostenendo, anzitutto, che “l’iscrizione degli operatori economici ha lo scopo di approntare in favore dell’Amministrazione un elenco da cui attingere per invitare le imprese inseritevi alla partecipazione alle procedure ristrette o negoziate, fatta salva la verifica dei requisiti in quella sede… la tesi di parte ricorrente produrrebbe un’ingiustificata restrizione al libero esplicarsi della concorrenza, atteso che solo le imprese anticipatamente in possesso di attestazioni di qualificazione attinenti alle gare da indire potrebbero essere iscritte, di tal che l’elenco sarebbe ad esse esclusivamente riservato”.
L’impresa potrebbe sottoscrivere un contratto di avvalimento “che deve avere un contenuto specifico e concernere la specifica gara, per cui l’impresa interessata può sottoscriverlo per comprovare i requisiti di cui è priva, in occasione della gara a cui è stata invitata”.
Il TAR ha quindi respinto l’impostazione della ricorrente in quanto “il Regolamento non postula la collocazione nell’Albo delle imprese in base all’attestazione di qualificazione per la categoria (e classifica) dei lavori della quale siano in possesso”.
TAR Liguria: avvalimento di garanzia possibile nel sopra soglia
Il TAR Liguria (Sent. n.462 del 25 Giugno 2024) si è pronunciato sull’ammissibilità del c.d. avvalimento di garanzia, possibilità, cioè, di acquisire da altri soggetti alcuni requisiti economico-finanziari non posseduti dall’operatore economico.
Il TAR ha evidenziato che “l’art. 104 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 contempla una definizione più ristretta dell’avvalimento che non comprende più la tipologia “di garanzia”. il primo comma, infatti, configura l’operazione negoziale dell’avvalimento come obbligo da parte dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le “dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali” precisando poi che deve essere prevista “l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione”.
L’espunzione dell’avvalimento di garanzia dall’art. 104 del nuovo Codice non ne comporta, tuttavia, secondo il Tar, l’inapplicabilità, atteso che la Direttiva appalti n. 2014/24/UE (di cui anche il D.lgs. n. 36/2023 è attuativo) prevede lo strumento equipollente del contratto di “affidamento”.
In particolare, all’art. 63 (“Affidamento sulle capacità di altri soggetti”) la Direttiva prevede che: “Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria …. e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali …. un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. […] Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. […] Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.”
Pertanto la possibilità di attivare un avvalimento di garanzia (affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire requisiti economico-finanziari) deve ritenersi tuttora ammessa in forza dell’applicazione diretta delle disposizioni auto esecutive della direttiva europea, quantomeno negli appalti sopra-soglia.