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Pitagora SRL, l’Agenzia di Servizi e Formazione di CONFAPI Firenze, informa i suoi Referenti che La Conferenza unificata fra Stato, Regioni, Province autonome e Comuni ha varato Il 7 giugno 2024 il testo definitivo del Decreto Aree idonee del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che stabilisce i «paletti» per l’individuazione delle aree idonee agli impianti di fonti rinnovabili.
Il testo ha subito diverse modifiche per accogliere le richieste delle Regioni coinvolte, in primis della Sardegna, regione che è riuscita a far inserire nel provvedimento anche l’eolico «offshore» (ossia quella quota di parchi costruiti sulla superficie di specchi d’acqua, generalmente in mari, o oceani all’interno della piattaforma continentale, per sfruttare l’energia del vento, al fine di generare energia elettrica) che concorrerà per il 100% al raggiungimento delle quote regionali, e non solo per il 40%, come veniva precisato nella prima bozza del decreto circolata.
Quali sono principi e criteri per l’individuazione delle Aree Idonee?
Per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole, le Regioni devono seguire criteri omogenei come stabilito dall’articolo 7 del Decreto in oggetto.
Questi criteri mirano a massimizzare l’identificazione di superfici idonee e In particolare, le Regioni devono considerare:
la protezione del patrimonio culturale e paesaggistico, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici. Si privilegia l’uso di strutture edificate come capannoni industriali, parcheggi e aree destinate a industria, artigianato, servizi e logistica. È necessario valutare anche le aree non utilizzabili per altri scopi, comprese quelle agricole non utilizzabili, in relazione alle risorse rinnovabili, infrastrutture di rete e domanda elettrica;
la possibilità di classificare le aree in base alla fonte, alla taglia e alla tipologia di impianto, differenziando le superfici idonee;
il rispetto delle aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilendo fasce di rispetto variabili fino a 7 chilometri.
ATTENZIONE! queste norme non si applicano ai rifacimenti degli impianti esistenti.
Infine, per facilitare questo processo, le Regioni e le Province autonome possono utilizzare la piattaforma digitale prevista dall’articolo 21 Del Decreto Legislativo n. 199 del 2021, con il supporto delle informazioni fornite dai vari Ministeri competenti.
Aree idonee e aree non idonee
Il decreto riconosce alle Regioni il potere di individuare le aree idonee per l’installazione degli impianti fotovoltaici, nel rispetto dei limiti stabiliti nel DL Agricoltura “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, che limita drasticamente il fotovoltaico nei terreni agricoli.
Quali sono le Aree idonee
Il Decreto suggerisce di utilizzare superfici edificate (capannoni, parcheggi, aree a destinazione industriale e altro ancora) e superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa
Quali sono le Aree non idonee
Gli impianti fotovoltaici non possono essere installati nelle aree comprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e prevede che le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela, differenziando l’ampiezza in base al tipo di impianto, fino a un massimo di 7 chilometri.
ATTENZIONE! Questo vincolo non si estende agli impianti già esistenti.
Quali sono gli obiettivi da raggiungere?
Stabilire i criteri per individuare le superfici idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere 80 GW di rinnovabili entro il 2030 tra regioni e province autonome.
Stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee all’istallazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei target previsti dal PNIEC e derivanti dall’attuazione del pacchetto “FIT FOR 55”.
Come effettuare il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali (specificati nella Tabella A) e quali sono le tipologie di aree idonee:
Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali, specificati nella Tabella A consultabile a questo link: https://www.studiopitagora.net/images/Decreto-aree-idonee.pdf si tiene conto:
della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione o riattivazione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
del 100% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o provincia autonoma.
Decreto Aree Idonee, cosa ne pensano gli Operatori del settore
Greenpeace non ha accolto con favore il testo del Decreto, il quale rappresenta una barriera ulteriore per lo sviluppo delle rinnovabili in Italia e per il raggiungimento dell’indipendenza energetica.
Dello stesso parere Legambiente e WWF secondo le quali, con questa riforma, si va a complicare il quadro normativo generale sulle fonti di energia rinnovabili e rappresenta un nuovo limite dopo quello già imposto con il decreto-legge Agricoltura. Secondo le associazioni “lasciare carta bianca alle Regioni nella selezione delle aree idonee, porterà a leggi regionali disomogenee, che complicheranno ulteriormente il quadro regolatorio per le rinnovabili, già messo a durissima prova”.
Il Decreto doveva prevedere principi uniformi per la selezione di aree nelle quali le rinnovabili potessero essere autorizzare in modo più semplice e rapido. Al contrario, l’ultima versione del decreto fondamentalmente lascia carta bianca alle Regioni nella selezione delle aree idonee, di quelle non idonee e di quelle ordinarie.
Risultato: il quadro autorizzativo per le rinnovabili diventa ancor più complicato, senza una cornice di principi omogenei capaci di indirizzare la successiva attività di selezione delle aree, da effettuarsi con leggi regionali.