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Approvato il cambio valute per il mese di maggio 2024. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 17 giugno 2024, protocollo n. 267204, ha approvato il cambio valute estere per il mese di maggio 2024, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990. (Agenzia delle entrate, provvedimento, 17/6/2024, n. 267204)
Definiti i codici tributo per l’adeguamento del magazzino. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024, ha definito i Codici Tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023.
Nello specifico, i codici tributo sono:
1732 denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
1733 denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
1734 denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
1735 denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
1736 denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 30/E/2024)
Chiarimenti sulla flat tax incrementale. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet una FAQ relativa alla c.d. flat tax incrementale.
In particolare, è stato chiarito che alla flat tax incrementale di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, L. 197/2022, sono applicabili:
1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20, D.LGS. 241/1997;
2. il differimento del versamento entro il 30° giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40%), ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001;
3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, D.LGS. 13/2024, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici. (Agenzia delle Entrate, FAQ)
I chiarimenti sulla plusvalenza immobili superbonus
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle novità introdotte con l’articolo 1, commi da 64 a 67, Legge di Bilancio 2024 con cui è stata prevista una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, che riguarda le cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, D.L. 34/2020. (Agenzia delle entrate, circolare n. 13/E/2024)