Newsletter del lavoro: aggiornamento a Giugno 2024

Newsletter del lavoro: aggiornamento a Giugno 2024

Prassi amministrativa (Somministrazione - Appalto - Distacco - Sanzioni)

Con la nota del 18 giugno 2024, n. 1091, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato, previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i primi chiarimenti rispetto al novellato quadro sanzionatorio in materia di somministrazione non autorizzata, appalto e distacco illeciti, definito attraverso il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 convertito in l. 29 aprile 2024, n. 56.

Fra le indicazioni contenute nel documento di prassi, muovendo dal ripristinato rilievo penale delle fattispecie sanzionate, si evidenzia l'importo dell'ammenda che, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, secondo l'INL e in virtù delle maggiorazioni (20%) perviste dall'art. 1 c. 445 lett. d) l. 30 dicembre 2018, n. 145, ammonterebbe a € 72,00.

Naturalmente, fatto salvo il limite sanzionatorio minimo, pari ad un minimo di € 5.000,00 ed un massimo pari a € 50.000,00, con possibilità di estinzione mediante procedura di c.d. "prescrizione obbligatoria" ex art. 20 19 dicembre 1994, n. 758.

Giurisprudenza (Orario di lavoro - Tempi di viaggio - Retribuzione)

La Corte di Cassazione con ordinanza del 17 giugno 2024, n. 16674, accogliendo il ricorso promosso dai lavoratori, dopo aver confermato la nullità della clausola di un accordo sindacale aziendale dove si disponeva che il tempo di lavoro iniziasse solo all'arrivo dei tecnici presso il primo dei clienti e terminasse alla fine dell'intervento presso l'ultimo degli stessi, senza più considerare il tempo di viaggio per recarsi al domicilio del cliente e per tornare alla sede aziendale, se non nella misura eventualmente eccedente i 30 minuti al giorno, 15 per l'andata e 15 per il ritorno, ha altresì stabilito che tale periodo, in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni, è certamente da retribuire.

Pertanto, in difetto di specifica allegazione, da parte dei lavoratori, dei tempi in concreto impiegati in ciascun giorno lavorativo, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere col relativo accertamento sulla base delle istanze, anche di consulenza tecnica d'ufficio, riproposte dagli appellanti ovvero sulla base del pacifico sistema aziendale di geolocalizzazione dell'automezzo da loro impiegato per recarsi dai clienti e per fare ritorno alla sede aziendale.

Giurisprudenza (Licenziamento - Motivo oggettivo - Repêchage - Formazione)

La Corte di Cassazione con ordinanza del 20 giugno 2024, n. 17036, rigettando il ricorso promosso dai lavoratori, ha stabilito che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche considerato il nuovo testo dell'art. 2103 c.c., così come modificato dal D.LGS. 15 giugno 2015, n. 81, il c.d. obbligo datoriale di repêchage si limita alla prova che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa ed eventualmente libera posizione in azienda, dovendo pertanto escludersi l'esistenza di un obbligo del datore di lavoro di formazione professionale, ulteriore o diversa, al fine di salvaguardare il suo posto di lavoro.

  • 24 giugno 2024
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