Newsletter Edilizia, aggiornamento al 21/06/2024

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ANAC: anche nei contratti esclusi dal Codice Appalti obbligatorio garantire trasparenza

In un Comunicato dell’ANAC, pubblicato nei giorni scorsi, viene ribadito che anche per i contratti esclusi dall’applicazione del Codice Appalti si applicano i principi fondamentali di legalità, trasparenza e concorrenza.

La Stazione Appaltante è tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

Al fine di garantire la trasparenza, la stazione appaltante è tenuta alla pubblicazione, anche ex post, delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura.

L’applicazione di tali principi coinvolge anche i contratti gratuiti, quelli esclusi dall'applicazione del nuovo Codice (con o senza CIG) e gli appalti/concessioni aggiudicati da una SA/ente concedente ad altra SA/ente concedente in forza di un diritto esclusivo.

Chiarimenti del MIT sui tempi minimi di presentazione offerte nelle procedure negoziate sotto soglia

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture (Parere n. 2449/2024) ha fornito chiarimenti sui termini minimi di ricezione delle offerte nel caso di procedure negoziate sottosoglia.

Nel proporre il quesito, l’Amministrazione aveva evidenziato che:

l’Articolo 76 del D.LGS. n. 36/2023 non prevede un termine per le procedure negoziate;

l’Articolo 92, comma 1, del D.LGS. n. 36/2023 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

Il MIT ha risposto confermando che l’art. 76 del D.LGS. 36/2023, non contiene la previsione di un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell’operatore economico. Pertanto, richiamando anche il contenuto dell’art. 92, co. 4, d.lgs. 36/2023 – ai sensi del quale “se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante” – ha chiarito che è nella discrezionalità della Stazione Appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura.

Dichiarazione subappalto necessario oggetto di soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 5351 del 14 giugno u.s.) ha precisato che una dichiarazione di subappalto necessario poco chiara può essere oggetto di soccorso istruttorio.

I Giudici, in particolare, hanno evidenziato i seguenti passaggi:

“a) la dichiarazione di subappalto non era generica ma, al più, di non chiarissima formulazione;

b) in ogni caso conteneva il riferimento sia alla “necessità” (di ricorrere al subappalto), sia alla “interezza” (il subappalto sarebbe scattato per tutte quella parte di lavoro riguardante il verde urbano);

c) dunque nella sostanza il subappalto era stato inteso, da parte della aggiudicataria, alla stregua di meccanismo obbligatorio;

d) in ogni caso la dichiarazione non era sì carente da poter dare luogo alla più radicale sanzione della esclusione;

e) in via subordinata, per la stazione appaltante restava pur sempre la strada del soccorso istruttorio qui pienamente percorribile per ottenere meri chiarimenti”

In ogni caso, quindi, vi sarebbe stato spazio per il “soccorso istruttorio” di tipo “sanante”, in quanto si sarebbe trattato non di integrazioni ma di meri chiarimenti e spiegazioni sulle dichiarazioni rilasciate nonché, in ogni caso, di rimediare a possibili omissioni o inesattezze.

TAR Toscana, Consorzi Stabili: no al cumulo alla rinfusa per i Beni Culturali

Il TAR Toscana (Sent. n.682 del 4 giugno u.s.) si è pronunciato sull’applicabilità del cd. cumulo alla rinfusa dei requisiti per i consorzi stabili in presenza di lavori di restauro su beni culturali.

I Giudici hanno chiarito che nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto beni culturali, la consorziata esecutrice al 100% dei lavori deve essere in possesso del requisito richiesto per l’esecuzione, restando irrilevante la circostanza che il concorrente sia un consorzio stabile o un consorzio di cooperative.

Questo perché trattandosi di beni culturali, trova applicazione la relativa disciplina di settore, dettata dagli Artt. 132-134 e dall’ALL. II. 18 del D.LGS. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), derogatoria rispetto ai principî generali in ordine alla qualificazione degli operatori economici, in quanto diretta a garantire che soltanto l’operatore dotato di una qualificazione specialistica esegua i lavori relativi a tali beni, in modo da assicurarne la loro effettiva e adeguata tutela.

Consiglio di Stato, gravi illeciti professionali: la valutazione spetta alla Stazione Appaltante

Con la Sentenza n.5334 del 14 Giugno 2024, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un’amministrazione comunale, ha dichiarato che, in caso di valutazione sui gravi illeciti professionali, i Giudici non possono intervenire nel merito delle scelte della stazione appaltante.

Compito dei Giudici Amministrativi, infatti, non è stabilire se l'operatore economico abbia ragione o torto nel merito delle singole vicende, ma valutare se l'insieme del contegno tenuto dall'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale, la cui valutazione ai fini dell'esclusione dalla gara è comunque interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha quindi ribaltato la sentenza del TAR che aveva annullato l’aggiudicazione in favore di un RTI, in quanto non aveva dichiarato l’esistenza di un procedimento penale con applicazione di una misura cautelare a un socio (che era stato amministratore e direttore tecnico, ormai cessato) dell’impresa mandante, senza che fosse esclusa.

 

  • 21 giugno 2024
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