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Estinzione delle accise ma non dell’IVA in caso di confisca dei beni irregolarmente introdotti. L’Agenzia delle dogane, con la circolare n. 13/D del 17 maggio 2024, ha chiarito che in ipotesi di confisca di beni a causa di un’irregolare introduzione nel territorio doganale, si ha l’estinzione delle accise mentre l’Iva continua a rimanere dovuta. (Agenzia delle dogane, circolare n. 13/D/2024)
Il precedente noleggio preclude il Credito 4.0. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 109/E del 21 magio 2024, ha negato la fruizione del c.d. credito 4.0 per carenza del requisito della novità in caso di acquisto di un bene precedentemente utilizzato in forza di un contratto di noleggio. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 109/E/2024)
Crediti IVA ante 2008 rigenerati non trasferibili nella liquidazione dell’IVA di gruppo. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 111/E del 21 maggio 2024, ha ricordato che per effetto delle modifiche apportate a mezzo dell’articolo 1, comma 63, L. 244/2007, all'ultimo comma dell'articolo 73, D.P.R. 633/1972, per le società che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo, non è possibile di far confluire nei calcoli compensativi della procedura la propria eccedenza di credito IVA derivante dal periodo d'imposta precedente. Detta eccedenza, pertanto, in deroga ai principi generali in tema di gruppo Iva, resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, che può compensarla orizzontalmente, ai sensi dell'articolo 17, D.LGS. 241/1997, ovvero chiederne il rimborso al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del decreto Iva. Va ricordato, infine, che prima della modifica innanzi citata, i crediti pregressi delle società confluivano nella procedura di liquidazione Iva di gruppo. Tale deroga si applica anche nell’ipotesi in cui il credito IVA, sebbene sorto prima del 2008 e, quindi, in un periodo antecedente le modifiche recate dalla L. 244/2007, si sia “rigenerato” e sia, dunque, utilizzabile in detrazione, a seguito del riversamento eseguito nel 2023 a definizione delle pendenze in essere, quando è in corso una nuova procedura di liquidazione Iva di gruppo rispetto alla quale le regole vigenti vietano di far confluire crediti pregressi. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 111/E)
Aggiornati i coefficienti per il calcolo della base imponibile dei fabbricati D. Il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il D.M. 8 marzo 2024 con il quale sono stati aggiornati, in riferimento al 2024, i coefficienti necessario per determinare la base imponibile IMU dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. (MEF, decreto, 8/3/2024