MIT: chiarimenti su esenzione della nomina Consulente ADR

MIT: chiarimenti su esenzione della nomina Consulente ADR

E’ stata pubblicata dal MIT la Circolare n.13921 del 14 maggio 2024 “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”, che offre importanti chiarimenti in merito alle condizioni di esenzione totale o di esclusione per quanto concerne la nomina del Consulente ADR.

La Circolare contiene esempi pratici per le condizioni di esclusione o esenzione e riportando alcune indicazioni sulla valutazione delle condizioni di applicazione dei limiti di esenzione 1.1.3.6. e chiarisce che il DM 7 agosto 2023 si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui dette attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi.

Questi i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M. e i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M.:

Sono esenti dall’obbligo di nominare il consulente ADR le aziende che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Sono escluse le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6., nonché le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

In tema di formazione di cui all’art. 7 del DM, la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del Legale Rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Il Provvedimento del MIT prevede infine indicazioni sulla responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce: sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, pertanto gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

Consulta la Circolare n. 13921 del 14 maggio 2024 del MIT   a questo link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2024-05/Circolare_protocollo_13921%20del%2014-05-2024.pdf

  • 23 maggio 2024
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