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Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 (101 voti favorevoli e 64 contrari), modificando nuovamente la disciplina su superbonus, cessione crediti e sconto in fattura; il provvedimento passa ora alla Camera che dovrà provvedere alla conversione in legge definitiva entro il prossimo 28 maggio.
Di seguito i principali contenuti del provvedimento come emendati dal Senato:
Spalma crediti: vengono ripartite in dieci anni le detrazioni relative alle spese sostenute dal 2024 rientranti nel Superbonus, Bonus Barriere Architettoniche e Sismabonus, ma solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione, non per i crediti relativi a cessione o sconto in fattura. Le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno pertanto a utilizzarli in quattro rate.
Stop a sconto e cessione credito: al previsto blocco generalizzato si prevedono eccezioni per l’utilizzo delle opzioni da parte degli enti del terzo settore e per gli interventi effettuati nel cratere sismico. Viene altresì previsto che per l’utilizzo delle stesse opzioni è necessario che al 30 marzo 2024 siano state “sostenute spese”, “documentate da fattura” per “lavori già effettuati”.
Divieto compensazione crediti: dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti con i contributi previdenziali ed assistenziali. In particolare il blocco riguarda i contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per Banche, Intermediari Finanziari, Società Appartenenti A Un Gruppo Bancario e Imprese di Assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto, relative agli interventi ricompresi nei bonus edilizi, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione, inoltre, non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
Tali disposizioni non si applicheranno ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni (dovranno dichiarare tale condizione mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, entro il 31 dicembre 2024).
Non si consente più l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi anche in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.
Rate residue detrazioni: per i contribuenti che abbiano utilizzato le detrazioni in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione (per agevolazioni rientranti nei bonus edilizi), viene eliminata la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue.
Riduzione bonus ristrutturazioni: il bonus ristrutturazioni, attualmente al 50% per tutto il 2024, scende al 36% dal 2025, con tetto di spesa che passa da 96.000 a 48.000 euro, e al 30% dal 2028.
Ricostruzione post sisma: il fondo da 400 milioni di euro, dedicato alla cessione dei crediti nelle quattro regioni colpite dal terremoto (Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche), riguarderà i nuovi lavori, successivi all’entrata in vigore del decreto. Si prevede, inoltre, la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
No alla remissione in bonis: la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, resta consentita fino allo scorso 4 aprile 2024.
Contributo enti terzo settore: si istituisce un fondo da 100 milioni per il 2025 per finanziare i lavori di ristrutturazione degli enti del Terzo settore (che non hanno la possibilità di detrarre i bonus). Per l'accesso al contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica, una istanza all'ENEA.
Sull’argomento si riporta il comunicato stampa di CONFAPI ANIEM diffuso nei giorni scorsi, precisando che la stessa Associazione Nazionale ha convocato urgentemente la Giunta di Presidenza per lunedì 20 maggio p.v. al fine di valutare l’impatto del provvedimento e le possibili ulteriori iniziative da intraprendere.
CONFAPI ANIEM: TESTO MIGLIORATO MA PERMANGONO CRITICITÀ
Roma, 15 maggio - “Gli ultimi interventi sul Superbonus hanno certamente migliorato il testo e attenuato alcune criticità riducendone l’impatto retroattivo e accogliendo alcune nostre proposte soprattutto sulle aree interessate alla ricostruzione post sisma. Apprezziamo, in particolare, che sia stata accolta la richiesta avanzata da Confapi Aniem di precisare che il limite del finanziamento di 400 milioni su tali aree, che consente di utilizzare ancora lo sconto in fattura e la cessione del credito del superbonus nelle aree del sisma, varrà solo per le pratiche ‘nuove’, successive alla entrata in vigore del Dl superbonus. Ci auguriamo, tuttavia, che l’introduzione dello ‘spalma crediti’ a 10 anni non vada assolutamente ad applicarsi alle pratiche relative alle agevolazioni fiscali nelle aree del sisma”.
Lo dichiara il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano.
“Sul testo di conversione del decreto – aggiunge - permangono purtroppo alcune criticità: la retroattività dello ‘spalma crediti’ resta, seppur limitata alle spese sostenute nell’esercizio 2024, così come lo stop alla cessione delle rate residue dei crediti mette in seria difficoltà il sistema. Ci auguriamo – continua Delpiano – di mettere la parola fine a questa continua decretazione emergenziale. Non è possibile trovarsi ogni settimana a dover apprendere di interventi normativi che modificano la gestione, le aspettative, i piani economici di decine di migliaia di aziende con ripercussioni gravissime sulla loro tenuta, sul sistema occupazionale e sulla società civile”.
“Anche alla luce della recente direttiva europea sulle case green – conclude il Presidente di Confapi Aniem - è assolutamente necessario definire interventi strutturali e stabili nel tempo che consentano di accompagnare il processo di riqualificazione energetica immobiliare con strumenti fiscali sostenibili ed efficaci”.