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Approvata dal Senato la conversione del D.L. Superbonus: le valutazioni di CONFAPI ANIEM
Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 (101 voti favorevoli e 64 contrari), modificando nuovamente la disciplina su superbonus, cessione crediti e sconto in fattura; il provvedimento passa ora alla Camera che dovrà provvedere alla conversione in legge definitiva entro il prossimo 28 maggio.
Di seguito i principali contenuti del provvedimento come emendati dal Senato:
Spalma crediti: vengono ripartite in dieci anni le detrazioni relative alle spese sostenute dal 2024 rientranti nel Superbonus, Bonus Barriere Architettoniche e Sismabonus, ma solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione, non per i crediti relativi a cessione o sconto in fattura. Le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno pertanto a utilizzarli in quattro rate.
Stop a sconto e cessione credito: al previsto blocco generalizzato si prevedono eccezioni per l’utilizzo delle opzioni da parte degli enti del terzo settore e per gli interventi effettuati nel cratere sismico. Viene altresì previsto che per l’utilizzo delle stesse opzioni è necessario che al 30 marzo 2024 siano state “sostenute spese”, “documentate da fattura” per “lavori già effettuati”.
Divieto compensazione crediti: dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare i crediti con i contributi previdenziali ed assistenziali. In particolare il blocco riguarda i contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per Banche, Intermediari Finanziari, Società Appartenenti A Un Gruppo Bancario e Imprese di Assicurazioni, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto, relative agli interventi ricompresi nei bonus edilizi, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione, inoltre, non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
Tali disposizioni non si applicheranno ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell'importo delle corrispondenti detrazioni (dovranno dichiarare tale condizione mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, entro il 31 dicembre 2024).
Non si consente più l’utilizzo in compensazione dei bonus edilizi anche in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.
Rate residue detrazioni: per i contribuenti che abbiano utilizzato le detrazioni in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione (per agevolazioni rientranti nei bonus edilizi), viene eliminata la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue.
Riduzione bonus ristrutturazioni: il bonus ristrutturazioni, attualmente al 50% per tutto il 2024, scende al 36% dal 2025, con tetto di spesa che passa da 96.000 a 48.000 euro, e al 30% dal 2028.
Ricostruzione post sisma: il fondo da 400 milioni di euro, dedicato alla cessione dei crediti nelle quattro regioni colpite dal terremoto (Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche), riguarderà i nuovi lavori, successivi all’entrata in vigore del decreto. Si prevede, inoltre, la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
No alla remissione in bonis: la comunicazione per l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, resta consentita fino allo scorso 4 aprile 2024.
Contributo enti terzo settore: si istituisce un fondo da 100 milioni per il 2025 per finanziare i lavori di ristrutturazione degli enti del Terzo settore (che non hanno la possibilità di detrarre i bonus). Per l'accesso al contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, in via telematica, una istanza all'ENEA.
Sull’argomento si riporta il comunicato stampa di CONFAPI ANIEM diffuso nei giorni scorsi, precisando che la stessa Associazione Nazionale ha convocato urgentemente la Giunta di Presidenza per lunedì 20 maggio p.v. al fine di valutare l’impatto del provvedimento e le possibili ulteriori iniziative da intraprendere.
CONFAPI ANIEM: TESTO MIGLIORATO MA PERMANGONO CRITICITÀ
Roma, 15 maggio - “Gli ultimi interventi sul Superbonus hanno certamente migliorato il testo e attenuato alcune criticità riducendone l’impatto retroattivo e accogliendo alcune nostre proposte soprattutto sulle aree interessate alla ricostruzione post sisma. Apprezziamo, in particolare, che sia stata accolta la richiesta avanzata da Confapi Aniem di precisare che il limite del finanziamento di 400 milioni su tali aree, che consente di utilizzare ancora lo sconto in fattura e la cessione del credito del superbonus nelle aree del sisma, varrà solo per le pratiche ‘nuove’, successive alla entrata in vigore del Dl superbonus. Ci auguriamo, tuttavia, che l’introduzione dello ‘spalma crediti’ a 10 anni non vada assolutamente ad applicarsi alle pratiche relative alle agevolazioni fiscali nelle aree del sisma”.
Lo dichiara il Presidente di Confapi Aniem, Giorgio Delpiano.
“Sul testo di conversione del decreto – aggiunge - permangono purtroppo alcune criticità: la retroattività dello ‘spalma crediti’ resta, seppur limitata alle spese sostenute nell’esercizio 2024, così come lo stop alla cessione delle rate residue dei crediti mette in seria difficoltà il sistema. Ci auguriamo – continua Delpiano – di mettere la parola fine a questa continua decretazione emergenziale. Non è possibile trovarsi ogni settimana a dover apprendere di interventi normativi che modificano la gestione, le aspettative, i piani economici di decine di migliaia di aziende con ripercussioni gravissime sulla loro tenuta, sul sistema occupazionale e sulla società civile”.
“Anche alla luce della recente direttiva europea sulle case green – conclude il Presidente di Confapi Aniem - è assolutamente necessario definire interventi strutturali e stabili nel tempo che consentano di accompagnare il processo di riqualificazione energetica immobiliare con strumenti fiscali sostenibili ed efficaci”.
La relazione annuale dell’Autorità: 90% degli appalti senza gara
Lo scorso 14 maggio si è svolta, presso la Camera dei deputati, l’illustrazione della Relazione annuale ANAC. Il Presidente Giuseppe Busìa ha anzitutto espresso la necessità di una regolamentazione in materia di lobbying e di esercizio della rappresentanza di interessi al fine di garantire una maggior trasparenza.
Sul fronte del mercato, il Presidente dell’ANAC ha evidenziato come il PNRR rappresenti un’opportunità irripetibile per colmare le lacune e i ritardi storici del Paese. Alla sua attuazione il Governo attribuisce ben il 90% (+0,9%) della pur modesta crescita attesa per il 2024 (+1%) e certamente positiva è la funzione di impulso data dallo stesso PNRR alla contrattualistica pubblica, confermata dall’andamento del 2023. In questo contesto, il nuovo Codice dei contratti pubblici costituisce un passaggio fondamentale, richiesto anche dalla Commissione europea; tuttavia, si è assistito al ripetuto ricorso a deroghe e discipline parallele, spesso legate alla nomina di Commissari.
Il rilevo principale riguarda lo scarso ricorso alle procedure concorrenziali: il 90% degli appalti indetti lo scorso anno risulta assegnato senza gara, con la formula dell’affidamento diretto a imprese di fiducia dell’amministrazione, dunque in totale assenza di concorrenza.
L’Autorità precisa, in particolare che “nel 2023, gli affidamenti diretti hanno rappresentato, per numero, oltre il 90% del totale (78% se si escludono dall’insieme i contratti sotto i 40.000 euro, registrandosi naturalmente la massima concentrazione nei rapporti di piccole dimensioni ed essendo naturalmente diverse le percentuali per valore).
La percentuale sale oltre il 95% se si considerano anche le procedure negoziate”. In tale contesto, il Presidente dell’ANAC ha ricordato come il nuovo Codice appalti non imponga l’obbligo di avvisi o bandi per i lavori fino a 5 milioni di euro. “In sede di discussione della normativa avevamo evidenziato il conseguente rischio di affidamenti agli operatori più vicini e collegati, invece che a quelli più meritevoli, con un prevedibile aumento dei costi. Auspichiamo che tale orientamento trovi adesso riconoscimento normativo, nel presupposto che, se non vi sono particolari profili di urgenza, sia opportuno verificare cosa propone il mercato, così da offrire ai cittadini le soluzioni migliori e più convenienti”.
Subappalto e sicurezza sono stati oggetto di ulteriori passaggi della Relazione annuale. Sul primo aspetto è stato sottolineato che “quando non vi è una giustificazione legata a lavorazioni o funzioni particolari, nei subappalti a cascata a perdere qualcosa sono spesso sia i lavoratori, sia le imprese subappaltatrici, sia la stessa stazione appaltante”.
Per Busia, inoltre, la sicurezza sul lavoro dovrà figurare fra i primi requisiti reputazionali da valutare nel “sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni degli operatori economici (Reputazione dell’impresa), che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi”.
Particolare attenzione è stata altresì riservata al tema della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, processo avviato dallo scorso 1° gennaio e che dal 1° gennaio 2025 prevede che tutti i lavori sopra il milione di euro saranno obbligatoriamente soggetti alla progettazione digitale basata sulla modellistica BIM (BUILDING INFORMATION MODELING).
L’Autorità ha infine rilevato alcune preoccupanti criticità; sono state introdotte disposizioni che, oltre a limitare il grado di controllabilità delle procedure, rischiano di provocare significativi aumenti dei costi dei contratti. Si pensi ai mancati risparmi derivanti dalla compressione della concorrenza e alle disposizioni sull’ annullamento degli affidamenti finanziati dal PNRR.
ANAC: illegittimi i criteri di tipo soggettivo nell’OEPV
L’ANAC (Parere n.219 del 23 aprile u.s.) ha sostenuto l’impossibilità di prevedere nel bando di gara con aggiudicazione attraverso OEPV, elementi di valutazione dell’offerta tecnica esclusivamente di tipo soggettivo (come, ad esempio, le certificazioni ISO).
L’Autorità ha evidenziato che l’articolo 108 del D.lgs. 36/2023, ponendosi in sostanziale continuità con l’articolo 95 del Codice 50/2016, dispone che:
“I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.”
L’Autorità ha sottolineato, in particolare, che l’art. 108, al comma 4, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa (vedi art. 95, comma 6, d.lgs. 50/2016), non contempla un’elencazione esemplificativa dei possibili elementi dell’offerta tecnica, essendo dunque venuto meno ogni riferimento espresso a criteri di natura soggettiva dei concorrenti, come quelli relativi all’organizzazione, alle qualifiche e all’esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto.
Secondo ANAC sussiste l’impossibilità di prevedere nel bando elementi di valutazione delle offerte tecniche esclusivamente di tipo soggettivo (es. richieste certificazioni ISO che attengono precipuamente a requisiti soggettivi dei concorrenti).
Le stazioni appaltanti anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, “devono stabilire criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e tali criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta”.
In tale contesto, l’Autorità ritiene tuttavia che “possono essere previsti nel bando di gara, elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo, qualora gli stessi consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità della stessa, purché il punteggio attribuito a tali criteri non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo dell’offerta medesima, nei termini indicati”.
Scadenza attestazione SOA e limiti dell’ultravigenza
Il TAR Calabria (Sent. n. 325 del 10 maggio) è intervenuto sulla disciplina dell’ultravigenza dell’attestazione SOA in pendenza della procedura di rinnovo.
L’art. 16 comma 5 All.II.12 D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice Appalti), in continuità con il Regolamento n.207/2010, prevede che “…Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione”.
Viene di fatto confermata l’ultravigenza della pregressa attestazione in pendenza dell’espletamento della procedura di verifica, laddove questa sia stata ritualmente e tempestivamente attivata.
In tal senso, secondo il TAR “è sufficiente che l’impresa abbia stipulato con la SOA il relativo contratto, o abbia presentato una istanza di rinnovo idonea a radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le connesse verifiche, nel termine normativamente previsto, cioè nei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione. Diversamente, il decorso dei predetti 90 giorni non preclude di per sé il rilascio dell’attestazione: essa deve però considerarsi nuova e autonoma rispetto all’attestazione scaduta, e comunque decorrente, quanto a efficacia, dalla data del suo effettivo rilascio, senza, cioè, retroagire al momento di scadenza della precedente, ovvero senza saldarsi con quest’ultima”.
La ratio della regola dell’ultravigenza della SOA risiede nel non far ricadere sull’impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell’organismo di attestazione. Tuttavia, “occorre comunque che l’impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA, tutte le attività necessarie per radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le verifiche”.
Consiglio di Stato: legittimo limitare il subappalto per motivi tecnici
In merito alla possibilità di prevedere un tetto massimo al subappalto, il Consiglio di Stato (Sent. n.4161 del 9 maggio u.s.) ha ritenuto legittima tale possibilità se motivata da ragioni tecniche.
I Giudici hanno osservato che, secondo la Corte di Giustizia UE, non è coerente con il diritto europeo una normativa che vieta in modo generale e astratto il ricorso al subappalto per una quota parte che superi una percentuale fissa dell’importo dell’appalto pubblico. A contrario, da ciò si desume che deve ritenersi consentita una limitazione specifica del subappalto adeguatamente motivazione.
el caso specifico esaminato dal Collegio giudicante la procedura di appalto limitava il subappalto al 30% per la categoria OS28 (impianti termici e condizionamento) e OS 30 (impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi, reti di trasmissione dati) il Consiglio ha ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione che, nei documenti di gara, aveva espresso le ragioni di tale vincolo che risiedevano «nella complessità tecnica delle lavorazioni, che richiede la prestazione prevalente e diretta dell’appaltatore, ai fini della corretta esecuzione del complesso impiantistico».