Newsletter Edilizia: aggiornamento al 7/05/2024

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Ipotesi spalma crediti dei Bonus Edilizi in 10 anni: lettera unitaria delle Associazioni al Ministro Giorgetti

CONFAPI ANIEM, ANCE, Associazioni dell’Artigianato e della Cooperazione hanno trasmesso una lettera unitaria al Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti in merito alla possibilità di “spalmare” in 10 anni i crediti derivanti dai bonus edilizi.

Tale ipotesi è contemplata tra gli emendamenti presentati nell’ambito del disegno di legge di conversione del DL 39/2024 (c.d. taglia crediti).

Nella nota si evidenzia che se la previsione diventasse obbligatoria

si rischierebbe di far saltare tutti i piani economico-finanziari e di mettere in dissesto le imprese che confidavano di poter utilizzare il credito, acquisito come pagamento del corrispettivo contrattuale, in 4 anni, come previsto dalla legislazione vigente.

Si arriverebbe al paradosso che le imprese, pur in presenza del credito, dovrebbero comunque versare parte di imposte e contributi dovuti, per effetto della dilazione in 10 anni introdotta con effetto retroattivo. Se poi la disposizione riguardasse anche i lavori in corso, ciò determinerebbe un blocco degli stessi in modo da rivedere tutte le condizioni contrattuali con la committenza, compresi i condomini, per rendere gli appalti economicamente sostenibili. Le controversie che insorgerebbero produrrebbero un effetto esplosivo con gravi conseguenze”.

Le Associazioni hanno pertanto sollecitato un intervento conseguente in sede parlamentare per ridefinire il contenuto della proposta emendativa. Si segnala che sono stati presentati 349 emendamenti in Commissione Finanze del Senato.

Oltre all’allungamento da 4 a 10 anni dei termini per l’utilizzo del credito di imposta, sono stati presentati diversi emendamenti, in linea con quanto sollecitato da CONFAPI ANIEM nel corso dell’audizione parlamentare, finalizzati a salvaguardare la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi realizzati nelle aree dei crateri sismici, disponendo un aumento delle risorse che consenta di includere un maggior numero di lavori.

Un altro emendamento propone di continuare a consentire la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza antisismica fino al 31 dicembre 2025.

Un ulteriore proposta prevede di consentire la remissione in bonis per gli interventi per i quali la copia dell'asseverazione è stata trasmessa all’ENEA entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024). Anche per i lavori realizzati da onlus e Iacp o altri enti di edilizia popolare, infine, alcuni emendamenti propongono di consentire la cessione del credito e lo sconto in fattura fino al 30 marzo 2024.

In Gazzetta Ufficiale la conversione del D.L. PNRR: la disciplina definitiva della Patente a Crediti

Il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto n.19 (“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”): la nuova legge (n.56 del 29 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile u.s.) introduce, come già anticipato, la c.d. patente a crediti.

L’art. 29 prevede, anzitutto, l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto “un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona, strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.

Si dispone altresì l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva (previsione, peraltro, già rivista con il “decreto coesione” approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 aprile u.s. e successivamente illustrato).

Lo stesso articolo 29 disciplina la "patente a crediti", pienamente operativa dal 1° ottobre 2024, obbligatoria per le imprese e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili ad esclusione di coloro che effettuano solo forniture o prestazioni di natura intellettuale. Viene prevista l’esclusione per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine, mentre, nel caso di Stato non appartenente all’UE, il documento equivalente deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.

I requisiti (il cui possesso potrà essere autocertificato) per ottenere la patente rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato nazionale del lavoro sono i seguenti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal citato D.LGS. n. 81 del 2008;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato e, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti. Un successivo decreto ministeriale stabilirà modalità di presentazione della domanda, contenuti informativi e presupposti per il provvedimento di sospensione cautelare.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti; per poter operare nei cantieri è necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti, viene comunque previsto il completamento delle attività in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

Ai fini della decurtazione dei crediti rilevano i soli provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze d’ingiunzione divenute definitive. L’allegato I-bis della legge individua 29 fattispecie di violazioni sanzionate con la decurtazione dei crediti (per ciascuna violazione è stato individuato il relativo numero di crediti da decurtare).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, se nei cantieri si verificano infortuni dai quali derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. Il mancato possesso della patente è punito con una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000 e con l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.  

La Legge dispone, infine, che la patente possa essere estesa ad altri settori da individuare con apposito decreto, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Ancora nuove restrizioni con il Decreto 1° Maggio”

Nel c.d. “Decreto Primo Maggio” (Decreto-Legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile u.s., viene introdotto (art. 28) un ulteriore ampliamento della sfera di applicazione delle misure appena pubblicate in Gazzetta con la conversione in legge del “Decreto PNRR”.

In caso di esito negativo della verifica della congruità della manodopera, le sanzioni previste scatteranno per tutti gli appalti pubblici e per i lavori privati da 70.000 euro.

Per gli appalti pubblici viene di fatto eliminato il riferimento alla soglia di € 150.000,00, mentre per il settore degli appalti privati la soglia minima scende da € 500.000,00 a € 70.000,00.

In caso di violazione, il responsabile del progetto, potrà essere segnalato all’ ANAC mentre negli appalti privati è prevista una sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00 per il committente.

In sostanza, l’impresa edile dovrà presentare l’attestato di congruità per tutti gli interventi di importo superiore a € 70.000,00 al proprietario dell’immobile oggetto dei lavori prima del saldo finale, altrimenti lo stesso proprietario sarà soggetto alla sanzione.

Proposta di Legge Nazionale per il rilancio dell’Edilizia Residenziale Pubblica

Una proposta di legge recante “Disposizioni concernenti lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e altre misure per la riduzione del disagio abitativo per i nuclei svantaggiati” è in discussione presso la Commissione parlamentare Ambiente.

L’iniziativa è motivata dal crescente fabbisogno abitativo che emerge dai comuni italiani connesso anche al forte incremento dei canoni di locazione nel corso degli ultimi mesi che, secondo gli ultimi rilevamenti dell’Istat, registrano un aumento del 7,4 per cento su base annua e del 14,2 per cento su base biennale, in gran parte a causa dall'aumento dell'inflazione.

In questo contesto, i promotori della proposta legislativa sollecitano la necessità di una netta inversione di tendenza con interventi che siano definiti attraverso una programmazione effettiva degli investimenti per l'edilizia residenziale pubblica, da considerare una componente essenziale per un nuovo welfare in grado di diminuire precarietà e povertà.

Sebbene il tema dell'edilizia residenziale pubblica sia stato conferito esclusivamente alle regioni, restano intatte le esigenze concernenti i livelli essenziali delle prestazioni nonché l'esigibilità delle prestazioni in tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento in esame propone un Piano Nazionale di Edilizia Residenziale Pubblica e insiste su alcuni fattori importanti con interventi mirati, fra gli altri, sul sostegno all'affitto a canone concordato, sull'ampliamento dell'offerta di alloggi popolari e di alloggi per gli studenti universitari, sullo sviluppo dell'edilizia residenziale sociale, sul riscatto a termine dell'alloggio sociale, stabilendo anche agevolazioni fiscali per il conduttore di alloggi sociali.

Il Piano, in particolare, prevede i seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi situati in condomìni misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, sia mediante il ripristino di alloggi rimasti liberi, sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini del loro adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

La società Cassa Depositi e Prestiti SPA, inoltre, verrebbe autorizzata a erogare finanziamenti a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa.

Rincaro materiali: pubblicato Decreto 4° Trimestre 2023

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 80 del 2 aprile 2024 concernente l’approvazione delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti per accedere ai fondi relativi  alla copertura degli extracosti registrati nel quarto trimestre del 2023; il provvedimento riguarda le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024 (quarta finestra temporale per accedere al Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici e compensare l’aumento dei costi accertati nel 2023).

Sulle 5109 istanze presentate, il decreto ammette a finanziamento 5024 domande per la copertura di circa 763,6 milioni di euro di extracosti per i lavori in corso nel quarto trimestre 2023, che verranno erogati alle stazioni appaltanti e poi alle imprese.

Dopo 5 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto, il Ministero delle infrastrutture e trasporti comunicherà alla Ragioneria Generale dello Stato l’elenco delle istanze ammissibili; nei successivi cinque giorni, la Ragioneria provvederà ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti PNRR e PNC sui sistemi di monitoraggio e, entro i successivi dieci giorni, gli enti locali provvederanno, a loro volta, ad aggiornare quadro economico e cronoprogramma finanziario.

Le prossime istanze di accesso al Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici per le lavorazioni effettuate nell’anno 2024, potranno essere inviate dal 1° al 31 luglio 2024, come stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 47 del 28 febbraio 2024.

ANAC: saldo fatture entro 30 giorni

Con un recente parere (n.4-2024) ANAC è intervenuta sulla disciplina dei termini di pagamento nei contratti pubblici. L’Autorità ha precisato che la disciplina di gara – nel caso in cui contenga una clausola di pagamento delle fatture a 120 giorni –deve essere comunque inteso quale termine di “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016.

Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile – ai sensi dell’articolo 1339 c.c. – anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.

Pertanto, le stazioni appaltanti non possono modificare i termini di pagamento delle fatture fissate in trenta giorni nei contratti di appalto in quanto l’autonomia dell’ente non può permettere di discostarsi dalle disposizioni normative vigenti.

Il Subappaltatore non può ricorrere all’avvalimento

Il Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture (Parere n.2582 del 17 aprile 2024) si è espresso sulla possibilità di utilizzo dell’avvalimento da parte del subappaltatore.

Nel caso specifico sottoposto al Ministero, l'amministrazione aveva autorizzato un subappalto per un importo entro il quale il subappaltatore disponeva dei requisiti necessari.

Successivamente, sopraggiunta l'esigenza di aumentare l'importo del subappalto, veniva chiesto di utilizzare l'istituto dell'avvalimento per coprire la qualificazione SOA necessaria per svolgere la totalità dei lavori oggetto del subappalto.

La risposta del Ministero è negativa: l'avvalimento è istituto giuridico che ha come ambito soggettivo di applicazione il concorrente alla gara e non il subappaltatore. Tale conclusione si evince dall’art. 104, comma 1, del Codice che fa riferimento all’ “operatore economico che concorre in una procedura di gara”.

SISMA 2016: nuovi termini per le strutture provvisorie

Il Commissario per la Ricostruzione ha comunicato nuovi termini per strutture produttive provvisorie relative alla ricostruzione privata. Un’ordinanza consente agli imprenditori la possibilità di conservare temporaneamente o permanentemente le strutture, secondo le modalità già indicate nella citata O.C. n. 157/2023.

La norma, infatti, offre all’imprenditore che fruisce della struttura temporanea la possibilità di chiederne la conservazione fino ad un massimo di sei anni o, alternativamente, di rendere definitiva la delocalizzazione stessa.

Pertanto, tenuto conto che la data entro cui demolire le strutture provvisorie, prevista al 31 marzo 2024, è stata posticipata al 30 settembre 2024, le richieste di conservazione delle strutture temporanee possono essere presentate fino al 31 ottobre 2024 nel caso in cui gli interventi sull’edificio originario siano conclusi entro il 30 settembre 2024, oppure, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori qualora gli interventi sull’edificio originario non siano ultimati.  

Consiglio di Stato: riduzione dei tempi di esecuzione lavori come parametro di valutazione dell’offerta economica

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.3464 del 16 aprile 2024) deve considerarsi corretto il comportamento dell’ente appaltante che prevede un punteggio complessivo all’offerta economica, ricomprendendo anche il tempo di esecuzione dei lavori.

Ciò, in particolare è stato definito dalla stazione appaltante non considerando i giorni naturali e consecutivi di esecuzione (come originariamente previsto), ma il valore del ribasso desumibile dal raffronto tra il tempo a base di gara e il tempo offerto.

“La giurisprudenza prevalente ritiene che la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere economico, che, in quanto tali, non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell'offerta tecnica. Ciò non toglie che i tempi di esecuzione possano essere apprezzati anche nella prospettiva di una valutazione “tecnico-qualitativa” del progetto, ma si tratta di stime (quella economica e quella tecnico-qualitativa) evidentemente distinte e non necessariamente interferenti”.

  • 07 maggio 2024
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