Newsletter Edilizia: aggiornamento al 8/04/2024

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In Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che limita l’accesso a sconto in fattura e cessione del credito

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo u.s. è stato pubblicato il decreto legge n.39 contenente misure urgenti che impattano sulla disciplina dei bonus edilizi e, soprattutto, sulle disposizioni in tema di agevolazioni fiscali (artt. 119 – Superbonus, 119-ter – Bonus barriere architettoniche e 121 – Opzione per la cessione del credito e sconto in fattura del D.L. 34/2020), con l’obiettivo di limitare ulteriormente l’applicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Il decreto, composta da 10 articoli introduce nuovi stringenti vincoli per l’accesso alle opzioni nei primi 4 articoli.

Le limitazioni vanno a coinvolgere le CILAS presentate entro il 16 febbraio del 2023 (data che era stata fissata dal D.L. 11/2023). L’art. 1 comma 5, in particolare, prevede che per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023, rimane ferma la possibilità di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura qualora alla data di entrata in vigore del DL. 39/2024 (30 marzo 2024), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.

Nessuna modifica è invece intervenuta per il SISMABONUS acquisti (art.16, comma 1-septies DL 63/2013), per il bonus al 50% per l’acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (art.16-bis comma 3 DPR 917/1986) e per l’acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni (art.16-bis comma 1 lettera d) DPR 917/1986).

Viene eliminata (art. 1, comma 1, lettera “a”) anche la possibilità di opzione per:

gli interventi da Superbonus e da bonus ordinari realizzati dalle ONLUS e Enti del terzo settore (soggetti di cui alla lett. d-bis), comma 9 dell’art. 119 DL. 34/2020);

gli interventi da bonus ordinari realizzati dagli IACP (soggetti di cui alla c), comma 9 dell’art. 119 DL. 34/2020) e da Cooperative a proprietà indivisa (soggetti di cui alla lett. d), comma 9 dell’art. 119 DL.34/2020).

In merito all’istituto della remissione in bonis, è stata mantenuta solo la possibilità di trasmettere la comunicazione dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2024 (invece del 15 ottobre p.v.).

Nel caso in cui non si fosse provveduto entro tale termine:

 - in caso di sconto in fattura, l’intero credito non potrà più essere trasferito sul cassetto dell’impresa ai fini di un utilizzo in compensazione o successiva cessione a terzi;  

 - in caso di cessione diretta del credito, potrà essere portata in dichiarazione la prima rata del credito (prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023) e potranno essere cedute esclusivamente le restanti rate residue. 

Per gli interventi nelle aree della ricostruzione, si conferma l’utilizzo delle opzioni per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma limitatamente a 400 milioni di euro per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009.

Il rispetto di tale limite dovrà essere verificato dal Commissario straordinario sulla base dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una nuova comunicazione all’ENEA dovrà essere trasmessa dai soggetti che hanno presentato la CILAS o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori.

La comunicazione (le cui modalità saranno determinate con successivo Dpcm) dovrà contenere dovranno le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto (30 marzo 2024);
l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

In caso di mancata presentazione di tale comunicazione, è prevista una sanzione di euro 10.000,00. In luogo di tale sanzione, per i soggetti che hanno presentato una CILAS ovvero l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo successivamente al 29 marzo 2024 l’omesso invio di tale comunicazione comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale (senza possibilità di beneficiare della remissione in bonis per il tardivo invio.

L’art. 4 introduce il divieto di compensazioni con l’impossibilità di utilizzare in compensazione i crediti derivanti dai bonus edilizi per i contribuenti che hanno debiti nei confronti dell’erario.

Viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali e ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le modalità di attuazione e la decorrenza della suddetta disposizione saranno definite con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 100.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti da bonus, fatta eccezione per i crediti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi.

Si segnala, infine, che Il provvedimento è stato inviato alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato per l’avvio dell’iter di conversione in legge.

Tariffa SOA: aggiornamento del Coefficiente “R” 2024

L’ANAC (comunicato del Presidente del 14 febbraio 2024) ha provveduto ad aggiornare il coefficiente “R” per l’anno 2024 utile per la definizione delle tariffe applicate dalle SOA.

Il valore del coefficiente “R” risulta pari a 1,516, calcolato sulla base della media annua riferita al 2023 dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Il coefficiente si riferisce alle formule presenti nella Tabella B – Parte I dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti) relativa a “corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione”.

“Piano Casa”: Il Ministro Matteo Salvini preannuncia norme per regolarizzare piccole difformità

Lo scorso 4 aprile il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha preannunciato un “pacchetto di norme contenente una serie di misure che mirano a regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali” nella casa.

Secondo uno studio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri tali difformità coinvolgerebbero quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano.

In particolare, si legge ancora nella nota del Ministero, si tratta di:

- difformità di natura formale, legate alle incertezze interpretative della disciplina vigente;

- difformità edilizie “interne, riguardanti singole unità immobiliari, a cui i proprietari hanno apportato lievi modifiche;

- cambi di destinazione d’uso degli immobili tra categorie omogenee;                                                                                                                   

- difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi a causa della disciplina della “doppia conformità” che non consente di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi, risalenti nel tempo.

Alla luce della semplificazione e dell’efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi.

Consiglio di Stato sulla rilevanza temporale dell’illecito professionale

Il Consiglio di Stato (Sent. n.2931 del 28 marzo 2024) è intervenuto sulla rilevanza temporale dell’illecito professionale previsto dall’art. 98 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 36/2023).

Riprendendo quanto già affermato dalla giurisprudenza, i Giudici hanno sostenuto che l’illecito professionale configura uno strumento di anticipazione della tutela della posizione contrattuale della committente pubblica rispetto ai possibili rischi di inaffidabilità dell’operatore, ed opera, quindi, a prescindere da un eventuale accertamento definitivo in sede penale.

“Per tale ragione, il dies a quo per il calcolo del termine triennale di rilevanza, non può essere ancorato alla pronuncia con efficacia di giudicato, bensì al momento in cui gli elementi informativi a disposizione della stazione appaltante siano adeguati alla percezione del fatto ed all’apprezzamento della sua incidenza sulla moralità del concorrente”.

In tale ottica, in assenza di un accertamento definitivo, contenuto in una sentenza o in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, deve aversi riguardo alla data dell’accertamento del fatto, idoneo a conferire a quest’ultimo una qualificazione giuridica rilevante per le norme in materia di esclusione dalle gare d’appalto e non, dunque, alla mera commissione del fatto in sé.

Risarcimento per perdita di chance

Il TAR Sicilia (Catania, Sez. V n. 1184 del 27 marzo 2024) si è pronunciato sulle ipotesi di risarcimento per avvenuta perdita di chance.

Il Tribunale ha evidenziato come parte della giurisprudenza ritenga che essa, per assumere rilievo, richieda la sussistenza di una rilevante probabilità del risultato utile, che sia stata vanificata dall’agire illegittimo dell’Amministrazione. Altra parte della giurisprudenza, tesi condivisa dal tar Sicilia, ritiene, invece, che, così facendo, si assimili il trattamento giuridico della figura in esame alla causalità civile ordinaria (ovvero alla causalità del risultato sperato), mentre la “chance” prospetta “un’ipotesi … di danno solo “ipotetico” in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato” (non essendo conoscibile l’apporto causale dell’illegittima condotta rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale).

“Secondo tale ricostruzione, l’an del giudizio di responsabilità deve consistere nell’accertamento del nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e l’evento lesivo consistente nella perdita della possibilità, già presente nel suo patrimonio, di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, richiedendosi tuttavia – al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno – che la chance perduta sia seria”.

 

  • 08 aprile 2024
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