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Modifiche per i dati delle LIPE. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 14 marzo 2024, protocollo n. 125654, ha proceduto ad apportare alcune modifiche delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010. (Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/3/2024, prot. n. 125654)
Nessuna ritenuta se le somme non possono essere percepite. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 71/E del 14 marzo 2024, ha avuto modo di chiarire la non applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, al momento del versamento di importi devoluti a un Fondo istituito presso il Mef ai sensi dell’articolo 1, comma 343, L. 266/2005, per effetto del venir meno per prescrizione del diritto alla percezione, in quanto non costituiscono reddito per gli stessi. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 71/E/2024).
Nessuna esenzione se il controllo c’è già. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 72/E del 18 marzo 2024, ha negato l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4–ter, D.LGS. 346/1990, nel caso in cui donazione di quote sociali che non comporti l’acquisizione del controllo in quanto già sussistente anteriormente all’operazione. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 72/E/2024)
Modifiche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale dell’8 marzo 2024, protocollo n. 105669, ha proceduto ad apportare alcune modificazioni al precedente provvedimento del 24 novembre 2022 protocollo n. 433608 recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 64/E/2024)
Procedura di “rigenerazione” in caso di errata cessione del credito. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, ha ricordato che, nel caso di cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, quando:
Niente riduzione dei termini per il gruppo IVA. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 69/E del 12 marzo 2024, ha affermato che la riduzione dei termini di accertamento ex articolo 3, D.LGS. 127/2015 non è applicabile al Gruppo Iva e ai suoi aderenti. Infatti, se da un lato i membri del Gruppo non possono considerarsi “soggetti passivi d’imposta”, venendo tale qualificazione assunta ai fini Iva dal Gruppo stesso e risultando quindi esclusa in radice l’applicabilità del più volte richiamato articolo 3, D.LGS. 127/2015 dall’altro, il Gruppo IVA è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non presenta alcuna dichiarazione per essi, né sarebbe legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito. Una diversa interpretazione darebbe luogo a un impianto normativo irrazionale, in cui la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento in capo a Tizio sarebbe determinata dal comportamento del terzo Caio. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 69/E/2024)