Notizie fiscali in pillole, aggiornamento al 27/03/2024

Notizie fiscali in pillole, aggiornamento al 27/03/2024

Modifiche per i dati delle LIPE. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale del 14 marzo 2024, protocollo n. 125654, ha proceduto ad apportare alcune modifiche delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all’articolo 21-bis, D.L. 78/2010. (Agenzia delle entrate, provvedimento, 14/3/2024, prot. n. 125654)

Nessuna ritenuta se le somme non possono essere percepite. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 71/E del 14 marzo 2024, ha avuto modo di chiarire la non applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, al momento del versamento di importi devoluti a un Fondo istituito presso il Mef ai sensi dell’articolo 1, comma 343, L. 266/2005, per effetto del venir meno per prescrizione del diritto alla percezione, in quanto non costituiscono reddito per gli stessi. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 71/E/2024).

Nessuna esenzione se il controllo c’è già. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 72/E del 18 marzo 2024, ha negato l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4–ter, D.LGS. 346/1990, nel caso in cui donazione di quote sociali che non comporti l’acquisizione del controllo in quanto già sussistente anteriormente all’operazione. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 72/E/2024)

Modifiche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale dell’8 marzo 2024, protocollo n. 105669, ha proceduto ad apportare alcune modificazioni al precedente provvedimento del 24 novembre 2022 protocollo n. 433608 recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 64/E/2024)

Procedura di “rigenerazione” in caso di errata cessione del credito. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E dell’8 marzo 2024, ha ricordato che, nel caso di cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, quando:

  • la cessione è stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendono annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” essendo l’Agenzia delle entrate estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario, e potendo intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati, cedente e cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata. La richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario. Inoltre:
  • qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
  • Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Infine, nel caso in cui il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, D.L. 104/2023, dovrà seguire la procedura di cui al provvedimento attuativo prot. n. 410221 del 23 novembre 2023.

Niente riduzione dei termini per il gruppo IVA. L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 69/E del 12 marzo 2024, ha affermato che la riduzione dei termini di accertamento ex articolo 3, D.LGS. 127/2015 non è applicabile al Gruppo Iva e ai suoi aderenti. Infatti, se da un lato i membri del Gruppo non possono considerarsi “soggetti passivi d’imposta”, venendo tale qualificazione assunta ai fini Iva dal Gruppo stesso e risultando quindi esclusa in radice l’applicabilità del più volte richiamato articolo 3, D.LGS. 127/2015 dall’altro, il Gruppo IVA è di per sé irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, non presenta alcuna dichiarazione per essi, né sarebbe legittimato a manifestare una qualche volontà dei propri partecipanti in tale ambito. Una diversa interpretazione darebbe luogo a un impianto normativo irrazionale, in cui la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento in capo a Tizio sarebbe determinata dal comportamento del terzo Caio. (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 69/E/2024)

 

 

  • 27 marzo 2024
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