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L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E 2024 ha fornito importanti delucidazioni in materia di welfare aziendale sui seguenti temi:
Spese d’affitto e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per l’affitto della prima casa sulla base del canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno, o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa sono quelle relative agli “immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’articolo 12 del TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.”.
Il datore di lavoro, che intenda rimborsare le predette spese, deve farsi rilasciare:
Fringe benefit sui prestiti aziendali
E' stato inoltre modificato il criterio di calcolo del fringe benefit sui prestiti concessi dal datore al lavoratore.
Ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 % della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR (tasso ufficiale di riferimento) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, il TUR preso in considerazione è il seguente:
Consulta la Circolare n. 5/E 2024 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5946182/Circolare+n+5+del+7+marzo_2024+LB1_DL+Anticipi.pdf/ea0bc038-3618-c4f2-872f-6d20cf99ca8e
Consulta il Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2024 in materia di welfare aziendale a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-7-marzo-2024#:~:text=Con%20la%20circolare%20n.%205,periodi%20non%20coperti%20da%20retribuzione.