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In arrivo nuove misure sulla sicurezza nei cantieri!
Nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi il 21 febbraio u.s., il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha svolto una informativa in merito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito del grave incidente accaduto a Firenze nei giorni scorsi.
Il Ministro ha informato il Consiglio sull’attività ispettiva effettuata nel corso del 2023 nell’ambito del settore edile:
All’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri sarà inserito un provvedimento organico per il potenziamento della tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio, anche in relazione al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta, oltre alla qualificazione delle imprese, alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori e alla salvaguardia delle imprese regolari.
Il prossimo lunedì 26 febbraio sono state convocate a Palazzo Chigi in due distinti tavoli di confronto, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e, a seguire, le rappresentanze delle Organizzazioni Imprenditoriali, tra le quali CONFAPI Aniem.
Nel documento predisposto dall’Associazione Nazionale, che sarà rappresentato all’incontro di lunedì prossimo, si evidenzia l’esigenza di evitare proliferazioni di norme e di meccanismi sostanzialmente inutili che appesantiscono l’attività delle imprese senza produrre reali benefici (badge, ulteriori esasperazioni degli indici di congruità, patente a punti, etc.).
Il Parlamento approva il “milleproroghe”: le misure per il settore edile
Il Disegno di Legge contenente la conversione del Decreto “MILLEPROROGHE” (decreto legge 30 dicembre 2023, n.215) è stato approvato sia dalla Camera dei Deputati che dall'Aula del Senato, con il voto sulla questione di fiducia.
Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 dicembre, non ha subito nessuna modifica durante l’esame in seconda lettura e dovrà adesso essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 28 febbraio p.v.
Tra le misure d’interesse per il settore delle costruzioni si segnala l’ulteriore proroga di sei mesi dello “scudo erariale” finalizzato a sollevare gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. La misura, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2024, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti ai controlli della Corte dei conti sulla contabilità pubblica.
Si tratta di una misura che era stata introdotta, in via straordinaria, durante la pandemia: di fatto, la Corte dei conti potrà intervenire solo nei casi di dolo, e non di colpa grave.
Per gli appalti finanziati dal PNRR vengono prorogate al 30 giugno 2024 le procedure semplificate sulla valutazione di impatto ambientale e indagini archeologiche.
In materia di grandi opere e infrastrutture strategiche viene prorogata al 31 dicembre 2024 la semplificazione che permette alle stazioni appaltanti di approvare in autonomia le varianti ai progetti definitivi (senza passaggio al CIPESS, Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) purché la variante produca un aumento non superiore al 50% del costo originario del progetto.
Fino al 2026 sarà possibile la cumulabilità dei bonus casa con i contributi regionali destinati all’efficienza energetica: in sostanza, sarà consentito di cumulare, nei limiti del 100% dell’ammontare della spesa ammissibile, “la parte di spesa per la quale sia già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, a condizione che la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta”.
Il Decreto, inoltre, estende a tutto il 2024 l'esenzione fiscale e l'esonero contributivo per imprese e professionisti del Centro Italia interessati dalle conseguenze del sisma del 2016: sono interessati tutti gli incentivi e le agevolazioni destinate ai comuni della ZFU (Zona Franca Urbana) del Centro Italia.
Prorogato infine il bonus prima casa per i giovani fino a 36 anni di età per tutti i contratti stipulati entro il 31 gennaio 2024 e contratto preliminare sottoscritto entro il 31 dicembre 2023: la nuova norma prevede un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, pari alle imposte corrisposte in eccesso dagli acquirenti. Il provvedimento, confermando quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024, consente altresì di accedere fino al 31 dicembre 2024 ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa.
ANAC: no al soccorso istruttorio per sanare il mancato versamento del contributo di gara
L’ANAC (delibera n. 51 del 31 gennaio u.s.) ha condiviso il comportamento di una stazione appaltante che aveva escluso l’operatore economico per il versamento del contributo di gara, in seguito a soccorso istruttorio, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della domanda.
L’Autorità ha ritenuto che, in caso di inottemperanza o di versamento postumo, “l’offerta è dichiarata inammissibile. Relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza medesima.”
Il controllo giudiziario sull’impresa non impedisce la partecipazione alla gara
In un recente parere (funzione consultiva n.2/2024), l’ANAC ha sostenuto la legittimità di un invito ad una procedura di gara di un operatore economico a carico del quale è stato disposto il controllo giudiziario per la durata di un anno in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa.
Secondo l’Autorità, “l’operatore economico interessato dalla misura giudiziaria può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità. La causa di esclusione, infatti, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario”.
L’art. 94, comma 2, del Codice Appalti dispone, infatti, che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici. Tuttavia, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario.
Proprio sulla base di quanto stabilito dalla norma del Codice, “nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del Codice Antimafia, l’operatore economico interessato dalla predetta misura, può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità”.
Prorogato al 4 Aprile 2024 il termine per invio della comunicazione su cessione credito e sconto in fattura
L’Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 53159/2024 del 21 febbraio 2024) ha comunicato lo slittamento al 4 aprile p.v. del termine prima fissato al 16 marzo 2024 per l’invio delle comunicazioni di opzioni per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura inerenti a spese agevolate con Superbonus o Bonus “Ordinari” sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue non fruite.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 53174/2024, ha anche prorogato al 4 aprile 2024 il termine per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di recupero e di riqualificazione energetica su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio. Si tratta dei dati riferiti alle spese sostenute nel 2023.
Nel medesimo provvedimento viene, inoltre, stabilito che gli stessi amministratori sono esonerati dall’invio della suddetta comunicazione laddove (per le spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni) tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo in detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Per accedere alla proroga di 6 mesi dei titoli edilizi necessario inviare comunicazione al Comune
Come già anticipato nelle scorse settimane, con la conversione in legge del “Decreto Energia” (D.L. n.181/2023) è diventata definitiva la proroga di 6 mesi per permessi di costruire, Scia e titoli abilitativi rilasciati o presentati entro il 30 giugno 2024. La proroga complessiva è passata pertanto da 24 a 30 mesi.
Lo slittamento dei termini non è automatico: il soggetto interessato dovrà inviare una apposita comunicazione al Comune per richiedere l’estensione temporale di un determinato titolo abilitativo.
Alla data di invio della comunicazione, i termini di inizio o fine lavori non dovranno risultare scaduti e il titolo abilitativo non dovrà essere in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici o con i provvedimenti per la tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Le norme regionali dovranno adeguarsi alle disposizioni nazionali.
Consiglio di Stato sui limiti di utilizzo del soccorso istruttorio
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 1372 del 12 febbraio u.s.), tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 101 del nuovo Codice Appalti, ha ribadito che non è consentito attivare il soccorso istruttorio per rettificare il contenuto di una dichiarazione.
I Giudici hanno respinto l’appello dell’impresa che aveva presentato il DGUE nel quale aveva dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale comprensivo dello svolgimento di “servizi analoghi”.
Tale dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità.
In seguito all’accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell’offerta, non era esigibile l’esperimento del soccorso istruttorio, atteso che: “non è … consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).
La garanzia della remuneratività del contratto e la facoltà dell’impresa di rinunciare all’esecuzione
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 1774 del 22 febbraio u.s.) si è espresso sulla facoltà dell’impresa di procedere alla rinuncia all’esecuzione di un’opera al verificarsi di determinate condizioni, quali l’inutile decorso dei termini ultimi per la tempestiva stipulazione del contratto d’appalto nonché il decorso del termine di centottanta dalla presentazione dell’offerta.
Al centro della sentenza anche il concetto di “remuneratività” delle prestazioni. I Giudici hanno evidenziato che il meccanismo delle c.d. “compensazioni” ha natura solamente eventuale, posto che la reintegrazione economica è garantita solo fino a esaurimento dei relativi fondi, i tempi previsti per l’erogazione degli importi aggiuntivi impongono alle imprese coinvolte di anticipare i costi dell’opera, la misura del ristoro dei maggiori costi sopportati è comunque parziale.
Al riguardo, la sentenza evidenzia che rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l’obbligo– di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un’offerta sostenibile ed affidabile e di eseguire l’impegno negoziale in conformità della stessa, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell’effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità.
In questo senso, gli appalti devono pur sempre essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.
In ragione di tali principi deve ritenersi che il parziale strumento di riequilibrio del sinallagma (previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022) sia destinato a fronteggiare l’aumento dei prezzi sopravvenuto al sorgere dell’impegno negoziale, ma non possa essere imposto all’aggiudicatario,
allorché non si sia ancora addivenuti alla stipula del contratto prima dell’insorgere dell’imprevisto amento dei prezzi, tra l’altro, come nel caso esaminato, per volontà della stessa stazione appaltante.