L’INAIL ha pubblicato la circolare n.
7 del 15 febbraio 2024, con la quale informa della revisione delle tabelle
delle malattie professionali nei settori dell’industria e dell’agricoltura.
La Circolare n.7 del 15/02/2024 è
scaricabile da questo link: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-7-15-febbraio-2024.pdf
Le nuove Tabelle conservano la struttura
a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.
Consulta le nuove Tabelle a questo link:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato1-circolare-n-7-15-febbraio-2024.pdf
Affinché la malattia professionale venga
qualificata come inserita in tabella devono essere rispettati
contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia
stessa.
Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate
per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal
codice ICD-10 (INTERNATIONAL STATISTICAL CLASSIFICATION OF DISEASES AND RELATED
HEALTH PROBLEMS 10TH REVISION).
Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle
malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all’azione di…”, seguita
dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata.
Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per
esempio nell’ipoacusia da rumore.
Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le
precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione
della lavorazione.
Sul piano operativo, pertanto, a fronte
della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la
presunzione legale d’origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:
- l’esistenza della patologia
nosologicamente indicata;
- l’adibizione abituale e sistematica alla
lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro
il periodo massimo di indennizzabilità.
L’INAIL potrà superare la presunzione
legale d’origine professionale della patologia certificata solo ed
esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:
l’assenza o la non corrispondenza della
patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in
maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
- che il lavoratore non sia stato esposto
concretamente all’azione dell’agente causale connesso alla lavorazione
tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- che la patologia sia riconducibile in
via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre
il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione2 della
malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di
riconoscerla come tabellata.
Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle
sono le seguenti:
- eliminazione nella prima colonna della sottovoce
“altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza
di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente
le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa
all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente
nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro
precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni
da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto
assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie
professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella
virulenta;
- introduzione del termine cronico per quelle
patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il
principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente
patogeno diluito nel tempo;
- l’aggettivazione non occasionale
presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la
locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella
circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la
pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale
quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività
professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo
stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non
occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto
alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un
periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
- inserito il termine maligno per rafforzare
nelle specifiche voci l’esclusione delle patologie tumorali benigne (per
esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie
neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le
malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri
acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di
vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da
asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di
legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a
radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni
ionizzanti.