CONFAPI: audizione su partecipazione lavoratori all’impresa

CONFAPI: audizione su partecipazione lavoratori all’impresa

CONFAPI, rappresentata dal Vicepresidente Corrado Alberto, è stata audita dalle Commissioni riunite Finanze e Lavoro, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell’impresa.

“Da parte nostra non ci sono preclusioni a un modello che possa rappresentare la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d’impresa – ha affermato il Vicepresidente Alberto -, ma riteniamo necessaria una valutazione preliminare rispetto alla produttività e alla dimensione delle aziende per le quali questa norma verrà applicata”.

CONFAPI è quindi favorevole a discutere sull’opportunità di introdurre una normativa che preveda disposizioni incentivanti che aiutino le forme partecipative, ma si ritiene che, all’interno delle piccole e medie industrie, tali forme di partecipazione e/o di cogestione definite per via legale si scontrino con i modelli societari legati alla figura dell’Imprenditore, indipendentemente dal modello societario utilizzato.

Circa la partecipazione agli utili/capitale Impresa/azionariato, come Confederazione non esprimiamo una posizione contraria in linea di principio. L’azionariato dei dipendenti può rappresentare uno strumento capace di incentivare la cooperazione tra dipendente e imprenditore per il raggiungimento di determinati risultati e, quindi, per il rafforzamento della cultura aziendale e del senso di appartenenza. Tuttavia, la soluzione è già oggi ampiamente disciplinata e realizzabile. Forme di partecipazione agli utili per i prestatori di lavoro sono già disciplinate dal Codice civile agli artt. 2349 e 2351 (anche a seguito delle modifiche introdotte nel 2003 con la riforma del diritto societario).

Per quanto riguarda il regime di tassazione della partecipazione agli utili, sul quale è opportuno lavorare nella logica di favorire la maggior diffusione dell’istituto, riteniamo che sia necessaria l’esclusione dal reddito del lavoratore al fine di evitare l’applicazione della cumulabilità con la tassazione già in essere sul rapporto di lavoro oppure prevedere una tassazione agevolata nella stessa misura prevista oggi (5%) per le erogazioni di secondo livello.  Analogo criterio andrebbe assunto, negli stessi casi, per quanto riguarda la tassazione degli utili in capo agli imprenditori che dovrebbero godere di pari benefici fiscali, almeno per la quota di utili destinata ai lavoratori.

  • 16 febbraio 2024
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