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l’INPS con la circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, scaricabile da questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-13-del-17-01-2024_14439.html
ha fornito indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile (anticipata nelle nostre newsletter e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio u.s.).
Come noto, la Legge n. 247/2007 ha reintrodotto in maniera stabile tale riduzione a favore delle sole imprese edili regolari che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione debba essere confermata anno per anno da un apposito decreto interministeriale.
ATTENZIONE! Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale. L’agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.
L’INPS precisa che la riduzione spetta esclusivamente per i periodi di paga compresi fra gennaio e dicembre 2023. Hanno diritto all’agevolazione contributiva le imprese classificate nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché quelle caratterizzate dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
ATTENZIONE!! Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla suddetta agevolazione, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
L’INPS evidenzia altresì le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva:
La riduzione, inoltre, non spetta per quei lavoratori per cui sono già previsti specifici benefici previdenziali ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre agevolazioni. Il beneficio contributivo non spetta altresì in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario.
Per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2023, è necessario trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on line”, con la funzionalità “Invio nuova comunicazione”. L’istanza inviata sarà sottoposta dall’Istituto a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all’invio. L’esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024 (fermo restando che il beneficio medesimo riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2023).
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza aprile 2024. La domanda per l’applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all’anno 2023 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 maggio 2024.