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Conversione Decreto Superbonus: audizione parlamentare di CONFAPI ANIEM
Lo scorso 17 gennaio si è svolta, presso la Commissione Finanze della Camera, l’audizione di CONFAPI ANIEM sulla conversione in legge del recente decreto emanato dal Governo sul superbonus (d.l.n.212/2023).
Dopo aver evidenziato gli effetti rilevanti scaturiti dal superbonus sul sistema economico (gli investimenti ammessi a detrazione, alla fine del 2023, ammontano a circa 103 miliardi dei quali 91 miliardi relativi a lavori già conclusi) l’Associazione ha evidenziato come, la priorità emergenziale attuale sia quella di garantire una gestione ordinata nella fase finale di applicazione del 110%.
In questo contesto, Confapi Aniem ha rinnovato la richiesta di introdurre una proroga temporale limitata, almeno di due mesi, che possa garantire una corretta conclusione dei lavori condominiali senza vincolarla ad alcun stato di percentuale realizzata.
Si tratta di un intervento anche motivato dall’esigenza di compensare le dinamiche che hanno fortemente rallentato la gestione applicativa della misura: frammentazione legislativa, modifica del quadro di riferimento iniziale sia normativo che economico, incertezze interpretative, blocco della cessione dei crediti, ecc.
Sono state evidenziate, in particolare, le ripercussioni causate dall’irrisolto blocco nella cessione dei crediti con decine di migliaia di aziende che hanno eseguito lavori senza avere la possibilità di utilizzare un meccanismo che pure era previsto inizialmente dalla normativa.
La mancata proroga sta mettendo a rischio migliaia di cantieri (sono circa 40.000 per un valore complessivo di lavori stimato in 10 miliardi), determinando effetti devastanti sia sul fronte economico che occupazionale, coinvolgendo non solo le imprese, ma anche tutta la filiera e le figure professionali impegnate nei lavori di efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Le ripercussioni sociali ed economiche, che coinvolgerebbero cittadini, sistema imprenditoriale e occupazionale, potrebbero essere ben più pesanti degli oneri derivanti da una breve proroga.
Il passaggio drastico dal 110% al 70% comporta effetti certi che già iniziano a manifestarsi: lavori non ultimati, proliferazione di conteziosi, fino alla possibilità di sequestri preventivi delle proprietà immobiliari.
Una proroga anche solo di pochi mesi consentirebbe pertanto di scongiurare (almeno in parte) questi effetti, pur ribadendo l’esigenza di ripensare una politica sostenibile e di lungo periodo di incentivi fiscali nell’edilizia.
CONFAPI ANIEM, infine, ha sollevato l’esigenza di intervenire su altri aspetti del decreto, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia degli interventi sulle aree sismiche, chiedendo che non siano coinvolte dalle restrizioni gli immobili danneggiati già in possesso di regolare scheda Aedes (strumento per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici).
Commissario Castelli rassicura: nelle aree del sisma nessuna modifica sul Superbonus
Il Commissario straordinario, Guido Castelli, al fine di evitare equivoci o fraintendimenti, ha precisato che il recente Decreto sul superbonus (D.L. N. 212/2023) non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma.
Pertanto, potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione (ecobonus e sisma bonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.
Congruità: non rilevano i costi per nolo ponteggi e conferimento in discarica
Lo scorso 10 gennaio si è riunita la Commissione nazionale per la congruità, costituita presso la CNCE. La Commissione, nella quale è rappresentata anche CONFAPI ANIEM Nazionale, ha esaminato diverse questioni.
A seguito di tali valutazioni, il 17 gennaio u.s. si è provveduto ad aggiornare le faq con alcune precisazioni importanti, soprattutto in tema di valutazione dei costi per impalcature e conferimento in discarica dei materiali.
Sul primo aspetto, è stato precisato che “il mero costo del noleggio dei ponteggi non rileva nel costo dei lavori edili”.
In merito al conferimento in discarica, viene modificata la risposta fornita nel 2021 stabilendo che “ai fini del calcolo dell’importo dei lavori edili non rientrano gli oneri per il conferimento a impianto autorizzato”.
Potrà inoltre essere rilasciato il DURC on line in caso di scostamento fino a 150 euro, salvo l’invito alla regolarizzazione del debito.
Altra questione, infine, riguarda il settore del restauro. La Commissione precisa che “il costo del lavoro degli operatori archeologici o degli operatori addetti al restauro impegnati nella realizzazione dell’opera e rientranti nella declaratoria degli impiegati, può essere utilizzato come giustificativo per il raggiungimento della congruità attraverso l’esibizione del cedolino paga”.
ANAC: indicazioni sulla pubblicità dei bandi, dal 1°Gennaio 2024 obbligo di trasmissione alla Banca Dati
Con un comunicato pubblicato nei giorni scorsi, l’ANAC ha ribadito che “la nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli da 19 a 36 del Codice), si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023”.
A partire dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) tramite la quale sono pubblicati nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
Sono pertanto fatti salvi i bandi pubblicati in Gazzetta Europea entro il 31 dicembre 2023; per i bandi successivi a tale data, l’Autorità precisa che “la pubblicazione del bando su GURI in data successiva al 1° gennaio 2024 non è conforme agli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale”. In tali casi “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023”.
Pubblicato il Decreto per il contributo 2024 AD ANAC
Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio u.s. è stata pubblicata la delibera ANAC che stabilisce l’importo del contributo dovuto all’Anac per l’anno 2024 da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.
Le imprese sono esenti per le gare di importo inferiore a 150.000 euro.
Per gli altri importi i contributi sono così ripartiti sulla base dei valori delle gare:
Da € 150.000,00 a € 300.000,00: 18 Euro
Da € 300.000,00 a € 500.000,00: 33 Euro
Da 500.000,00 a 800.000,00: 77 Euro
Da € 800.000,00 a € 1 milione: 90 Euro
Da € 1 ML a € 5 milioni: 165 Euro
Da € 5 ML a € 20 milioni: 220 Euro
Uguale o maggiore di € 20 milioni: 560 Euro
Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura e va fatto utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Gli operatori economici sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.
TAR Lazio: possibili esclusioni del Consorzio Stabile per pregressi illeciti di consorziata non esecutrice
Il TAR Lazio (sentenza n.560 pubblicata l’11 gennaio 2024) ha affrontato la questione inerente alla legittimità dell’esclusione di un consorzio stabile per illeciti professionali pregressi di una consorziata non indicata come esecutrice.
Secondo il TAR, i requisiti generali devono essere accertati in capo alle consorziate esecutrici, ma anche nei confronti del consorzio in sé
In particolare, i Giudici evidenziano che “la struttura giuridica del Consorzio stabile comporta, quale corollario, che il pregiudizio a carico dello stesso vada valutato e apprezzato dalla S.A. a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice coinvolta nella pregressa commessa sia diversa da quella designata nella nuova procedura…il concorrente in gara è il consorzio stabile, così come lo stesso consorzio è il titolare del contratto con l’amministrazione. Alla luce di ciò, se personalmente a carico del consorzio stabile risulta un pregiudizio, lo stesso va valutato e apprezzato dalla stazione appaltante a prescindere dal fatto che la consorziata esecutrice ivi coinvolta (ed eventualmente colpita, insieme al consorzio, dai provvedimenti pregiudizievoli dell’amministrazione) sia diversa da quella designata nella nuova procedura di gara.”
Provvedimento di esclusione spetta solo al RUP
Ove la stazione appaltante abbia optato per deferire al RUP il controllo della documentazione presentata dai concorrenti, tale soggetto assume una funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e risulta quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate, compreso il provvedimento di esclusione.
La precisazione scaturisce da una recente sentenza del Tar Lazio (n.655 del 12 gennaio 2024) ove si evidenzia: “affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP è indispensabile che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018).
Conseguentemente, in assenza di tale evidenza, è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che …. è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”.