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Come noto è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di Bilancio per l’anno 2024).
Si riportano le principali novità in materia di lavoro.
AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTRIBUTIVE PER I LAVORATORI
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico lavoratori dipendenti (Art. 1, Comma 15). Prosegue anche per il 2024, la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Tale esonero è incrementato di un ulteriore punto percentuale, raggiungendo i 7 punti percentuali complessivi, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.
La novità, rispetto agli scorsi anni sta nel fatto che tale esonero non ha alcun effetto sul rateo di tredicesima che, dunque, sconterà l’aliquota IVS piena e non concorrerà ai fini della determinazione degli scaglioni agevolabili a livello previdenziale. Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico.
Aumento soglia del fringe benefit (Art. 1, Comma 16-17). Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli).
I datori di lavoro provvedono all'attuazione della presente normativa previa informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie laddove presenti.
Detassazione premi di produttività (Art 1, Comma 18). La legge di Bilancio 2024 conferma al 5%, anche per il 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti. In particolare, la detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui.
Detassazione lavoro festivo e notturno per i lavoratori del settore Turistico/Alberghiero (Art. 1, Comma 21-24). Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n.287 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi (medesima formulazione della norma precedente).
I lavoratori devono dichiarare di non aver prodotto redditi di lavoro dipendente, nel periodo d’imposta 2023, superiori a euro 40.000. Il trattamento integrativo viene corrisposto dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nell’anno 2023 anche da più datori di lavoro. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica relativa all’anno di competenza. Il datore di lavoro recupera l’importo del trattamento erogato al dipendente tramite credito d’imposta da compensare sul modello F24 del mese stesso in cui tale trattamento viene erogato.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri (Art. 1, Comma 180-182). Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
INCENTIVI OCCUPAZIONALI E ALTRE AGEVOLAZIONI
La nuova compensazione dei crediti (Art 1, Comma 97). La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
ATTENZIONE! Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS. Nei confronti dell’INAIL la compensazione dei crediti maturati può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Saranno poi INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate a definire le modalità applicative.
Esonero contributo in caso di assunzione di donne vittime di violenza (Art. 1, Comma 191-193)
Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Lo sgravio si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023.
Sono oggetto di sgravio le assunzioni di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro.
La durata dello sgravio varia a seconda del tipo di contratto di assunzione, ovvero:
MISURE DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
Incremento bonus asili nido (art. 1, comma 177). Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato a 2.100 euro.
Congedi Parentali (Art 1, Comma 179). L’indennità del 30% per il genitore fruitore del congedo parentale viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024. Quindi nel 2024 i genitori potranno fruire di due mesi di congedo parentale all’80%. Dal 2025 potranno fruire di 1 mese all’80% e di un altro mese al 60%.
MISURE PREVIDENZIALI
APE Sociale (Art. 1, Comma 136-137). Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi, a fronte del precedente requisito di 63 anni.
Pensione “Opzione Donna” (Art. 1, Comma 138). Per il 2024, è innalzato il requisito anagrafico per l’accesso ad Opzione Donna. Dal 1° gennaio 2024, saranno necessari 61 anni di età, a fronte del precedente requisito di 60 anni, confermando quando previsto dalla precedente versione del beneficio circa i requisiti di anzianità contributiva e la riduzione dell’età anagrafica per l’accesso allo strumento, parametrato sulla presenza di figli. Il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM potrà presentare la relativa domanda è spostato dal 28 febbraio 2023 al 28 febbraio 2024.
Pensione c.d. Quota 103 (Art. 1, Comma 139). Confermata per il 2024 la misura “Quota 103” con modifiche per chi matura i requisiti nell’anno 2024, ovvero: