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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, inviata in data 2 aprile 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circ. n. 6 del 27.03.2025, relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti prevista dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 di cui al “Collegato Lavoro”.
La lettera del 2 aprile il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha richiede chiarimenti in merito all’interpretazione fornita dal Ministero, ovvero nel caso specifico:
il Ministero ha fornito, con nota 2504/32025 del 10 aprile 2025, i necessari chiarimenti ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Per quanto riguarda il decorso legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, il Ministero, precisa che esso “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. Questo malgrado l’articolo 19 non preveda “espressamente” l’inderogabilità del termine dei quindici giorni la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”.
Inoltre in merito alle conseguenze per mancato ripristino del rapporto di lavoro, il Ministero evidenzia la necessità di distinguere tra le diverse ipotesi prospettate. Di conseguenza, se “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Va comunque evidenziato che se l’Ispettorato non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico.
Nel caso in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dimissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”.
Informa infine il Dicastero che nel caso di dimissioni per giusta causa, la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.