News Fiscali e Societarie in pillole del 25 Marzo 2025

News Fiscali e Societarie in pillole del 25 Marzo 2025

Approvate le modifiche al RAP. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 10 marzo 2025, protocollo n. 114787, ha proceduto all’approvazione delle modifiche al modello “RAP – Registrazione di atto privato”, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati e approvazione del modulo aggiuntivo dedicato alla richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.

Consulta il provvedimento del 10/3/2025, prot. n. 114787 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-marzo-rap

 Approvato il cambio valute per il mese di Febbraio 2025. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 12 marzo 2025, protocollo n. 120708, ha approvato il cambio valute estere per il mese di febbraio 2025, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, D.L. 167/1990.

Consulta il provvedimento 12/3/2025, prot. n. 120708 dell’Agenzia delle entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410867/Provvedimento+12+marzo+2025+-+Accertate+le+medie+dei+cambi+delle+valute+estere+del+mese+di+febbraio+2025/6d9a9d5c-7815-35fa-9056-3b77d430fbba

Definite informazioni e specifiche tecniche per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri anonimi. L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 7 marzo 2025, protocollo n. 111204, ha provveduto a definire le informazioni da trasmettere e le specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24, D.LGS. 1/2024, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, D.LGS. 127/2015.

Consulta il provvedimento, 7/3/2025 prot. n. 111204 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8792480/ProvvSSW-111204-2025.pdf/98b21093-4ea5-9ac8-5147-7339a02c632a?t=1741605707707

Soppresso l’Identificativo “10”. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 7 marzo 2025, ha proceduto alla soppressione nel modello F24 del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore” originariamente introdotto con risoluzione n. 58/E/2022.

Consulta la risoluzione n. 18/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8792480/ProvvSSW-111204-2025.pdf/98b21093-4ea5-9ac8-5147-7339a02c632a?t=1741605707707

Obbligo di trasmissione preventiva per gli investimenti 4.0 ante 30 Marzo 2024.   L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 69/E del 7 marzo 2025, ha ricordato che alla luce del quadro normativo: ­ per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti; ­ per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 39/2024 (in data 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto: a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1, D.L. 39/2024); b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.

Inoltre, come precisato con la risposta a interpello n. 260/E/2024, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 39/2024, “… le disposizioni … non dispongono che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a ”pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ”fruizione” in compensazione (in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.” Quanto alla definizione del periodo di realizzazione degli investimenti, la FAQ, pubblicata sul sito del GSE il 6 dicembre 2024, chiarisce che “… la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli) mentre la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.”.                                                                              

Consulta la risposta all’interpello n. 69/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8703578/Risposta+n.+69_2025/ba89272a-83b7-8078-9d95-5647e12a0d07

Consulta la risposta all’interpello n. 260/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6581873/Risposta+n.+260_2024.pdf/8ddecee6-85f4-38a4-2b3c-dcb09389d303?t=1734607912723

Agenzia delle Entrate: i premi di risultato “ad personam” sono reddito di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 77 del 20 marzo 2025, offre delucidazioni in materia di welfare aziendale: i benefit corrisposti ai dipendenti come parte di un sistema di incentivi legato al raggiungimento di determinate performance non danno diritto alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 51 del TUIR, se sono destinati a un gruppo ristretto di lavoratori scelti individualmente e non a una "generalità” o a "categorie ben definite” di dipendenti.

Ne consegue che la tassazione dei benefici concessi in cambio di premi di risultato deve seguire le normali regole per il reddito da lavoro dipendente: quindi le deroghe al generale principio di onnicomprensività, stabilito dall’articolo 51 del TUIR, non sono estensibili a situazioni diverse da quelle espressamente previste dalla normativa

l’Agenzia delle Entrate ricorda infine che, in linea di massima, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Consulta la risposta n. 77 del 20 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8703578/Risposta+77_2025.pdf/9114519f-40d1-5de2-93ed-9e6a4d64a15b?t=1742478917703

Obbligo trasmissione PEC degli Amministratori al Registro Imprese: i chiarimenti del MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, ha fornito le prime indicazioni operative sull’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, per gli Amministratori di società di comunicare la PEC al Registro delle Imprese, per garantire maggiore trasparenza e digitalizzazione nelle comunicazioni tra le imprese e il Sistema Camerale.

Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025 del MIMIT viene quindi stabilito che:

  • L’obbligo di PEC riguarda tutti gli amministratori e deve essere assolto tramite l’iscrizione di un indirizzo PEC personale nel Registro delle Imprese.
  • Le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 devono adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
  • Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che presentano la domanda di iscrizione successivamente a tale data, l’adempimento deve essere contestuale alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese.
  • L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese, nonché le eventuali variazioni successive, sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
  • La mancata indicazione della PEC impedisce la conclusione dell’iter istruttorio delle domande presentate dalle imprese. In caso di omissione, la Camera di Commercio sospenderà il procedimento e concederà un termine massimo di 30 giorni per l’integrazione del dato mancante. Trascorso tale termine senza ottemperanza, la domanda sarà rigettata.

Sotto il profilo sanzionatorio, il MIMIT ha chiarito che non sono state introdotte nuove sanzioni specifiche: resta sempre applicabile l’ordinaria sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, che prevede una multa da € 103,00 a € 1.032,00 per chiunque ometta di effettuare nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.

In caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta a un terzo.

Consulta la nota n. 43836 del 12 marzo 2025 del MIMIT a questo link: https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/AOO_STVREGISTRO_UFFICIALEU_0043836_12-03-2025.pdf

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